14.3725 · Interpellanza · 2014-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La Confederazione ha avviato i lavori di trasformazione dell'ex caserma di Losone in centro asilanti. Ciò malgrado la forte opposizione della popolazione locale, giustamente preoccupata per le conseguenze negative che una struttura di questo tipo porta sulla qualità di vita degli abitanti della regione, oltre che - nel caso concreto - sulla sua valenza turistica.
I lavori sono inoltre iniziati prima che il Tribunale federale si determinasse (in senso negativo) sulla concessione dell'effetto sospensivo ad un ricorso presentato contro l'insediamento della nuova struttura presunta provvisoria.
Chiedo al Consiglio federale:
1. Come si giustifica dal profilo della legalità l'inizio dei lavori prima che il Tribunale federale si sia determinato (in senso negativo) sulla concessione dell'effetto sospensivo?
2. L'insediamento di un centro asilanti contro la volontà degli abitanti è una priorità tale da giustificare che venga disatteso il principio della legalità?
3. Non sarebbe invece più opportuno prendere misure più incisive per frenare l'arrivo di clandestini, ad esempio la sospensione dell'applicazione degli accordi di Schengen?
4. Che garanzie ci sono che la durata massima di tre anni del nuovo centro asilanti, che giustifica l'applicazione dell'articolo 26a capoverso 1 LAsi che permette alla Confederazione di bypassare le autorità cantonali e comunali, venga effettivamente mantenuta e che non si invocherà l'ennesima "emergenza" per trasformare il provvisorio in permanente?
5. Oppure tra tre anni si farà ricorso ad una nuova procedura in base all'articolo 26a capoverso 1 LAsi per aprire un altro centro in un'altra località ticinese che avrà la sfortuna di venire prescelta (e di ospitare una struttura della Confederazione)?
6. Quali sono i limiti entro i quali un intervento edilizio può essere ritenuto di esigua entità, rispettivamente di importanza secondaria, e che quindi permettono l'applicazione dell'articolo 26a LAsi e di conseguenza lo scavalcamento dell'autorità comunale e cantonale da parte della Confederazione? Chi li stabilisce?
7. Nel caso esistessero dei dubbi circa l' "esiguità" e l' "importanza secondaria", la Confederazione interpellerebbe le autorità cantonali e comunali "sua sponte" o ci si attende che siano i comuni e/o i cittadini attivamente legittimanti a farsi parte diligente?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato irricevibile il ricorso contro l'utilizzo della caserma di Losone conformemente all'articolo 26a della legge sull'asilo (LAsi), in quanto non sussiste nessuna decisione impugnabile (sentenza del TAF A-6258/2013 del 28 gennaio 2014). Ha aggiunto che un ricorso non ha effetto sospensivo. Il ricorso contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale (decisione del TF 2C_246/2014 del 7 agosto 2014). Utilizzare una struttura della Confederazione per ospitare richiedenti l'asilo in applicazione dell'articolo 26a LAsi non è pertanto contrario al principio di legalità, anche se una richiesta di effetto sospensivo è ancora pendente dinanzi a un tribunale. A parere del Consiglio federale, le chiare decisioni giudiziarie confermano che l'utilizzo della caserma di Losone conformemente all'articolo 26a LAsi è legale.
2. Non siamo in presenza di una violazione del principio di legalità. L'utilizzo temporaneo della caserma di Losone per ospitare richiedenti l'asilo si fonda sull'articolo 26a LAsi. Il legislatore intendeva permettere di alloggiare rapidamente richiedenti l'asilo in strutture della Confederazione per un periodo fino a tre anni senza bisogno di autorizzazioni cantonali o comunali. Il 28 settembre 2012 il Parlamento ha dichiarato urgente tale disposizione, rendendola immediatamente applicabile.
In occasione della votazione popolare (referendum) del 9 giugno 2013 il popolo come pure il comune di Losone hanno accolto a grande maggioranza, con il 78 per cento dei voti (il 72 per cento a Losone), le modifiche urgenti del 28 settembre 2012. Anche le Camere federali hanno nel frattempo approvato la proroga di tali disposizioni.
3. La denuncia dell'AAS permetterebbe sì di ripristinare i controlli delle persone alle frontiere svizzere indipendentemente da un sospetto. La frontiera svizzera con gli Stati limitrofi, compreso il Liechtenstein, diventerebbe tuttavia una frontiera esterna dello spazio Schengen. Gli Stati limitrofi sarebbero pertanto costretti a introdurre un controllo sistematico delle persone che entrano sul loro territorio in provenienza dalla Svizzera. Tutti i valichi sarebbero sorvegliati, il che ostacolerebbe considerevolmente la circolazione delle persone a scapito dell'economia del nostro Paese e del turismo svizzero verso l'estero. Viceversa, un controllo sistematico degli stranieri che si recano in Svizzera implicherebbe un aumento importante delle risorse attualmente impiegate se il numero di passaggi alla frontiera dovesse restare invariato. Tali controlli non sono stati effettuati nemmeno prima dell'adesione a Schengen. Le autorità svizzere dovrebbero inoltre esaminare di nuovo in virtù della legislazione svizzera ogni domanda d'asilo presentata alla frontiera, dato che la denuncia dell'AAS comporterebbe quella dell'Accordo di associazione alla normativa di Dublino (AAD). Il rimpatrio di richiedenti l'asilo respinti sarebbe possibile soltanto in base ad accordi bilaterali di ammissione.
4. La Confederazione rispetta la durata massima legale di utilizzo di tre anni fissata nell'articolo 26a LAsi. Dopo questo utilizzo transitorio da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia, il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport venderà la struttura al comune.
5. La Confederazione applica l'articolo 26a LAsi in tutta la Svizzera. Fintanto che necessario in seguito al numero di richiedenti l'asilo, altre strutture saranno adibite a questo titolo ad alloggio per richiedenti l'asilo.
6. La Confederazione applica l'articolo 26a LAsi e valuta gli interventi edilizi necessari nel rispetto del quadro legale. A Losone gli interventi edilizi sono effettuati conformemente all'articolo 26a capoverso 2 LAsi. Si tratta in particolare di riparare le installazioni elettriche e sanitarie e di mettere a norma i sistemi antincendio e le attrezzature necessarie all'utilizzo quale alloggio per richiedenti l'asilo.
7. In caso di dubbio in merito alla legalità degli interventi edilizi in vista dell'utilizzo di una struttura conformemente all'articolo 26a LAsi, le autorità federali esamineranno la questione con il cantone e il comune di ubicazione.
Risposta del Consiglio federale.