Applicazione della dichiarazione di garanzia per le spese non coperte in caso di rilascio di un visto
14.3760 · Interpellanza · 2014-09-22
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo gli articoli 7 e 8 OEV, l'autorità competente per il rilascio di permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile che abbia il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari (art. 2 cpv. 2). Firmando la dichiarazione, il garante s'impegna ad assumere le spese non coperte a carico della comunità o di fornitori privati di prestazioni mediche durante il soggiorno dello straniero in Svizzera. La dichiarazione copre le spese di sostentamento, comprese quelle per infortunio e malattia, e il ritorno.
1. Qual è la procedura di applicazione della dichiarazione di garanzia nel caso di spese non coperte?
2. Quante procedure di questo tipo sono avviate per anno?
3. Questa procedura è avviata in tutti i casi di spese non coperte?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Codice dei visti Schengen prevede che gli Stati Schengen possono richiedere una dichiarazione di garanzia, che serve ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per il soggiorno in Svizzera se la persona che giunge nel nostro Paese non dispone di mezzi propri sufficienti. Una dichiarazione di garanzia è richiesta soltanto se le altre condizioni d'entrata sono adempiute. Il comune di domicilio verifica se un garante dispone di mezzi sufficienti per assumersi un tale obbligo finanziario (dichiarazione delle imposte, situazione abitativa e lavorativa) e comunica la sua decisione alla rappresentanza all'estero o alle autorità incaricate del controllo alla frontiera. Le dichiarazioni di garanzia firmate sono registrate e archiviate nelle rappresentanze svizzere o presso l'Ufficio federale della migrazione (UFM).
Se dal soggiorno di uno straniero per cui è stata firmata una dichiarazione di garanzia risultano spese scoperte ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5 OEV (RS 142.204), il garante deve assumersi tali costi fino a un importo di 30 000 franchi. In caso di rifiuto, può essere obbligato a farlo in virtù del diritto procedurale amministrativo cantonale e infine può anche essere avviata una procedura d'esecuzione nei suoi confronti in virtù della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).
2./3. Nel 2013 sono state autorizzate 20 670 dichiarazioni di garanzia (2012: 21 192). L'UFM non dispone di dati statistici sul numero di casi in cui un garante si è dovuto assumere spese non coperte. Per esperienza dovrebbe trattarsi di relativamente pochi casi. Di norma la responsabilità assunta con la dichiarazione di garanzia assicura che non risultino spese non coperte. Spesso si tratta di famigliari in visita che non vogliono compromettere la possibilità di ulteriori entrate e soggiorni a causa di spese non coperte.
Risposta del Consiglio federale.