14.3799 · Mozione · 2014-09-24
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica di legge che consenta ai padri di effettuare un test di paternità anche senza il consenso della madre.
Begründung
Secondo il diritto vigente, i padri non hanno il diritto di effettuare un test di paternità senza il consenso della madre. Anzi, si rendono punibili se lo fanno. Questa situazione è inaccettabile. Un padre dovrebbe avere il diritto di sapere se è effettivamente il genitore biologico di un bambino. Da un lato potrebbe desiderarlo per ragioni affettive, dall'altro potrebbe non essere disposto a mantenere per anni un figlio non suo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 34 capoverso 1 della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12), i test di paternità possono essere eseguiti, al di fuori di una procedura statale (in particolare di diritto civile), solo con il consenso delle persone interessate, ossia del padre (legale) e del bambino. Di entrambi viene allestito un profilo del DNA e i due profili sono poi confrontati per stabilire se esiste un rapporto di filiazione. Se il bambino è ancora incapace di discernimento, deve farne le veci una persona autorizzata a rappresentarlo legalmente. Lo scopo è di proteggere il minore e nel caso concreto garantire che l'esecuzione di un test di paternità non ne leda gli interessi. Anche se il padre legale è il marito della madre e può rappresentare il bambino in altri negozi giuridici, per l'accertamento della propria filiazione non può esercitare tale potere a causa della collisione di interessi (cfr. art. 306 cpv. 2 e 3 CC). Di norma, è la madre a rappresentare il bambino ed è per questo che è necessario il suo consenso per l'esecuzione legale dell'accertamento della filiazione.
L'avamprogetto della LEGU del 1998 prevedeva ancora il consenso dell'autorità tutoria, a cui si è poi rinunciato nel disegno perché il Consiglio federale partiva dal principio che in genere la madre è in grado di ponderare correttamente gli interessi del figlio. Contemporaneamente, il messaggio sulla LEGU afferma che è compito del laboratorio richiedere il consenso dell'autorità tutoria (oggi: autorità di protezione dei minori) se nella madre si riscontrano indizi di una collisione di interessi. Il ricorso all'autorità di protezione dei minori può essere chiesto da chiunque, anche nei casi in cui il padre esige un accertamento della paternità e la madre rifiuta il consenso. In simili situazioni, il padre può adire l'autorità di protezione dei minori, chiamata a verificare se il rifiuto della madre è dovuto a un conflitto di interessi e nuoce al benessere del bambino. L'accertamento della filiazione su desiderio esclusivo del padre è pertanto già possibile senza la sentenza di un tribunale e senza il consenso della madre, nella misura in cui, in presenza di un conflitto di interessi tra madre e figlio, l'autorità di protezione dei minori, o il curatore da essa nominato, approvi l'accertamento dopo aver valutato gli interessi del padre rispetto a quelli del bambino. Il Consiglio federale non intende ammettere test di paternità eseguiti di nascosto e, di riflesso, l'accertamento della filiazione senza che sia garantita la protezione degli interessi del bambino in questione per mezzo del consenso della madre o del ricorso all'autorità di protezione dei minori o a un curatore.
Attualmente, la LEGU è in revisione (cfr. mozione CSEC-N 11.4037 "Modifica della legge federale sugli esami genetici sull'essere umano"). Se dalla procedura di consultazione, che avrà luogo a inizio 2015, dovesse emergere la necessità di un adeguamento delle condizioni quadro per l'accertamento della filiazione, il Consiglio federale sarà aperto alla discussione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.