Lexipedia

La protezione delle minoranze religiose e di altro tipo come obiettivo importante della politica estera svizzera

14.3825 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a prodigarsi maggiormente per la protezione delle minoranze religiose e di altro tipo nei relativi Paesi e a sviluppare a tal scopo una strategia multidimensionale che includa iniziative di politica estera per lo sviluppo e l'attuazione coerente del diritto internazionale pubblico e un maggiore impiego degli strumenti esistenti, come l'aiuto umanitario e la cooperazione allo sviluppo, e per il rafforzamento dei diritti dell'uomo. Negli obiettivi annuali del Consiglio federale e nei suoi rapporti periodici va dato maggiore spazio a tale tema.

Begründung

L'articolo 54 della Costituzione federale impone alla Confederazione, nelle sue relazioni con l'estero, di contribuire a far rispettare i diritti umani. La libertà di religione, messa a dura prova negli ultimi anni, vi rientra a pieno titolo.

Tuttavia, a quanto pare, il Consiglio federale e l'amministrazione svolgono solo sporadicamente attività in osservanza di questo disposto costituzionale e, in particolare, a favore del diritto fondamentale dell'uomo alla libertà di religione. Tale riserbo contrasta con la situazione inquietante che si registra in diversi Stati. Informazioni scioccanti comprovano la persecuzione di minoranze delle più svariate religioni. È quindi necessario che il Consiglio federale e l'amministrazione si attivino maggiormente su questo fronte. A tal scopo, con la presente mozione, viene conferito il mandato di orientare ancor più verso questo obiettivo l'attuazione delle basi legali esistenti come, ad esempio, la legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali, la legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo o l'ordinanza sull'organizzazione del DFAE. L'impegno a favore della libertà di religione deve figurare anche negli obiettivi annuali del Consiglio federale e, di conseguenza, nel suo rapporto di gestione e nei rapporti annuali sulla politica estera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione federale, la Confederazione contribuisce a far rispettare i diritti dell'uomo, ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, a promuovere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salvaguardare le basi naturali della vita. La promozione dei diritti dell'uomo è un obiettivo della politica estera della Svizzera. La libertà di religione e la protezione delle minoranze religiose ed etniche sono parte integrante della politica svizzera in materia di diritti dell'uomo. Come già rilevato nelle sue risposte a vari interventi parlamentari (interpellanza 11.3340, interpellanza 11.3207, interpellanza 12.3067, interrogazione 13.1052 e, nota bene, postulato Graber Jean-Pierre 11.3197), le violazioni della libertà di religione perpetrate in numerosi Paesi preoccupano il Consiglio federale.

Onde tutelare e rafforzare la libertà di culto, ma anche prevenire l'intolleranza religiosa in ogni sua forma, la Svizzera partecipa attivamente alle attività degli organi competenti di organizzazioni internazionali quali l'ONU e l'OSCE e in tale contesto sostiene le risoluzioni all'interno del Consiglio dei diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Sul piano bilaterale, la Svizzera tratta regolarmente il tema della libertà di religione e dei diritti delle minoranze, segnatamente nel quadro di vari dialoghi in materia di diritti dell'uomo.

Il Consiglio federale ritiene che la credibilità della politica svizzera in materia di diritti dell'uomo sia strettamente legata alla ratifica delle relative convenzioni internazionali e alla loro coerente applicazione nel quadro del suo ordinamento giuridico. La Svizzera sostiene pertanto le misure di riforma per il rafforzamento degli organi di controllo internazionali dei trattati delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (UN-Treaty Bodies) e in tale contesto interviene soprattutto in favore dell'indipendenza degli esperti degli organi competenti previsti da tali trattati e sostiene l'obiettivo di una migliore attuazione delle raccomandazioni degli organi di controllo sul piano nazionale.

Anche la cooperazione svizzera allo sviluppo si fa guidare dalle norme in materia di diritti dell'uomo ed è fondata sul principio della non discriminazione. Il rispetto dei diritti dell'uomo, comprensivi della libertà di religione, è considerato un elemento chiave di uno sviluppo sostenibile utile a tutti i gruppi della popolazione. Nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo, la Svizzera offre anche un sostegno diretto contro l'emarginazione delle minoranze. L'obiettivo della cooperazione svizzera allo sviluppo non è sostenere i governi, ma aiutare le popolazioni svantaggiate negli sforzi di sviluppo intrapresi. Se un governo non dispone delle strutture democratiche necessarie ai fini di una cooperazione efficace, quest'ultima avviene soprattutto per il tramite di organizzazioni non governative. Spesso il sostegno alle popolazioni svantaggiate ed escluse si rivela particolarmente necessario e utile, soprattutto dove la situazione è caratterizzata da grandi carenze in materia di democrazia, diritti dell'uomo e Stato di diritto.

L'aiuto umanitario della Svizzera in Siria e Iraq è fondato sulla rigorosa applicazione dei quattro principi umanitari dell'umanità, dell'indipendenza, della neutralità e dell'imparzialità. L'aiuto umanitario è focalizzato sulle esigenze dei gruppi più vulnerabili della popolazione, senza distinzione di credo politico, colore della pelle, etnia o religione. Nessun gruppo religioso viene pertanto considerato a priori uno speciale gruppo target, sebbene ogni minoranza minacciata possa rientrare tra i beneficiari dell'aiuto.

Per i motivi sopra esposti, attualmente il Consiglio federale non vede alcuna necessità di adottare la mozione. Il Consiglio federale è disposto a esaminare in modo più approfondito la situazione delle minoranze religiose minacciate e le relative misure adottate nel quadro del rapporto sulla politica estera, in accoglimento del postulato von Siebenthal 14.3823, che propone di accogliere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.