14.3842 · Mozione · 2014-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di garantire che in Svizzera il limite di età per i piloti di voli commerciali in elicottero non venga abbassato da 65 a 60 anni.
Begründung
La nuova normativa europea, che secondo l'Accordo bilaterale sul trasporto aereo stipulato tra la Confederazione elvetica e l'UE dovrebbe essere valida anche in Svizzera, prevede di portare il limite di età dei piloti di voli commerciali in elicottero dagli attuali 65 a 60 anni. Non è provato che tale misura consenta di rafforzare la sicurezza. L'abbassamento del limite di età dei piloti causa tuttavia alle imprese di trasporto in elicottero, in qualità di datori di lavoro, ingenti costi supplementari. Visto l'onere sproporzionato, occorre rinunciare a questo provvedimento, intervenendo a livello politico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'UE, nell'interesse di un'armonizzazione normativa globale, la Svizzera in linea di massima recepisce il diritto europeo rilevante in materia di aviazione. Ciò vale anche per le licenze dei piloti. Con il recepimento del regolamento (UE) numero 1178/2011 nella primavera 2012, la Svizzera si è impegnata ad attuare e applicare le disposizioni emanate nell'ambito delle licenze dei piloti. Le disposizioni armonizzate regolano le premesse per il rilascio e il mantenimento di numerose licenze di volo, consentono il riconoscimento reciproco di queste ultime nell'area UE e tutelano la mobilità professionale dei piloti all'interno del mercato europeo.
Per i piloti che nel trasporto commerciale eseguono cosiddette operazioni a equipaggio singolo (single-pilot operations), il regolamento UE summenzionato fissa un limite di età di 60 anni. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), in qualità di autorità responsabile del rilascio delle licenze dei piloti in Svizzera, ha immediatamente riconosciuto le ripercussioni problematiche dell'anticipazione dell'età del pensionamento in questo settore e ha chiesto alla competente Commissione dell'UE una regola derogatoria (esenzione) per quanto concerne il limite di età. L'esenzione permetterebbe alla Svizzera di continuare a autorizzare operazioni a equipaggio singolo effettuate da piloti di 60 anni di età e oltre, a condizione che questi ultimi si sottopongano a visite mediche approfondite e a test sotto sforzo supplementari. In questo modo può essere garantita appieno l'idoneità al volo dei piloti di elicottero a partire dai 60 anni di età.
Le richieste di esenzione inoltrate dai Paesi membri vengono esaminate sotto il profilo della sicurezza dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) prima di essere sottoposte alla Commissione per approvazione. L'AESA emana la sua raccomandazione, che di solito è accolta dalla Commissione. L'AESA reputa che le misure previste dall'UFAC per i piloti di elicottero di 60 anni di età e oltre soddisfino interamente i criteri di sicurezza europei. Al momento è ancora pendente la valutazione della Commissione. Tuttavia visto il giudizio positivo dell'AESA, è probabile che la richiesta d'esenzione venga accolta prossimamente.
Richiedendo l'esenzione, l'UFAC ha già sfruttato appieno le possibilità giuridiche e politiche a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi postulati nella presente mozione; non è pertanto necessario adottare ulteriori misure.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.