14.3846 · Mozione · 2014-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di riformulare l'articolo 72 del Codice penale svizzero: "Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto, in Svizzera o all'estero, un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione. La confisca è ordinata anche qualora l'organizzazione criminale non abbia esercitato o non abbia inteso esercitare alcuna attività criminale in svizzera."
Begründung
Nell'ambito della cosiddetta confisca indipendente agevolata di valori patrimoniali di una organizzazione criminale (art. 72 CP), perché l'autorità giudiziaria possa pronunciare la confisca occorre che vi sia una competenza giurisdizionale relativamente al reato in relazione col bene. Con la mozione 12.4249 si era incaricato il Consiglio federale di presentare una revisione del CP che permettesse alle autorità di perseguimento penale la confisca di tali beni trovatisi in svizzera a prescindere dal sussistere di una tale competenza giurisdizionale.
È noto che per combattere contro la criminalità internazionale occorre una politica di aggressione ai patrimoni frutto dei crimini commessi. Si preserva così la Svizzera dal radicarsi della criminalità organizzata. In questo senso, l'istituto della confisca di valori patrimoniali delle organizzazioni criminali già previsto dal CP può consistere in uno strumento efficace. La situazione attuale non è soddisfacente: infatti, non sembra possibile procedere sempre alla confisca sulla sola base del fatto che i valori patrimoniali si trovano sul territorio nazionale; sarebbe necessaria la sussistenza di una base, o competenza, per un'azione penale. Un adeguamento di tale istituto ne accrescerà quindi l'efficacia, l'effetto deterrente e la protezione della nostra piazza finanziaria. Con il testo proposto s'intende ovviare alle incertezze interpretative rendendo la confisca chiaramente indipendente dall'avvio di un procedimento penale per mancanza di un nesso, relativamente all'organizzazione o alla persona partecipante o sostenitrice, con la Svizzera. Insomma, tutti i valori patrimoniali nella facoltà di disporre di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP dovranno essere confiscati per il solo fatto di trovarsi in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 72 del Codice penale (CP) semplifica la lotta contro la criminalità organizzata in Svizzera, ma soprattutto all'estero, permettendo al giudice di confiscare i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. A differenza della confisca "ordinaria" non è necessario dimostrare un nesso con un reato concreto. La disposizione amplia ulteriormente le possibilità di confisca prevedendo l'inversione dell'onere della prova: i valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta sono infatti presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Per la confisca occorre che i valori patrimoniali si trovino in Svizzera. L'organizzazione in quanto tale non deve tuttavia essere attiva in Svizzera. Come già argomentato a tale riguardo dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione Romano (12.4249, Confisca in Svizzera di beni delle organizzazioni criminali straniere), anche la gestione di tali valori patrimoniali in Svizzera può essere considerata un sostegno all'organizzazione, il che offre un ulteriore criterio per procedere a una confisca. In questo caso è fatta salva anche la possibilità di ordinare una confisca per riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
Le autorità svizzere confiscano regolarmente, in base a richieste estere di assistenza giudiziaria e in virtù dell'articolo 18 della legge federale sull'assistenza penale, valori patrimoniali di organizzazioni criminali straniere depositati in Svizzera. Negli anni scorsi la Svizzera ha a più riprese potuto, in base a procedimenti penali condotti in Italia, bloccare e confiscare svariati milioni di franchi depositati su conti svizzeri. Tali somme sono poi state restituite allo Stato italiano dopo la conclusione dei corrispondenti accordi di ripartizione. In questi casi una confisca autonoma da parte della Svizzera non sarebbe né necessaria né opportuna e nemmeno nell'interesse della nostra piazza finanziaria.
La legge offre sufficienti possibilità per confiscare e sequestrare valori patrimoniali di organizzazioni criminali straniere e permette di combattere in maniera efficace la criminalità organizzata. Non appare pertanto opportuno modificare la normativa vigente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.