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14.3847 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Numerosi magistrati svizzeri si lamentano dell'impossibilità pratica di applicare l'articolo 260ter CP che punisce le organizzazioni criminali. I requisiti previsti da questa disposizione del nostro Codice penale sarebbero troppo restrittivi. Ciò premesso, chiedo al Consiglio federale:

1. Ogni anno decine di rogatorie riguardanti atti compiuti in territorio straniero ed anche svizzero da parte di organizzazioni criminali operanti all'estero ed anche in Svizzera vengono inoltrate al Ministero pubblico federale e ai Ministeri pubblici cantonali. Quanti procedimenti penali sono stati aperti in Svizzera negli ultimi cinque anni in relazione a queste segnalazioni circostanziate? Quante condanne sono state pronunciate in Svizzera nello stesso periodo per partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260ter CP?

2. L'eventuale introduzione di norme di punibilità dei reati associativi, analoghe a quelle in vigore negli Stati a noi confinanti, agevolerebbe l'attività investigativa e repressiva delle nostre autorità penali inquirenti?

3. Quante sono state negli ultimi cinque anni le condanne pronunciate in Svizzera per concorso esterno ad un'associazione criminale secondo il modello penale italiano, oppure per "conspirancy" secondo il modello penale statunitense?

4. Vengono svolti accertamenti in relazione ai procedimenti penali pendenti in Svizzera e all'estero quando viene trattata una domanda di permesso di dimora di un cittadino straniero, a seconda che egli provenga da uno Stato dello spazio Schengen oppure da uno Stato terzo? Se sì, quali?

5. Di fronte alla minaccia del nuovo terrorismo di matrice islamico-fondamentalista, che può colpire ovunque, quali sono le revisioni necessarie del CP?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Stando ai dati dell'Ufficio federale di statistica, tra il 2008 e il 2012 sono state pronunciate 44 condanne per partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260ter del Codice penale, CP). Non sono disponibili dati che permettono di evincere quante di queste condanne sono in relazione con una rogatoria estera. Non è nemmeno possibile distinguere quali condanne sono state inflitte per partecipazione e quali per sostegno a un organizzazione criminale. Al momento (ottobre 2014) sono pendenti 89 procedimenti penali per la fattispecie di cui all'articolo 260ter CP.

2. Il Consiglio federale ritiene che il diritto penale materiale vigente sia sufficiente e adeguato, anche in confronto ad altri Stati confinanti. In particolare, il diritto svizzero permette di perseguire e punire anche i cosiddetti reati associativi commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale. La partecipazione o il sostegno a un organizzazione di questo tipo è punibile indipendentemente dal fatto che l'organizzazione abbia già commesso reati.

3. La Svizzera, analogamente a numerosi altri Paesi, non punisce il cosiddetto complotto (conspiracy). Sono invece applicate le regole penali per il tentativo, la complicità e l'istigazione nonché, in caso di reati gravi, le norme sugli atti preparatori e gli atti di sostegno punibili.

4. Nell'esaminare il primo rilascio di un permesso di dimora, le autorità competenti possono esigere che il richiedente presenti un estratto del casellario giudiziale del suo Paese oppure, se previsto da un accordo internazionale, acquisirlo tramite assistenza amministrativa. I cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS devono presentare un estratto del casellario giudiziale soltanto in casi motivati, se giudicato necessario per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Le autorità consultano inoltre i registri informatizzati di polizia quali RIPOL o il SIS.

Le competenti autorità di polizia e giudiziarie sono obbligate a notificare spontaneamente alle autorità responsabili del rilascio di permessi per stranieri i procedimenti penali pendenti in Svizzera. I richiedenti sottostanno inoltre a un obbligo di collaborazione, per cui sono tenuti a comunicare alle autorità i procedimenti penali in corso a loro carico. La mancata comunicazione costituisce un motivo di revoca secondo la legislazione in materia di stranieri. Va tuttavia esaminato nel singolo caso se un procedimento penale giustifica il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora. In determinati casi è appropriato un ammonimento o una sospensione della procedura fino alla conclusione del procedimento penale.

5. Il diritto penale svizzero punisce sia gli atti terroristici sia il sostegno o la partecipazione a un'organizzazione terroristica. Passibili di una pena detentiva a vita, tali reati sono puniti indipendentemente dalle convinzioni o dalle motivazioni estremistiche o religiose degli autori. Se necessario, il giudice tiene conto di questi elementi al momento della commisurazione della pena. Non è pertanto necessario adeguare il Codice penale in tal senso. Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo, il Consiglio federale sta tuttavia vagliando l'opportunità di introdurre una disposizione penale specifica contro la formazione e il reclutamento di terroristi.

Risposta del Consiglio federale.