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14.3862 · Postulato · 2014-09-25

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sugli effetti di un eventuale passaggio dell'assicurazione malattie dal principio del rimborso delle spese al principio delle prestazioni in natura (già vigente nella LAINF) sulla qualità dell'assistenza sanitaria e sull'efficienza dei suoi costi. Più precisamente, il rapporto dovrà ponderare gli effetti della migliore gestione strategica delle prestazioni da parte degli assicuratori e del loro maggiore impegno nel campo della prevenzione che ne deriverebbero.

Begründung

Nei dibattiti che hanno preceduto la votazione sulla cassa unica, i fautori hanno regolarmente citato la SUVA come esempio di garante di un'assistenza sanitaria qualitativamente elevata ed economicamente efficiente, lodandone soprattutto le misure di prevenzione e la gestione strategica delle prestazioni. Si è tuttavia taciuto che la legge sull'assicurazione contro gli infortuni dà agli assicuratori - a quelli privati come alla SUVA - possibilità molto diverse da quelle previste dalla legge sull'assicurazione malattie. Nella LAINF vige il principio delle prestazioni in natura, nell'assicurazione malattie quello del rimborso delle spese. La differenza è che gli assicuratori infortuni possono finanziare - e quindi gestire - le prestazioni, mentre l'assicurazione malattie deve soprattutto rimborsare i costi fatturati. La LAMal consente di finanziare provvedimenti di prevenzione soltanto in misura limitata e una gestione strategica delle prestazioni è praticamente esclusa.

Va pertanto verificato se e in che misura elementi della LAINF possano essere ripresi nella LAMal per dare agli assicuratori malattie maggior spazio di manovra nella prevenzione e gestione strategica delle prestazioni. Devono essere studiati i vantaggi e gli svantaggi che ne deriverebbero per il nostro sistema sanitario, gli assicurati, i pazienti e i fornitori di prestazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Se, come nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, le prestazioni delle assicurazioni sociali fossero fornite secondo il principio del rimborso delle spese, gli assicurati sarebbero debitori nei confronti del fornitore di prestazioni, pur avendo il diritto di essere rimborsati dagli assicuratori. Secondo il principio delle prestazioni in natura, i debitori per le prestazioni in questione sono invece gli assicuratori. Questo principio vige nell'assicurazione invalidità, nell'assicurazione infortuni secondo la LAINF e nell'assicurazione militare. All'interno del sistema delle prestazioni in natura si può distinguere se l'assicuratore fornisce le prestazioni in natura (p. es. con cure mediche in un proprio istituto ospedaliero) o se le affida a un fornitore di prestazioni. In tal modo l'assicuratore può influire direttamente sull'andamento e sull'evoluzione delle cure e delle misure mediche.

Gli articoli 3 e 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) definiscono l'infortunio e la malattia. In base a questa definizione l'infortunio è un evento chiaramente circoscritto, mentre la malattia comprende tutti gli altri danni alla salute fisica, mentale o psichica che non siano la conseguenza di un infortunio. Contrariamente all'assicurazione infortuni, l'assicurazione malattie non contempla un evento chiaramente circoscrivibile che provoca danni per la cui eliminazione è responsabile l'assicuratore che deve assumere i costi per il pagamento di indennità giornaliere o rendite. In questo senso non sussiste alcuna responsabilità per i risultati. La salute umana è troppo complessa perché si possa determinare chiaramente il miglioramento o il peggioramento dello stato di salute quando si è assicurati e rendere l'assicuratore economicamente responsabile. Quando tuttavia non è chiaro il motivo per cui si rimborsano i costi, non si può attribuire all'assicuratore alcuna responsabilità per la natura e la portata della prestazione fornita. Non resta altro che definire l'entità dei danni sulla base delle prestazioni riscosse.

Per tutte le suddette ragioni si può affermare che i principi del rimborso delle spese nel campo della LAINF e della LAMal si differenziano per validi motivi e non possono essere semplicemente trasposti all'altro ramo assicurativo.

A differenza degli assicurati LAMal, gli assicurati LAINF non hanno né la libera scelta del medico né la libera scelta dell'ospedale. Nell'attuale sistema gli assicurati LAMal sono liberi di scegliere il fornitore di prestazioni, a meno che non optino volontariamente per un sistema "managed care". Il chiaro no al progetto "managed care", espresso nella votazione del giugno 2012, ha dimostrato l'importanza attribuita dal popolo svizzero alla libera scelta del medico.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.