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14.3873 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Gli accordi di libero scambio attualmente in fase di negoziazione tra UE e USA, il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), e tra UE e Canada, l'Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), prevedono procedure di composizione delle controversie tra un investitore e uno Stato (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Queste permetterebbero agli investitori di citare in giudizio l'UE o i singoli Stati membri davanti a tribunali arbitrali internazionali poco trasparenti, oltre la procedura giuridica normale, chiedendo un risarcimento per la perdita di profitto dovuta alla legiferazione degli Stati sovrani. Gli investitori privati potrebbero procedere contro la legislazione degli Stati sovrani anche nei settori relativi agli standard sociali, alla salute, all'ambiente o alla tutela dei consumatori. È lecito presumere che la minaccia di un'azione legale basterà per evitare o attenuare una legislazione.

1. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito a tali procedure di composizione delle controversie? Non rappresenta forse un eccessivo indebolimento dell'attività normativa democraticamente legittimata e della sovranità della Svizzera?

2. Quale opinione nutre in merito alla possibilità, in caso di adesione della Svizzera a entrambi gli accordi di libero scambio, di sottrarsi a un'eventuale azione legale intentata da un investitore per la perdita di profitto dovuta alla legislazione svizzera?

3. Come reputa queste nuove procedure di composizione delle controversie a differenza di quelle del GATT/OMC?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo tra UE e USA (TTIP) è attualmente in fase di negoziazione, mentre l'accordo tra UE e Canada (CETA) è sottoposto al processo di approvazione. Non è quindi noto se questi accordi comprenderanno un meccanismo di composizione delle controversie tra investitore e Stato e, eventualmente, come sarà strutturato. Secondo il mandato di negoziazione, tuttavia, il meccanismo dovrebbe rispettare elevati standard di trasparenza.

1. La possibilità di fare appello a un tribunale arbitrale internazionale e indipendente è fondamentale per gli investitori attivi a livello internazionale, poiché offre un'alternativa al sistema giudiziario nazionale nello Stato ospite nel caso in cui non fosse garantita una protezione giuridica imparziale o efficiente. La possibilità degli Stati contraenti di agire nel pubblico interesse non viene limitata a condizione che vengano osservati determinati principi giuridici generali (proporzionalità, non discriminazione) presenti anche nel diritto costituzionale e nel diritto amministrativo svizzeri. Inoltre, un tribunale arbitrale internazionale in linea di principio non può né sopprimere né modificare gli atti normativi e le decisioni nazionali, può tutt'al più concedere un indennizzo adeguato all'investitore in caso di violazione dell'accordo. Tali procedure non costituiscono quindi un indebolimento dell'attività normativa democraticamente legittimata e della sovranità della Svizzera. Con il nuovo regolamento sulla trasparenza nelle procedure arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e l'accordo sulla trasparenza dell'ONU, le procedure arbitrali vengono rese ancora più trasparenti (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Friedl 13.4199). La Svizzera ha svolto un ruolo rilevante nella negoziazione di entrambi gli strumenti.

2. Una volta conclusi i processi di negoziazione e di approvazione relativi a TTIP e CETA, il Consiglio federale analizzerà in modo approfondito le possibili conseguenze per la Svizzera. A seconda del contenuto degli accordi, il Consiglio federale esaminerà opzioni concrete nel quadro delle relazioni con Canada e USA (cfr. risposta del Consiglio federale all'interpellanza Parmelin 14.3399). Inoltre, studierà l'opportunità di negoziare con questi Paesi un meccanismo di composizione delle controversie tra Stato e investitore nonché la possibilità di rinunciare ad alcuni elementi dell'accordo nel caso di un'eventuale adesione della Svizzera agli accordi vigenti.

3. Gli investimenti esteri determinano spesso il trasferimento e l'investimento di capitali importanti a lungo termine. Di conseguenza, gli investitori si espongono non solo a rischi commerciali, bensì anche a gravi rischi non commerciali. Dato che non esiste alcun regime di tutela degli investimenti sul piano multilaterale, numerosi Stati, tra cui la Svizzera, concludono da anni accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI). Il meccanismo di composizione tra Stato e investitore previsto da questi accordi prende in considerazione i rischi legati agli investimenti internazionali prevedendo la possibilità di concedere un indennizzo all'investitore danneggiato in caso di violazione dell'accordo. La procedura di composizione delle controversie dell'OMC mira a correggere le misure statali contrarie alle norme dell'OMC (ristabilire la compatibilità con le norme dell'OMC), cosa che è appropriata soltanto nel quadro di una procedura di composizione delle controversie tra Stati. Per questo la procedura arbitrale tra un investitore e uno Stato e la procedura di composizione delle controversie dell'OMC sono comparabili soltanto in misura limitata.

Risposta del Consiglio federale.