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14.3874 · Interpellanza · 2014-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera non fa che aumentare il numero dei richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA), che rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile e bisognoso di protezione. Fino all'adesione della Svizzera alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, la legislazione elvetica in materia d'asilo non contemplava alcuna disposizione speciale. Oggi la legge sull'asilo prevede corrispondenti disposizioni e si è consapevoli del particolare bisogno di protezione dei RMNA. Varie organizzazioni e i media continuano tuttavia a denunciare un'insufficiente considerazione di questo particolare bisogno di protezione. In tale contesto il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti.

1. Nella prassi, le domande d'asilo di minorenni non accompagnati sono effettivamente trattate in via prioritaria e non - come sostenuto da più parti -tenute nel cassetto fino alla maggiore età degli interessati?

2. I RMNA sono ospitati in alloggi adeguati alla loro età e ricevono il sostegno e l'assistenza necessari?

3. Nel determinare l'età sono osservate le direttive dell'UNHCR, che raccomandano di fondarsi sulla maturità psichica del richiedente? In caso di dubbio si decide in favore di quanto sostenuto dal bambino o dall'adolescente, sempre come raccomandato dalle citate direttive?

4. Tutti i RMNA ottengono l'assistenza giuridica di un legale o di una persona qualificata?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In applicazione dell'articolo 17 capoverso 2bis della legge sull'asilo (LAsi) e conformemente alla strategia di trattamento dell'Ufficio federale della migrazione (UFM), le domande di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati (RMNA) sono trattate in via prioritaria, per quanto consentito dalle capacità e dal numero di domande depositate.

2. Nei centri di registrazione e di procedura (CRP) i RMNA sono collocati per quanto possibile in camere con persone che condividono la stessa lingua e cultura o dello stesso sesso oppure con compagni di viaggio. La soluzione migliore per il bene del minore va determinata nel caso concreto. Soprattutto fratelli e sorelle o parenti minorenni sono alloggiati insieme.

I RMNA più giovani possono essere alloggiati privatamente se è nell'interesse del minore. Un tale collocamento è tuttavia di norma autorizzato soltanto presso parenti o, se ciò non è possibile, in via eccezionale presso famiglie affidatarie idonee.

Al RMNA è attribuita una persona di fiducia per la durata del soggiorno nel CRP soltanto se vi sono eseguite determinate fasi procedurali (p. es. audizione, misure istruttorie) (art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Pertanto, gli interlocutori dei RMNA sono di norma i responsabili dell'assistenza nei CRP. Come stabilito in modo vincolante nelle corrispondenti direttive, sono tenuti ad occuparsi di loro in maniera particolare tenendo conto delle esigenze specifiche degli interessati, soprattutto l'età e le diverse nazionalità nel centro.

Per quanto possibile, i RMNA sono attribuiti a un cantone pochi giorni dopo il loro arrivo in un CRP. Al più tardi in quel momento le competenti autorità cantonali nominano una persona di fiducia, che accompagna e sostiene i RMNA per tutta la procedura. Il cantone di attribuzione mette a disposizione un alloggio e un'assistenza adeguati.

3. Per stabilire se una persona non accompagnata è minorenne conta soltanto sapere se ha compiuto 18 anni. L'onere di dimostrare la presunta minore età spetta ai RMNA, in quanto beneficiano di diritti procedurali particolari (conformemente alla prassi pluriennale del TAF e della ex Commissione di ricorso in materia di asilo, cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1; tra tante: sentenza del TAF D-1395/2013 del 22 marzo 2013). Quanto all'onere della prova, basta che la minore età sia perlomeno resa verosimile; l'UFM presuppone la minore età se la ritiene data con una probabilità preponderante (cfr. anche art. 7 cpv. 2 LAsi). In assenza di documenti d'identità, per determinare oggettivamente l'età l'UFM può ricorrere a metodi scientifici, tenendo conto di vari indizi (indicazioni biografiche, confronto delle impronte digitali, apparenza fisica, comportamento, test dell'età ossea). In caso di dubbio si presuppone la minore età.

4. Come indicato al punto 2, la competente autorità cantonale assegna al RMNA, al più tardi al momento dell'attribuzione a un cantone, una persona di fiducia che funge da interlocutore per tutelare gli interessi del minore. Non deve necessariamente disporre di una formazione giuridica, ma di conoscenze di base del diritto in materia d'asilo e della procedura. È inoltre possibile fare capo a una persona con conoscenze approfondite di diritto se gli interessi del minore lo esigono. In caso di tutela, il tutore rappresenta gli interessi del RMNA nella procedura d'asilo.

Risposta del Consiglio federale.