14.3884 · Interpellanza · 2014-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nella veste di nuova proprietaria della rete svizzera di trasporto dell'energia elettrica dal gennaio 2013, Swissgrid assume pertanto la responsabilità per quanto concerne l'esercizio, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento della rete di trasporto. I distributori operanti fino a quel momento sono stati indennizzati, in funzione della rispettiva quota alla rete, con azioni della società e con capitale.
Swissgrid è di proprietà di 21 aziende elettriche svizzere. Il capitale azionario è pertanto direttamente o indirettamente controllato dai cantoni e dai comuni. Stando ai media, sia Alpiq che da poco anche l'azienda elettrica BKW intendono vendere le proprie quote di Swissgrid che ammontano rispettivamente al 34,7 per cento e al 12,6 per cento. La legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) sancisce che il capitale e i relativi diritti di voto appartengono in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai cantoni e ai comuni. Essi hanno inoltre un diritto di prelazione sulle azioni della società di rete che non possono essere quotate in borsa. In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica le previste vendite di azioni delle società Alpiq e BKW, che insieme detengono oltre il 47 per cento del capitale azionario complessivo di Swissgrid?
2. Dal punto di vista economico, ma specialmente da quello strategico, cosa significano queste cessioni per l'esercizio, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento della rete di trasporto? Avranno ripercussioni sulla Strategia energetica 2050? In caso affermativo, quali?
3. Nell'eventualità che i cantoni e i comuni non si avvalgano del diritto di prelazione, il Consiglio federale come intende assicurare che tali azioni non vengano acquistate da una società estera che potrebbe esercitare un notevole influsso sull'infrastruttura di rete svizzera?
4. Sono previste modifiche alle disposizioni legali vigenti, con cui garantire che Swissgrid possa continuare ad adempiere ai suoi compiti anche qualora una società estera rilevi quote azionarie? In caso affermativo, entro quando saranno realizzate?
5. In caso negativo, quali altre soluzioni ha previsto il Consiglio federale per far sì che le quote azionarie restino in Svizzera?
6. Come valuta la possibilità di una partecipazione da parte di investitori istituzionali quali le casse pensioni o le banche cantonali?
7. Potrebbe eventualmente prendere in considerazione, anche come ultima ratio, l'acquisizione della società da parte della Confederazione, della Banca nazionale svizzera (BNS) oppure di un fondo amministrato dalla BNS per assicurare a lungo termine l'indipendenza di questa importante infrastruttura per l'economia e la popolazione del nostro Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-5. La scelta degli azionisti di vendere le proprie quote della società nazionale di rete è in primo luogo una decisione aziendale su cui il Consiglio federale non si esprime, in particolare se l'operazione di vendita avviene nell'osservanza delle prescrizioni giuridiche. Ad esempio, deve essere rispettata la disposizione che stabilisce che il capitale e i relativi diritti di voto della società nazionale di rete devono appartenere in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai cantoni e ai comuni (art. 18 cpv. 3 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico, LAEl; RS 734.7). Per il momento nulla lascia supporre che non sia così. La responsabilità per la garanzia del rispetto delle prescrizioni giuridiche concernenti la composizione dell'azionariato della società nazionale di rete è inoltre principalmente del consiglio di amministrazione e secondariamente del regolatore (Commissione federale dell'energia elettrica, Elcom).
La rete di trasporto è disciplinata in dettaglio a livello di legge. Conformemente al mandato attribuitole dalla legge, la società nazionale di rete deve in particolare provvedere all'esercizio non discriminatorio, affidabile e performante della rete di trasporto quale base essenziale per l'approvvigionamento sicuro della Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAEl). Questo mandato esiste indipendentemente dalla composizione dell'azionariato. Pertanto, le vendite non hanno alcun influsso sulla sicurezza dell'approvvigionamento in Svizzera, sia nell'immediato che nel luogo periodo. Inoltre, è in corso l'elaborazione della strategia reti elettriche che mira a uno sviluppo delle reti capace di rispondere alle esigenze moderne per garantire a lungo termine un approvvigionamento elettrico sicuro, creando tuttavia ulteriori prescrizioni per quanto riguarda l'esigenza "una rete al passo coi tempi". Infine, Swissgrid SA è una società con sede in Svizzera i cui statuti devono rispettare il quadro giuridico, essere approvati dal Consiglio federale e pertanto non possono essere modificati a discrezione (art. 18 cpv. 1 e art. 19 cpv. 1 LAEl).
Di conseguenza, per quanto concerne la questione della sicurezza dell'approvvigionamento, non si ravvisa alcuna necessità d'intervento a breve termine.
6./7. In linea di principio, il Consiglio federale accoglie favorevolmente un'eventuale partecipazione di investitori istituzionali svizzeri alla società nazionale di rete se ciò è possibile nel quadro delle prescrizioni normative attuali, soprattutto quelle del settore della regolamentazione assicurativa, bancaria e delle casse pensioni.
Per quanto concerne un'eventuale partecipazione della Banca nazionale svizzera (BNS) oppure di un fondo da essa amministrato occorre sottolineare che la Banca nazionale non deve essere ostacolata nell'adempimento del suo mandato legale. Nella scelta delle categorie d'investimento, la BNS fa anche in modo che non sorga alcun potenziale conflitto con il suo mandato, ad esempio evitando la costituzione di ingenti posizioni azionarie presso singole imprese.
Occorre poi anche considerare in questo contesto la già citata norma della legislazione sull'approvvigionamento elettrico secondo cui il capitale e i relativi diritti di voto della società di rete devono appartenere in maggioranza, direttamente o indirettamente, ai cantoni e ai comuni. In relazione a questa disposizione va ricordato che il Consiglio nazionale ha approvato una modifica nel quadro dell'iniziativa parlamentare 13.467. Attualmente il dossier è al Consiglio degli Stati.
Le condizioni a cui una partecipazione della Confederazione a Swissgrid sarebbe ammissibile dovrebbero essere chiarite in modo approfondito. Tuttavia, occorre evidenziare che le partecipazioni della Confederazione necessitano di una base e di una regolamentazione giuridica dettagliata (analogamente a Posta, Swisscom e FFS), il che andrebbe oltre al mero adeguamento dell'articolo 18 capoverso 3 LAEl. Nel contesto delle attività in corso per la revisione della LAEl vengono valutate queste tematiche; nello specifico, le esigenze relative alla composizione dell'azionariato e dunque anche la questione riguardante la possibilità di una partecipazione della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.