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14.3886 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutti i necessari provvedimenti legislativi affinché le regole concernenti l'uso delle lingue ufficiali applicabili alle commesse edili della Confederazione al di sotto dei valori soglia previsti all'articolo 6 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) rispettino il plurilinguismo almeno quanto quelle applicate agli acquisti pubblici che superano tali valori soglia.

Begründung

L'articolo 6 della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing; RS 441.1) recita quanto segue: "Chi si rivolge a un'autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta. Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore".

In materia di appalti pubblici, la LAPub prevede tuttavia una serie di deroghe a tale principio (cfr. in particolare art. 24 LAPub). Il campo d'applicazione della LAPub è però circoscritto in particolare dai valori soglia previsti all'articolo 6 della stessa legge. Per le commesse di entità inferiore a questi valori, le disposizioni dell'articolo 24 LAPub non sono applicabili. Nella prassi, gli scogli di natura linguistica per le commesse di entità inferiore ai predetti valori soglia sono spesso nettamente più elevati.

Altrettanto spesso, tuttavia, sono proprio queste commesse a essere particolarmente interessanti per gli artigiani delle varie regioni linguistiche del nostro Paese. Questo è vero in particolare per il settore dell'edilizia, il cui valore soglia, pari a 8,7 milioni di franchi per opera, è particolarmente elevato. Le regole sull'uso della lingua ufficiale per le commesse edili della Confederazione di entità inferiore ai valori soglia fissati all'articolo 6 LAPub devono pertanto essere impostate in modo particolarmente rispettoso delle lingue.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 30 aprile 2014, in occasione di bandi di concorso le richieste dei partecipanti alle procedure (come domande, domande di partecipazione, offerte, offerte di trattativa) devono essere ammesse in tutte le lingue ufficiali. Questa regola è applicabile anche alle commesse edili al di sotto dei valori soglia di cui all'articolo 6 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Ne consegue che la decisione del Consiglio federale del 30 aprile 2014 soddisfa pertanto già la richiesta dell'autore della mozione. Essa sarà attuata nel quadro della corrente revisione della legislazione in materia di acquisti pubblici.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.