14.3888 · Interpellanza · 2014-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Di recente si constata un crescente abuso dei forum online e dei media sociali per diffondere propaganda razzista dell'odio. Nell'ambito del perseguimento degli autori di tali contributi e dei gestori dei siti in questione si pongono complesse questioni giuridiche internazionali.
In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Come valuta la collaborazione internazionale nella lotta alla diffusione di propaganda dell'odio su Internet?
2. Esistono accordi internazionali in materia di competenze, applicazione del diritto e assistenza giudiziaria?
3. Hanno luogo colloqui o negoziati internazionali? Per quando sono previsti accordi concreti?
4. Quale ruolo riveste la Svizzera nell'ambito di tali negoziati? Quali obiettivi persegue?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza assunta dalla stretta cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità su Internet. Nonostante l'incontestata utilità di Internet per la nostra società, la rete viene utilizzata anche per compiere reati e in particolare per scopi propagandistici.
1. Per quanto concerne la cooperazione in materia penale, è possibile avviare un'indagine per propaganda dell'odio solo se esiste una correlazione diretta con la Svizzera, ad esempio nel caso in cui il server si trova all'estero ma l'autore diffonde messaggi di propaganda dell'odio dalla Svizzera. Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), collocato in seno a Fedpol, segnala questi reati alle autorità competenti in Svizzera e all'estero. La cooperazione tra le autorità funziona bene, tuttavia la Svizzera non può obbligare i Paesi coinvolti a intraprendere un'azione nei confronti di simili contenuti.
La maggior parte dei contenuti punibili segnalati o rilevati su Internet si trovano su server esteri. Per tale motivo le autorità svizzere non possono intervenire in modo diretto.
L'articolo 13 capoverso 1bis della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) autorizza inoltre il Servizio delle attività informative della Confederazione a risalire agli elementi di indirizzo e a identificare gli utenti al di fuori di un procedimento penale, se tali istigazioni provengono da ambienti terroristici o di estremismo violento.
2. La Svizzera ha aderito a diversi accordi internazionali: dal 1994 è membro della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; nel 2012 ha attuato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità e l'11 settembre dello stesso anno ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo. In vista della ratifica e dell'attuazione di quest'ultima Convenzione, al momento si sta vagliando l'introduzione di una o più disposizioni penali che puniscano gli atti preparatori del terrorismo. Inoltre, gli accordi internazionali di carattere generale conclusi dalla Svizzera in materia di competenze, applicazione del diritto e assistenza giudiziaria in materia penale si applicano anche ai crimini e ai delitti contro la tranquillità pubblica.
3. e 4. In tale contesto va menzionata in particolare la cooperazione della Svizzera nell'ambito della Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale delle Nazioni Unite che intende migliorare la cooperazione internazionale contro la cibercriminalità. In qualità di membro della Commissione, la Svizzera partecipa attivamente alle discussioni condotte in tale contesto che pongono l'accento sull'attuazione delle convenzioni esistenti. La Svizzera partecipa inoltre ai lavori in corso di un piccolo gruppo di Paesi del Consiglio d'Europa che valuta la possibilità di sviluppare ulteriormente la Convenzione sulla cibercriminalità e di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di perseguimento penale. La Svizzera segue inoltre le molteplici attività promosse dal Consiglio d'Europa nella lotta contro la propaganda dell'odio: da menzionare ad esempio la Conferenza dedicata al tema "I messaggi di odio nel discorso politico, di chi sono le responsabilità?" (http://www.coe.int/it/web/portal/hate-speech-conference-documents), svoltasi nel settembre 2013, così come il movimento contro il discorso dell'odio (http://www.nohatespeechmovement.org/).
Sul piano operativo, al tema viene accordata attenzione in particolare nell'ambito di Europol. Nel quadro di un gruppo di lavoro creato ad hoc, le autorità di perseguimento penale analizzano nello specifico i messaggi di propaganda dell'odio di stampo terroristico.
Risposta del Consiglio federale.