14.3905 · Mozione · 2014-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie affinché ogni sito Internet destinato al grande pubblico che ospita forum di discussione o permette di lasciare commenti garantisca la possibilità di identificare gli autori dei commenti. I commenti anonimi devono restare possibili se l'autore può essere identificato dall'editore del sito. All'occorrenza, presenterà al Parlamento le modifiche di legge necessarie.
Begründung
Una valanga di commenti d'odio (razzismo, antisemitismo, omo- e transfobia, misoginia, islamofobia, fondamentalismo religioso) invade i forum di discussione (anche se il loro tema non ha nulla a che vedere con i commenti) e gli articoli dei media che permettono di lasciare commenti. Questi commenti incitano talvolta alla violenza (e possono essere seguiti dal passaggio all'atto, per esempio nel caso di molestie virtuali) e sono spesso illegali (cfr. p. es. art. 173 segg. o 261bis CP). In molti casi gli autori possono essere identificati soltanto a prezzo di procedure complesse e costose. La maggior parte degli attuali meccanismi d'identificazione (pseudonimo e indirizzo elettronico - spesso usa e getta o temporaneo) sono soltanto illusori e possono essere elusi facilmente. Sarebbe ad esempio opportuno sostituire i sistemi attualmente in vigore con sistemi che permettano un'identificazione su base reale, per esempio tramite SMS.
Queste valanghe di commenti permettono a ogni sorta di gruppuscoli o individui colmi d'odio di raggiungere il grande pubblico, al di fuori di ogni controllo editoriale. Non contribuiscono né alla formazione dell'opinione né alla libertà d'espressione. Sono invece nocivi, in quanto lasciano credere che tali propositi espressi su siti destinati al grande pubblico siano tollerabili, non comportino rischi e non minaccino i beni altrui giuridicamente protetti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole dei problemi correlati alle reti sociali. Rammenta tuttavia che la protezione dalle espressioni offensive vige anche in Internet. In presenza di un sospetto di reato, le autorità di perseguimento penale possono chiedere al gestore (tecnico o redazionale) del forum di discussione o del blog tutte le informazioni necessarie all'identificazione della persona sospetta, tra cui in particolare gli indirizzi IP. L'articolo 28a del Codice penale (CP; RS 311.0) garantisce tuttavia la protezione delle fonti per le pubblicazioni anonime a carattere giornalistico (ossia informativo). Tale protezione vale anche per le piattaforme sociali, quali i blog, se gestite da giornalisti professionisti. La protezione delle fonti non comporta tuttavia una lacuna nel perseguimento penale, in quanto al posto dell'autore può essere punita la persona responsabile della pubblicazione o il redattore (cfr. art. 28 e 322bis CP). Inoltre, secondo la prassi del Tribunale federale, in caso di esternazioni razziste (art. 261bis CP), pornografia dura (art. 197 cpv. 3 CP) e rappresentazioni violente (art. 135 CP) tutti i partecipanti alla pubblicazione possono rendersi punibili quali coautori o complici. Esistono pertanto già strumenti equilibrati per identificare e sanzionare gli autori in caso di esternazioni penalmente rilevanti. Inoltre, il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) setaccia attivamente Internet alla ricerca di siti con contenuti penalmente rilevanti, riceve segnalazioni e le inoltra alle competenti autorità svizzere ed estere. Alla luce della situazione non appare per il momento opportuno obbligare i gestori di piattaforme a identificare gli autori dei commenti.
La vera e propria sfida non risiede nell'identificazione degli autori, bensì nel carattere internazionale di Internet. Dato che la maggior parte dei contenuti punibili scoperti o segnalati in Svizzera si trovano su server esteri, le autorità svizzere non possono procedere direttamente (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Naef 14.3888, "Lotta internazionale alla propaganda dell'odio su Internet"). In tale contesto, la collaborazione transfrontaliera con le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione costituisce uno strumento importante. È retta dalla legge sull'assistenza internazionale in materia penale (RS 351.1), dalla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e dalle convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità (RS 0.311.43). Occorre sempre tenere conto dei diritti fondamentali quali la libertà d'espressione, affinché le prescrizioni statali non portino alla censura. Viste le correlazioni internazionali, l'introduzione di un obbligo di identificazione limitato alla Svizzera non sarebbe efficace, in quanto difficile da applicare.
A titolo di complemento occorre inoltre rinviare ai lavori del gruppo di lavoro interdipartimentale sulla responsabilità dei provider, che sta esaminando la necessità di legiferare in ambito civile (in particolare in quello della protezione della personalità) e se del caso elaborerà un avamprogetto per la consultazione entro la fine del 2015. Non è opportuno anticipare tali lavori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.