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14.3909 · Mozione · 2014-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le rispettive leggi, segnatamente la LAID e la LIFD, per introdurre un'imposta sulla stazza. In tal modo le attività marittime esercitate dalle società operative stabilite in Svizzera potranno essere assoggettate su opzione e in luogo dell'imposta sull'utile e sul capitale, a un'imposta sulla stazza. Le modalità saranno fissate a livello di ordinanza. Le conseguenze finanziarie saranno neutre (nessun calo del gettito fiscale a lungo termine).

Begründung

La Svizzera è una piazza importante per il commercio di materie prime. Parallelamente, ospita diverse società marittime (società di trasporto, di gestione operativa o di assistenza tecnica alle navi) ma in numero molto inferiore rispetto all'importanza del settore commerciale al quale esse sono legate. Queste società sono presenti in numerosi cantoni (fra cui GE, ZH, BS, VD, TI, FR, ZG).

Da parecchi anni, le attività del settore marittimo diminuiscono a causa della concorrenza europea e mondiale di piazze come Singapore, il Lussemburgo e la Norvegia. Questi Paesi hanno infatti migliorato le loro condizioni quadro fiscali nel settore introducendo un'imposta sulla stazza.

Si tratta di un'imposta che si applica sulla stazza netta della flotta mondiale della società interessata. I suoi vantaggi sono la semplicità e l'affidabilità della tassazione attraverso l'utilizzo di uno standard internazionale riconosciuto (la stazza netta) che rende impossibile qualsiasi manipolazione. Detta imposta è ritenuta conforme alle regole dell'UE e dell'OCSE in materia di meccanismi d'ottimizzazione fiscale.

L'introduzione di questa imposta si inserisce perfettamente nello spirito della riforma dell'imposizione delle imprese III che intende "rafforzare l'attrattiva della piazza fiscale svizzera e regolare la controversia fiscale con l'UE".

Secondo il gruppo di lavoro (rapporto di dicembre sulla RI imprese III) l'introduzione di questo regime permetterebbe di aumentare l'attrattiva della Svizzera per questo tipo di attività e di mantenere in tal modo le attività marittime attualmente presenti in Svizzera, incitando altri gruppi a concentrare le loro attività sul nostro territorio.

Questo metodo di tassazione, neutro dal punto di vista del gettito fiscale, presenta una carta vincente per la Confederazione, i cantoni e i comuni che si vedono in questo modo garantire una fonte regolare di entrate indipendentemente dalla congiuntura.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la riforma dell'imposizione delle imprese III il Consiglio federale persegue tre obiettivi, ovvero l'attrattiva della piazza economica svizzera, il consenso internazionale del sistema svizzero di imposizione delle imprese e l'equilibrio finanziario della riforma. Al riguardo è stata istituita un'organizzazione paritetica di progetto.

L'organizzazione di progetto ha esaminato tra l'altro anche l'imposta sulla stazza (tonnage tax). Di norma, l'imposta sulla stazza è applicata, in luogo dell'imposta ordinaria sull'utile, agli utili provenienti dall'esercizio di navi commerciali nel traffico internazionale. La stazza delle navi costituisce la base per la determinazione dell'utile. Si tratta di conseguenza di un metodo globale per determinare l'utile. Nel suo rapporto di dicembre 2013, l'organizzazione di progetto aveva descritto il potenziale dell'imposta sulla stazza, rinunciando però infine a proporre la sua introduzione.

Successivamente in merito a questo rapporto è stata svolta una consultazione presso i cantoni. Secondo la maggioranza di essi le misure elencate al terzo punto dell'orientamento della politica fiscale, tra queste anche l'imposta sulla stazza, non sono di principio prioritarie. Nove cantoni, la CdC, la CDCF, Economiesuisse e la città di Ginevra sono favorevoli all'introduzione di un'imposta sulla stazza o perlomeno a un suo esame approfondito. Sei cantoni hanno esplicitamente respinto le misure. La divergenza di posizioni è dovuta probabilmente al fatto che i cantoni sarebbero colpiti dalla misura in modo diverso.

Come menzionato nella motivazione della mozione, già oggi altri Stati applicano un'imposta sulla stazza o disposizioni fiscali simili. Negli ultimi anni il Forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose ha esaminato numerose disposizioni fiscali di questo tipo e pubblicato linee guida generali al riguardo. Nell'UE, secondo le disposizioni che riguardano gli aiuti statali, gli Stati membri possono prevedere un'imposta sulla stazza a determinate condizioni. La Commissione europea esamina se lo Stato membro adempie queste condizioni. A titolo di esempio, attualmente la Commissione europea sta esaminando in modo approfondito singoli aspetti dell'imposta sulla stazza francese.

Su questa base, nell'avamprogetto di consultazione relativo alla riforma dell'imposizione delle imprese III il Consiglio federale ha rinunciato a proporre l'introduzione dell'imposta sulla stazza. La procedura di consultazione concernente la riforma dell'imposizione delle imprese III termina il 31 gennaio 2015. Sulla base dei risultati della consultazione, il Consiglio federale deciderà in merito ai valori di riferimento del messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese III. Qualora l'introduzione di un'imposta sulla stazza dovesse essere richiesta dai partecipanti alla consultazione, il Consiglio federale ne discuterà nuovamente. Al momento il governo non ritiene sensato accogliere la mozione. Se la mozione dovesse tuttavia essere accolta, l'introduzione di un'imposta sulla stazza dovrebbe essere limitata alle imposte cantonali, conformemente a quanto previsto nel diritto vigente per lo statuto fiscale e nell'avamprogetto di consultazione per il licence box. Inoltre sarebbe necessario esaminare la costituzionalità della misura e prendere in considerazione gli standard internazionali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.