14.3917 · Mozione · 2014-09-25
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
L'Ufficio del Consiglio degli Stati è incaricato di sottoporre alla deliberazione del proprio Consiglio una modifica del regolamento del Consiglio degli Stati (RCS) che disciplini la composizione dell'Ufficio conformemente all'articolo 43 capoverso 3 della legge federale sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl).
Begründung
Secondo l'articolo 43 capoverso 3 LParl la composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze si improntano alla forza dei gruppi parlamentari all'interno di ogni Camera. Per quanto possibile, è tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese.L'adeguata considerazione di cui godono le forze politiche, le lingue ufficiali e le regioni del Paese nella composizione degli organi politici è una pratica consolidata da ormai quasi un secolo, che svolge una funzione integrativa e rafforza l'unità nel nostro Paese.Nel 2019 ricorre il centenario dall'introduzione del voto proporzionale in Svizzera. In conformità con le regole non scritte concernenti l'elezione del consiglio di presidenza del Consiglio degli Stati, nella sessione invernale si avrà una sorta di decisione preliminare inerente all'elezione del consiglio di presidenza del Consiglio degli Stati del 2019. Una fase di osservazione durata quasi un secolo e l'elezione del consiglio di presidenza del Consiglio degli Stati del 2019 rappresentano indubbiamente un'occasione appropriata per valutare la possibilità di una rappresentanza proporzionale delle forze politiche anche per l'elezione dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.
Antrag des Bundesrates
L'Ufficio propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 43 capoverso 3 della legge sul Parlamento la composizione delle commissioni e l'assegnazione delle presidenze è improntata alla forza dei gruppi parlamentari, tenuto adeguatamente conto delle lingue ufficiali e delle regioni del Paese. Con la presente mozione si chiede che lo stesso principio sia applicato anche alla composizione dell'Ufficio del Consiglio degli Stati.Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati dispongono di un "ufficio" sin dalla nascita dello Stato federale. Quello del Consiglio degli Stati, a lungo composto da tre persone, è poi passato nel 1903 a quattro membri e dal 1946 conta cinque elementi: il presidente, due vicepresidenti, lo scrutatore e lo scrutatore supplente.Dal 1928 la carica di presidente è stata occupata a rotazione da rappresentanti dei gruppi RL e C. Dal 1948 vi hanno avuto accesso anche i gruppi parlamentari più piccoli, in un primo tempo ogni sette anni, dal 1971 a intervalli più ravvicinati. Dopo le elezioni del 1975, 1979 e 1983, sia il PS sia l'UDC erano rappresentati in Consiglio degli Stati con almeno cinque membri ciascuno; nonostante questo, uno dei due partiti doveva rinunciare a una carica in seno all'Ufficio (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 2003 relativo all'iniziativa parlamentare 03.417: regolamento del Consiglio degli Stati, revisione totale; FF 2003 3004). Nel 1991 il Consiglio degli Stati ha respinto di stretta misura l'iniziativa parlamentare 90.229 che proponeva di portare da cinque a sette il numero di membri del proprio Ufficio.Il regolamento attuale, istituito con la revisione totale del 20 giugno 2003, garantisce un posto nell'Ufficio a tutti i gruppi parlamentari composti da almeno cinque membri in Consiglio degli Stati, in modo da consentire loro di "partecipare alla pianificazione dei lavori della Camera e di ricevere in tal modo le principali informazioni in proposito" (FF 2003 3004). L'articolo 5 capoverso 1 RCS è stato completato con una lettera d concernente la composizione dell'Ufficio del tenore seguente:a. di un altro membro di ciascuno dei gruppi parlamentari dell'Assemblea federale che, nel Consiglio degli Stati, annoverano almeno cinque membri e non sono rappresentati nell'Ufficio secondo le lettere a-c.In virtù di questa nuova disposizione, per il periodo 2008/09 è stato eletto un membro supplementare del gruppo V. Per il periodo 2009/10 nell'Ufficio ha invece preso posto un membro del gruppo S. L'ordine di accesso dei gruppi all'Ufficio è attualmente il seguente: V, S, R, C, R, C.Una legislatura dura quattro anni. L'Ufficio è composto da cinque membri. Se per l'elezione dei membri è preso in considerazione unicamente il criterio della proporzionalità (conformemente al tradizionale metodo frazionario in uso per il Consiglio degli Stati) dal calcolo per definire il numero di posti a cui ha diritto ciascun gruppo risulta un numero frazionario che deve poi essere arrotondato per eccesso o per difetto. In definitiva le cifre così ottenute non riflettono più la forza numerica dei gruppi, come emerge dalla tabella sottostante.GruppoN. di membriDivisione per il numero di consiglieri (46) e moltiplicazione per il numero di seggi dell'Ufficio (5)Posti (n. arrotondato)V60.651S111.221CE131.442RL111.221G20.22-GL20.22-BD10.11-Totale465Per fare in modo che la composizione dell'Ufficio rifletta maggiormente la forza numerica dei gruppi bisognerebbe aumentare sensibilmente il numero dei membri all'interno dell'Ufficio oppure fissare l'ordine di accesso dei gruppi per un periodo considerevolmente più lungo. Entrambe le soluzioni sarebbero laboriose e inadeguate. L'Ufficio ritiene pertanto che non sarebbe pertinente applicare il principio della proporzionalità per definire la sua composizione.In questo contesto l'Ufficio ha preso due decisioni di fondo:1. Per i membri ordinari attuali (presidente, vicepresidenti, scrutatore e scrutatore supplente) l'ordine di accesso resterà invariato finché non lasceranno l'Ufficio. Oltre a garantire la continuità delle decisioni dell'Ufficio questo principio consente ai suoi membri di acquisire esperienza sufficiente sulle questioni procedurali prima di accedere alla presidenza.2. Per l'elezione di nuovi membri l'attuale ordine di accesso all'Ufficio sarà mantenuto fino alle elezioni del 2015. Quest'ordine è stato definito all'inizio della legislatura 2007-2011, dopo aver consultato i capigruppo. È stato confermato dall'Ufficio all'inizio della legislatura 2011-2015, al termine di una nuova consultazione e in accordo con i capigruppo. All'epoca, la forza numerica dei gruppi era già nota, ma nessun gruppo aveva chiesto una modifica.In merito a questi due principi, su mandato dell'Ufficio, il presidente ha effettuato due colloqui con i capigruppo, uno durante la sessione estiva e l'altro durante la sessione autunnale 2014. Il primo principio è stato approvato da tutti i capigruppo, il secondo da tutti tranne che dal capogruppo S.Per i motivi summenzionati l'Ufficio ha deciso di mantenere l'ordine di accesso attuale fino alle prossime elezioni. È tuttavia disposto ad adeguarlo dopo le elezioni del 2015, in funzione della forza numerica dei gruppi. Questo adeguamento dovrà essere effettuato al momento dell'elezione dell'Ufficio nella sessione invernale 2015. I capigruppo saranno previamente consultati sulla nuova ripartizione. La procedura consentirà di tenere fondamentalmente conto della richiesta dell'autore della mozione senza rimettere in questione il modo di composizione dell'Ufficio che si è dimostrato efficiente ed è basato su principi di stabilità e prevedibilità.