14.3926 · Interpellanza · 2014-09-26
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 69 della legge federale sui diritti politici (LDP) disciplina l'esame preliminare delle iniziative popolari da parte della Cancelleria federale. Ai sensi di questo articolo, "la Cancelleria federale esamina la concordanza linguistica dei testi e procede alle eventuali traduzioni".
Negli ultimi mesi sono emersi improvvisamente diversi casi di traduzioni carenti; nel caso specifico, si trattava di incongruenze tra le versioni tedesche e quelle francesi di iniziative popolari (p. es. l'iniziativa "Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita", BBl 2011 3797 rispetto a FF 2011 3567; oppure l'iniziativa "per una cassa malati pubblica", BBl 2011 1319 rispetto a FF 2011 1259; o ancora l'iniziativa "Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS - Riforma dell'imposta sulle successioni", BBl 2011 6461 rispetto a FF 2011 5999).
Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale non è anch'esso dell'avviso che, se alla vigilia della votazione, l'interpretazione linguistica del testo dell'iniziativa non è del tutto univoca, la situazione possa diventare delicata, se non addirittura una vera e propria violazione della garanzia dei diritti politici, secondo i quali il risultato di una votazione non è valido se non esprime la libera volontà del corpo elettorale in modo fedele e inalterato (art. 34 cpv. 2 della Costituzione)?
2. È corretto affermare che, ai sensi dell'articolo 69 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici, spetta alla Cancelleria federale garantire la definitiva concordanza linguistica delle tre versioni dei testi delle iniziative? O la responsabilità è degli autori?
3. La recente concentrazione di errori di traduzione è da ricondursi a cause sistemiche o si tratta semplicemente di una concomitanza di eventi infelice e casuale? La Cancelleria federale sta adottando misure per garantire di nuovo la qualità, coerenza e congruenza delle tre versioni linguistiche?
4. Nel caso di divergenze tra le versioni linguistiche, fa fede il testo originale? In caso affermativo, come si identifica l'originale? La decisione della Cancelleria federale non dovrebbe chiarire quale versione fa fede in caso di dubbio?
5. Oppure, non sarebbe opportuno pubblicare una rettifica a posteriori quando emergono incongruenze o errori nei testi del foglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
L'iniziativa popolare quale opportunità per gli aventi diritto di voto di partecipare attivamente alla vita politica rappresenta una delle maggiori conquiste del nostro Stato moderno, federalista e in cui vige la democrazia diretta. Le traduzioni di iniziative popolari si inseriscono in un contesto politico molto controverso e particolare: la redazione del testo dell'iniziativa si conclude prima che inizi la discussione politica vera e propria sul testo stesso. Spesso perciò le implicazioni dei nuovi disciplinamenti non sono ancora del tutto note al momento della traduzione, cosa che rende complesso questo tipo di compito. Le traduzioni di iniziative popolari vengono effettuate in più fasi, sui cui risultati gli autori dell'iniziativa possono esprimere ogni volta il proprio parere. Testi univoci, tuttavia, non ve ne sono; ogni traduzione può essere interpretata.
In merito alle singole domande:
1. I risultati di una votazione devono esprimere inequivocabilmente la libera volontà del corpo elettorale in modo fedele e inalterato (art. 34 della Costituzione). Un'interpretazione linguistica del testo dell'iniziativa non del tutto univoca può essere dovuta a motivi diversi: a compromessi di natura politica, per esempio, o all'intento degli autori di un atto normativo di mantenere il consenso della maggioranza. Favorevoli e contrari discutono spesso sul significato esatto di un testo. A volte i comitati d'iniziativa cercano di indebolire in campagna elettorale il senso sotteso alla scelta delle parole. Le traduzioni non devono far parte dei motivi alla base di un'interpretazione non del tutto univoca.
2. Giusta l'articolo 69 capoverso 3 della legge sui diritti politici (LDP; RS 161.1), la Cancelleria federale è competente per la concordanza linguistica dei testi e per le eventuali traduzioni. Secondo la volontà del legislatore del 1976, le traduzioni della Cancelleria federale non possono tuttavia essere impugnate con ricorso al Tribunale federale (cfr. art. 80 cpv. 2 e 3 LDP). Per questa ragione, da allora la Cancelleria federale coinvolge i comitati d'iniziativa nelle diverse fasi del processo di traduzione, al termine del quale presenta le proprie traduzioni, senza eccezione, agli autori delle iniziative popolari per approvazione. Senza l'approvazione esplicita delle proprie traduzioni da parte degli autori, la Cancelleria federale non dà il via libera al lancio delle iniziative popolari e alla raccolta delle firme. Questo vale anche per tutte le iniziative popolari menzionate dall'autore dell'interpellanza.
3. Come la legislazione in generale, anche le iniziative popolari si caratterizzano per essere sempre più dettagliate e specializzate. L'elevata cadenza con cui sono lanciate iniziative popolari, non di rado in concorrenza reciproca, rende difficoltosa la traduzione in quanto non basta adeguare la terminologia al diritto vigente, ma occorre adeguarla anche a quella utilizzata in iniziative concorrenti, lanciate nel medesimo periodo. La Cancelleria federale attua diverse misure interne volte a garantire la qualità, quali il principio dei quattro occhi o la collazione delle versioni di un'iniziativa nelle diverse lingue. Spesso le divergenze tra le varie versioni sono ben nascoste, visibili soltanto all'occhio dell'esperto e solo dopo un confronto linguistico minuzioso. La Cancelleria federale cerca di tenerne conto coinvolgendo, di volta in volta nelle diverse fasi della traduzione, oltre che gli autori delle iniziative popolari, specialisti del tema oggetto dell'iniziativa popolare in questione. Come ha spiegato in occasione delle discussioni sull'iniziativa popolare "Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita", la Cancelleria federale sta verificando i processi e valutando meccanismi di garanzia della qualità più estesi. Non bisogna tuttavia dimenticare che la procedura d'esame preliminare non deve protrarsi nel tempo: chi lancia un'iniziativa vuole agire, non aspettare. Spesso i comitati d'iniziativa vogliono infatti sfruttare un momento particolare.
4. Secondo l'articolo 14 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) e la giurisprudenza (DTF 135 IV 209 consid. 5, 130 III 628 consid. 3.4.1) tutte e tre le versioni fanno di principio fede. In caso di divergenze tra le diverse versioni di un atto normativo, fa fede, ai sensi della giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, la versione ritenuta corretta per via d'interpretazione effettuata mediante i metodi riconosciuti (DTF 137 II 170 consid. 4.1, 131 I 80 consid. 4.1). L'interpretazione avviene innanzitutto analizzando il tenore dell'atto; ulteriori criteri adottati sono lo scopo e la genesi della norma, nonché la sistematica del diritto.
5. È ipotizzabile pubblicare rettifiche di un testo d'iniziativa nel foglio federale all'inizio della raccolta delle firme, e sarebbe anche opportuno farlo nel caso in cui è stato pubblicato per errore un testo diverso da quello approvato mediante le firme degli autori dell'iniziativa. Le rettifiche sono invece chiaramente escluse dopo che l'iniziativa popolare è stata trattata dall'Assemblea federale. Va verificato se tuttavia, nel quadro del dibattito parlamentare, possono essere corretti errori di traduzione palesi oppure se vi si oppone l'articolo 99 della legge sul Parlamento (RS 171.10) secondo cui "l'iniziativa deve essere sottoposta al voto del popolo e dei cantoni in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale".
Risposta del Consiglio federale.