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Inchiesta indipendente sui ruling fiscali dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e dell'Amministrazione delle contribuzioni del cantone di Berna

14.3929 · Mozione · 2014-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di avviare un'inchiesta amministrativa che tenga conto dei seguenti punti e di presentare al riguardo un rapporto al Parlamento:

1. verifica della legalità dei ruling fiscali (decisioni fiscali anticipate) per l'Ammann Holding prima del 2009, in particolare secondo l'articolo 76 della legge tributaria del cantone di Berna e l'articolo 105 capoverso 3 LIFD;

2. verifica della collaborazione tra l'AFC e l'Amministrazione delle contribuzioni del cantone di Berna in relazione alla tassazione dell'Ammann Holding prima del 2009;

3. verifica della legalità dei ruling fiscali degli ultimi 5 anni per imprese con domicilio fiscale all'estero.

Begründung

L'ottimizzazione fiscale dell'Ammann Holding attraverso un domicilio fiscale all'estero solleva questioni circa la sua legalità. I sospetti di favoreggiamento o di tassazioni illecite da parte delle autorità fiscali della Confederazione e del cantone possono essere sgomberati soltanto con un'inchiesta indipendente. Questo è anche nell'interesse dell'Ammann Holding, del consigliere federale Schneider-Ammann, ex presidente del consiglio d'amministrazione del gruppo, e delle autorità fiscali responsabili della Confederazione e del cantone. In particolare occorrerà anche chiarire se queste ultime hanno commesso omissioni.

L'inchiesta dei ruling fiscali con altre imprese dotate di strutture finanziarie all'estero deve essere limitata agli ultimi 5 anni, poiché per accordi più lontani del tempo non possono più essere avanzate pretese fiscali retroattive.

Il perseguimento risoluto di ottimizzazioni fiscali illecite sta a cuore al normale contribuente tassato in base al certificato di salario e alle piccole imprese che non hanno la possibilità di eludere il proprio obbligo fiscale attraverso strutture finanziarie artificiali all'estero. Bisogna opporsi con fermezza alla concessione di pratiche fiscali illegali giustificandole come elemento della piazza finanziaria nella competitività fiscale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito di un cosiddetto ruling fiscale, il contribuente chiede alle autorità fiscali un'informazione scritta in merito alle conseguenze fiscali derivanti da una specifica situazione individuale. A tale scopo, il contribuente espone la sua situazione e la tassazione che ne deriva. Mediante controfirma, l'Amministrazione delle contribuzioni conferma, unicamente in relazione al caso descritto, che le conseguenze fiscali sono state presentate correttamente e sono conformi alla legislazione vigente. Il ruling fiscale mira quindi a fornire chiarezza ai contribuenti, ad esempio a un'azienda, sulla situazione giuridica vigente. Il ruling fiscale non è pertanto un accordo tra l'Amministrazione delle contribuzioni e il contribuente finalizzato a negoziare o concordare le conseguenze fiscali che derogano alla legge, come potrebbe lasciare intendere la mozione nella sua motivazione.

In merito alle domande 1 e 2 va osservato che la legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) stabilisce le imposte dirette che i cantoni devono riscuotere e fissa i principi determinanti per il loro disciplinamento nella legislazione cantonale. La LAID non disciplina la vigilanza. Con l'intento di colmare questa lacuna nell'applicazione di tale legge, sono stati redatti vari rapporti, in particolare nell'ambito della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Nella LAID non sono tuttavia mai state integrate formalmente norme di diritto in materia di vigilanza per la Confederazione, che quindi non può verificare una decisione di tassazione emanata conformemente al diritto fiscale cantonale.

Conformemente all'articolo 128 capoverso 4 della Costituzione e all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) i cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta federale diretta. Alla Confederazione spetta in questo ambito unicamente una funzione di vigilanza, che consiste nell'applicazione uniforme della LIFD. Concretamente la vigilanza sulle autorità fiscali cantonali è esercitata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che dispone in particolare degli strumenti di vigilanza menzionati agli articoli 102 capoverso 2 e 103 LIFD. Su richiesta della Direzione delle finanze del cantone di Berna e in collaborazione con l'Amministrazione delle contribuzioni del cantone di Berna, l'AFC sta attualmente esaminando - nel quadro della sua attività di vigilanza - la tassazione dell'Ammann Holding AG ai fini dell'imposta federale diretta.

Allo stato attuale, e in particolare prima della conclusione della menzionata verifica in materia di vigilanza, il Consiglio federale non vede pertanto motivo per intraprendere ulteriori provvedimenti. Va pure menzionato che il Consiglio federale non dispone di alcuno strumento di indagine che possa coinvolgere anche i cantoni, come auspicato dagli autori della mozione. Occorre altresì ricordare che il segreto fiscale vige anche nell'ambito di un'inchiesta indipendente dall'amministrazione; non sarebbe pertanto possibile renderne conto a terzi, quindi neppure al Parlamento.

In merito alla domanda 3, il Consiglio federale evidenzia che la Confederazione non entra nel merito dei ruling fiscali trattati dai cantoni, dal momento che la riscossione dell'imposta federale diretta compete ai cantoni stessi. Inoltre non è disponibile una panoramica delle imprese con strutture finanziarie all'estero. Va anche detto che queste imprese non ricorrono praticamente mai al ruling fiscale per dette strutture. Per le ragioni esposte, la verifica completa richiesta alla domanda 3 non è possibile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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