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14.3962 · Postulato · 2014-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui illustra la situazione dell'assistenza amministrativa internazionale nell'ambito della criminalità su Internet indicando:

1. in quanti casi è stata chiesta l'assistenza amministrativa internazionale per reati sessuali contro minori;

2. in che percentuale è stata accordata l'assistenza amministrativa;

3. quali Paesi presentano un numero particolarmente elevato di casi o una percentuale particolarmente bassa di assistenza amministrativa accordata;

4. con quali Paesi appare possibile o urgente concludere un promettente trattato di assistenza amministrativa, tenendo conto anche della criminalità su Internet, che non riguarda soltanto i minori o i reati sessuali (p. es. reati patrimoniali e contro l'onore);

5. gli ambiti che ritiene migliorabili e quelli che richiedono eventualmente una revisione legislativa.

Begründung

Oggigiorno Internet consente di compiere atti pedocriminali senza curarsi delle frontiere. Gli autori non sono costretti a toccare il suolo svizzero per ricattare o sottoporre a coercizione bambini e adolescenti oppure commerciare immagini pornografiche di minorenni svizzeri. Ai fini del perseguimento penale è pertanto di fondamentale importanza che le autorità ottengano assistenza amministrativa completa eccetera, anche da Paesi con uno Stato di diritto poco sviluppato. La Confederazione deve istituire le corrispondenti condizioni quadro e stipulare i trattati necessari fondandosi sul rapporto richiesto.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale comprende perfettamente la richiesta dell'autore del postulato. Sottolinea inoltre quanto sia importante per le autorità competenti in materia di lotta alla criminalità su Internet di disporre dell'aiuto necessario (internazionale) per perseguire tali reati.

Le autorità svizzere di perseguimento penale sono quotidianamente in contatto con diverse autorità estere e trasmettono informazioni concernenti anche i reati sessuali su minori. L'intero scambio su larga scala di informazioni di polizia giudiziaria può essere pertanto considerato come assistenza amministrativa.

In linea di massima tale scambio funziona bene: i singoli Paesi mettono a disposizione le informazioni in loro possesso e forniscono di norma in maniera tempestiva le indicazioni richieste.

Inoltre, informazioni di carattere operativo e strategico sono scambiate nel quadro di Europol e Interpol. Queste due organizzazioni favoriscono la comunicazione tra gli esperti a livello europeo e mondiale, agevolando notevolmente l'instaurazione di contatti.

In merito all'assistenza giudiziaria in materia penale si rimanda alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità, entrata in vigore in Svizzera nel 2012 e applicabile anche alle procedure di assistenza giudiziaria con i Paesi che non vi hanno aderito, tra cui l'Australia, il Canada e gli Stati Uniti. Si tratta di uno strumento giuridico internazionale di fondamentale importanza nella lotta contro tale forma di criminalità. La Convenzione disciplina inoltre le modalità di raccolta e preservazione, nelle inchieste penali, delle prove costituite da dati elettronici. Essa permette nello specifico alle autorità di perseguimento penale di accedere rapidamente ai dati trattati elettronicamente, garantendo in tal modo una cooperazione ampia, rapida ed efficace tra gli Stati che hanno aderito alla Convenzione.

La Svizzera ha concluso vari accordi bilaterali in materia di cooperazione di polizia che autorizzano lo scambio di informazioni nell'ambito della criminalità su Internet. Tale forma di criminalità costituisce tuttavia una sfida globale. Gli accordi bilaterali non sembrano essere la soluzione più efficace, tanto più che non contribuiscono necessariamente a ottimizzare l'assistenza amministrativa. I casi in cui non è possibile attuare un efficace scambio di informazioni sono spesso riconducibili a lacune presenti nel sistema giuridico del Paese richiesto (p. es. mancanza di un obbligo di conservazione dei dati di collegamento da parte dei provider) oppure a una carenza di risorse. Tali lacune nella legislazione e nell'organizzazione di alcuni Paesi non possono essere colmate nemmeno con la conclusione di accordi con la Svizzera.

Il Consiglio federale ritiene che l'adesione agli organismi internazionali pertinenti rappresenti uno strumento più promettente. La Svizzera, rappresentata dal Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), integrato a Fedpol, prende parte già oggi a tali organismi che si prefiggono tra l'altro di favorire il sostegno reciproco tra le autorità di perseguimento penale nella lotta contro le forme di sfruttamento sessuale nei confronti di minori, d'individuare le lacune nei Paesi membri e di colmarle coinvolgendo le autorità di perseguimento penale, l'economia privata e le organizzazioni non governative.

Il Consiglio federale è del parere che la partecipazione della Svizzera a tali alleanze internazionali rappresenti la misura più efficace. Non intravede inoltre la necessità di intervenire a livello legislativo poiché la Svizzera dispone già di tutti gli strumenti necessari all'assistenza amministrativa e giudiziaria. Non si rende pertanto indispensabile stilare un rapporto che funga da base per la valutazione della situazione dei Paesi e delle necessità.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.