14.3963 · Postulato · 2014-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di stilare un rapporto in cui illustra i limiti che la protezione dei dati impone al perseguimento della pedocriminalità. Il Consiglio federale deve illustrare:
1. in quanti casi un'indagine penale ha dovuto essere interrotta o modificata a causa del quadro normativo posto dalla protezione dei dati;
2. qual è l'opinione delle autorità inquirenti cantonali in merito a questo conflitto di finalità;
3. quali misure legali (oltre alla revisione in corso della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni) le autorità inquirenti considerano urgenti per potenziare la lotta contro la pedocriminalità.
Begründung
La maggior parte degli atti pedocriminali lasciano tracce in forma elettronica. I rapimenti sono preparati tramite e-mail, i cellulari utilizzati dagli autori lasciano tracce che ne consentono la localizzazione, le immagini pedopornografiche sono messe e commerciate in rete. È inaccettabile che la protezione dei dati impedisca di analizzare quanto prima queste tracce. I pedocriminali non devono potersi nascondere dietro la protezione dei dati! Il rapporto che il Consiglio federale è incaricato di stilare intende permettere di identificare le misure eventualmente necessarie.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore del postulato mira al perseguimento della pedocriminalità tramite l'analisi delle tracce elettroniche, in particolare in Internet. A tale riguardo non è rilevante soltanto la protezione dei dati, bensì anche altre normative fondamentali che tutelano la sfera privata, in particolare il segreto delle telecomunicazioni. Proteggere la sfera privata non significa tuttavia minare il mandato penale dello Stato o la sicurezza pubblica, che costituiscono interessi altrettanto importanti. Si tratta piuttosto di soppesare ed equilibrare gli interessi in gioco nei vari ambiti. Come illustrato di seguito, il diritto vigente effettua già questa ponderazione.
Durante un procedimento penale in corso, la legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1) e le corrispondenti leggi cantonali non sono applicabili e a determinate condizioni il segreto delle telecomunicazioni è soppresso: diventa così possibile, ad esempio, identificare indirizzi IP, preservare tracce digitali o sorvegliare la comunicazione. È parimenti possibile indagare in incognito in chat room in rete. Se non è ancora in corso alcun procedimento penale, il diritto di polizia consente di adottare misure conformi alla protezione dei dati. Numerosi cantoni hanno nel frattempo adeguato le loro leggi di polizia permettendo anche ricerche e indagini in incognito in Internet, in particolare per lottare contro la pedocriminalità.
Esistono tuttavia nuove possibilità tecnologiche che ostacolano o addirittura impediscono la sorveglianza della comunicazione e quindi anche il perseguimento penale in Internet. Nel disegno relativo alla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) il Consiglio federale ha pertanto proposto di istituire una base legale per l'impiego di speciali programmi informatici, in particolare per intercettare e sorvegliare conversazioni nell'ambito della telefonia Internet.
Occorre inoltre considerare che nel caso di reati commessi su Internet di norma si pongono anche problemi di assistenza giudiziaria, poiché gli indizi o le prove di un reato si trovano spesso all'estero, per cui i procedimenti durano molto più a lungo. Il Consiglio federale ha pertanto proposto (sempre nel suddetto disegno) di aumentare da 6 a 12 mesi l'obbligo di conservare i dati secondari.
Le disposizioni in materia di protezione dei dati non impediscono quindi il perseguimento penale efficace nell'ambito della pedocriminalità. Il Consiglio federale non ritiene per il momento necessario stilare un rapporto in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.