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14.3974 · Mozione · 2014-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sopprimere nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), tra i motivi per il rilascio agevolato a cittadini di Paesi terzi di un permesso secondo il diritto in materia di stranieri, gli interessi fiscali cantonali abrogando la lettera c dell'articolo 32 capoverso 1.

Begründung

Conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr, per il rilascio di un permesso di soggiorno è possibile derogare alle condizioni di ammissione in presenza di importanti interessi pubblici. Secondo l'articolo 32 OASA, per tutelare tali interessi può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora. L'ordinanza prevede i motivi seguenti: aspetti culturali significativi (lett. a); ragioni politiche (lett. b); notevoli interessi fiscali cantonali (lett. c); se la presenza della persona straniera è necessaria nell'ambito di un procedimento penale (lett. d).

Stando alla risposta all'interrogazione Badran Jacqueline 14.1014, dal 2008 è stato rilasciato a 389 persone un permesso speciale di dimora in virtù dell'articolo 32 OASA. Scandalosi sono i permessi speciali rilasciati per notevoli interessi fiscali cantonali. Per gli stranieri privilegiati tali permessi sono spesso correlati al privilegio dell'imposizione forfettaria.

Accogliendo l'articolo 121a della Costituzione i votanti hanno approvato una limitazione dell'immigrazione. Il Consiglio federale intende attuare in maniera rigorosa tale articolo preservando nel contempo gli accordi bilaterali con l'UE. L'abrogazione dell'articolo 32 capoverso 1 lettera c OASA contribuisce a ridurre l'immigrazione senza mettere in pericolo gli accordi bilaterali o l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il Consiglio federale ha già rilevato nel rapporto del 4 luglio 2012 sull'immigrazione che quest'ultima può essere gestita in primo luogo mediante condizioni quadro economiche, tra cui figurano anche gli incentivi fiscali, e non mediante contingenti e misure del diritto in materia di stranieri. Nello schema di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione del 20 giugno 2014 il Consiglio federale propone pertanto di ripensare la promozione della piazza economica svizzera.

Sopprimendo i motivi fiscali si abolisce nel contempo una disparità di trattamento degli stranieri in materia di diritto fiscale. È scandaloso che grazie a tali disposizioni eccezionali cittadini di Stati terzi possano di fatto "acquistarsi" l'esenzione dal rispetto delle regole della LStr.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la modifica della legge federale del 28 settembre 2012 sull'imposizione secondo il dispendio il Parlamento ha innalzato le condizioni minime per questa forma di imposizione (RU 2013 779). Per Confederazione e cantoni l'importo minimo per il dispendio a livello mondiale deve ora corrispondere al settuplo (e non più al quintuplo) della pigione annua o del valore locativo in Svizzera. Per l'imposta federale diretta si applica inoltre un dispendio minimo di 400 000 franchi. I cantoni devono pure determinare autonomamente un dispendio minimo. In seguito a tali modifiche si prevede un tendenziale calo delle richieste di questa forma di imposizione forfettaria.

Queste più rigorose basi di calcolo andranno considerate anche nel valutare le domande fondate sull'articolo 32 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa. Si prevede pertanto una tendenziale diminuzione della domanda anche per i corrispondenti permessi di dimora.

Il Consiglio federale è disposto a esaminare, in collaborazione con i cantoni e nel quadro dei lavori di attuazione dell'articolo 121a della Costituzione in corso, se sia necessario legiferare ulteriormente nell'ambito dell'ammissione per interessi fiscali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.