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14.3996 · Mozione · 2014-09-26

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a

1. presentare un piano di misure contro gli ostacoli commerciali unilaterali dell'UE nei confronti degli esportatori svizzeri;

2. stilare un rapporto per spiegare quali strumenti intende fornire agli esportatori svizzeri affinché possano concorrere ad armi pari sul territorio dell'UE;

3. opporsi in futuro con maggior forza agli ostacoli unilaterali dell'UE concernenti le importazioni che non fossero coerenti con gli accordi bilaterali e che penalizzano gli esportatori svizzeri.

Begründung

Il 13 dicembre 2014 l'Unione europea introdurrà una nuova norma secondo la quale su tutte le derrate esportate nell'UE dovrà essere apposto un indirizzo UE al quale potranno rivolgersi i consumatori comunitari. In caso di non ottemperanza a questa ulteriore formalità, che per gli esportatori svizzeri comporta non solo costi aggiuntivi ma anche notevoli rischi, sono già previste sanzioni (avvertimenti da parte delle autorità UE, restrizioni all'importazione, ecc.). Visti dalla Svizzera, questi ostacoli unilaterali sono incomprensibili, tanto più che qualche tempo fa il Parlamento svizzero ha fatto notevoli concessioni per adeguarsi alle basi giuridiche dell'UE nel quadro della revisione della legge sulle derrate alimentari. Le autorità federali, pur confermando che gli ostacoli unilaterali commerciali pregiudicano gli esportatori svizzeri nei confronti degli offerenti europei, a tutt'oggi non sembrano essere riuscite a imporre il rispetto coerente degli accordi bilaterali. Ad ogni modo, finora non si intravede alcuna soluzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51) consiste in un "catalogo di misure" per contrastare questo tipo di intralci. Due di queste misure sono particolarmente importanti. In primo luogo, le prescrizioni tecniche della Svizzera vengono coordinate con quelle dei suoi più importanti partner commerciali, vale a dire, in generale, con quelle dell'UE. In secondo luogo, la Svizzera conclude soprattutto con l'UE accordi di riconoscimento reciproco delle prescrizioni. In tal senso, nell'ambito dei Bilaterali I, la Svizzera ha firmato con l'UE l'accordo sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) e l'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA; RS 0.946.526.81).

Nell'accordo agricolo, la Svizzera e l'UE riconoscono reciprocamente l'equivalenza delle loro prescrizioni, specialmente per il vino, i distillati e l'agricoltura biologica. Inoltre, l'allegato veterinario riconosce l'equivalenza delle prescrizioni in materia di salute, allevamento e protezione degli animali nel commercio di animali vivi e dei prodotti di origine animale. Queste misure eliminano gli ostacoli tecnici al commercio. Ad esempio, hanno permesso di abolire, il 1° gennaio 2009, i controlli veterinari di confine tra l'UE e la Svizzera.

L'accordo MRA garantisce a determinati prodotti industriali l'accesso al mercato interno europeo: i prodotti, cioè, possono essere commercializzati sul mercato dell'altra parte contraente senza ulteriori adeguamenti o controlli. Attualmente questo accordo comprende 20 settori di prodotti, per esempio i macchinari, i giocattoli o l'edilizia. Nei settori in cui il diritto europeo prevede degli obblighi a carico di una persona domiciliata nell'UE (es. macchinari o giocattoli), l'accordo garantisce che anche una persona domiciliata in Svizzera possa adempiere questi obblighi.

Fino ad oggi le prescrizioni sulle derrate alimentari di origine non animale non sono state oggetto di accordi bilaterali. Il Consiglio federale si sta adoperando unilateralmente affinché le nuove regole non creino ostacoli tecnici all'esportazione per l'industria alimentare svizzera. Nell'ambito della via bilaterale, il collegio continua a voler negoziare una soluzione contrattuale globale con l'UE (dopo la stipulazione di un accordo istituzionale).

3. Per principio la Svizzera, che non è membro dell'UE, può rivendicare un trattamento non discriminatorio soltanto quando esso sarà stato specificamente disciplinato in un accordo tra le due parti. Nei casi in cui gli ostacoli che intralciano l'accesso al mercato non sono disciplinati da un accordo, la Svizzera è equiparata a qualsiasi Stato terzo e dunque cerca soluzioni pragmatiche con la Commissione europea. È proprio quanto sta accadendo per la norma evocata nella motivazione della mozione: da più di un anno la Confederazione è in contatto con le autorità competenti dell'UE nell'intento di giungere a un accordo per evitare conseguenze discriminanti. Un accordo di questo tipo, però, presuppone la disponibilità dell'UE ad accettare una soluzione transitoria fino alla stipula di un accordo globale sulle derrate alimentari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.