14.4001 · Mozione · 2014-10-31
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di attuare immediatamente gli articoli 8 LTBC e 1 LEmb al fine di impedire che beni culturali provenienti da Siria e Iraq giungano illegalmente in Svizzera nonché di vietare in Svizzera il commercio di questi beni.
È inoltre incaricato di attuare il più presto possibile l'articolo 12 LPBC e di allestire un luogo adatto per salvaguardare i beni culturali provenienti dalla Siria e dall'Iraq.
Una minoranza (Mörgeli, Herzog, Keller Peter, Müri, Pieren, Schilliger, Stolz) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In dicembre 2013 l'Unione europea (UE) ha integrato le sue sanzioni nei confronti della Siria con un divieto di commercio di beni culturali provenienti da tale Paese se vi sono ragioni di supporre che tali beni siano stati esportati dalla Siria senza il consenso dei loro legittimi proprietari o in violazione del diritto siriano o internazionale.
Con la legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC, RS 444.1) il nostro Paese dispone già di uno strumento efficace per impedire che siano importati in Svizzera beni culturali rubati (art. 24 LTBC). Con l'esplicito rimando al diritto siriano applicabile, tuttavia, il dispositivo di difesa dell'UE va più in là della LTBC, la quale vincola l'integrazione del diritto estero applicabile nell'attuazione dei controlli all'esistenza di accordi bilaterali corrispondenti.
Per colmare questa lacuna nei confronti dell'UE ed evitare che la Svizzera divenga una piattaforma per il commercio di beni culturali rubati provenienti dalla Siria è previsto un adeguamento dell'ordinanza svizzera dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria (RS 946.231.172.7). L'ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq vieta già il commercio di beni culturali rubati.
Il 1° gennaio 2015 entrerà in vigore la legge federale del 20 giugno 2014 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC). Essa prevede, all'articolo 12 capoverso 1, che la Confederazione possa mettere a disposizione un deposito protetto ("safe haven") per beni culturali minacciati da conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza. Questa loro custodia provvisoria a titolo fiduciario si colloca sotto l'egida dell'Unesco.
Un eventuale deposito di questo tipo è già stato valutato e sarà allestito in tempi utili.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.