Lexipedia

14.4004 · Mozione · 2014-11-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere la legislazione federale (segnatamente le disposizioni della legge federale sull'imposta federale diretta e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni) in modo che le prestazioni assistenziali provenienti da fondi pubblici e privati e i proventi menzionati nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità siano assoggettati all'imposta sul reddito ai sensi della parità di trattamento e che nel contempo il minimo vitale sia sgravato fiscalmente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'inclusione di tutte le prestazioni assistenziali nella base di calcolo è corretta sotto il profilo della sistematica fiscale e garantisce un'imposizione orizzontale equa, permettendo quindi di eliminare gli effetti soglia e i disincentivi al lavoro. Per evitare che gli oneri fiscali supplementari intacchino il minimo vitale, bisogna se del caso adottare misure correttive mirate. Solo se tutte le prestazioni assistenziali sono incluse nella base di calcolo è possibile calcolare lo sgravio necessario.

Nel caso di esenzione fiscale del minimo vitale occorre tenere conto dell'autonomia finanziaria dei cantoni. Secondo l'articolo 129 capoverso 2 della Costituzione, l'armonizzazione fiscale, e con essa la competenza legislativa della Confederazione, si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

In ambito di imposta federale diretta, il minimo vitale è attualmente garantito dalla struttura tariffaria combinata con diverse deduzioni. Nei cantoni la necessità d'intervento è differente. A causa della loro autonomia finanziaria spetta agli stessi cantoni garantire se del caso il minimo vitale attraverso misure correttive mirate e in sintonia con i relativi sistemi tributari e di trasferimento.

Tra Confederazione e cantoni occorre evitare trasferimenti di oneri a seguito di misure correttive, in particolare per quanto concerne le prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Per questo motivo, nell'attuare la mozione i cantoni devono essere incoraggiati ad adottare misure efficaci volte all'esenzione fiscale del minimo vitale.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.