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Prevedere disposizioni penali efficaci per perseguire la criminalità organizzata (revisione dell'art. 260ter CP)

14.401 · Iniziativa parlamentare · 2014-01-31

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) presenta la seguente iniziativa:

La disposizione penale relativa alla criminalità organizzata (art. 260ter CP) va modificata in modo tale che tenga adeguatamente conto delle odierne organizzazioni e associazioni criminali. Nelle grandi linee una revisione potrebbe configurarsi come segue:

1. L'organizzazione criminale (quale la mafia, il cartello di Medellin, la Yakuza giapponese o le organizzazioni criminali dell'Europa orientale in espansione) dovrebbe essere contemplata in modo più preciso, quanto alla fattispecie penale, nell'attuale articolo 260ter CP e la pena comminata andrebbe inasprita adeguatamente.

2. L'organizzazione criminale deve essere distinta dall'associazione criminale (p. es. bande di scassinatori, gruppi organizzati nel traffico di droga, clan criminali). L'associazione criminale dovrebbe essere oggetto di una nuova fattispecie penale.

3. Al fine di distinguere in modo chiaro l'organizzazione criminale e l'associazione criminale dalla banda (libera unione di almeno due autori), per quest'ultima si potrebbe fornire una definizione legale nell'articolo 110 CP.

Begründung

1. Aspetti formali

Solitamente le iniziative parlamentari ai sensi dell'articolo 107 LParl vengono depositate da singoli deputati o da gruppi parlamentari affinché vengano esaminate in via preliminare dalla commissione competente (art. 109 LParl). Il diritto di proporre una revisione legislativa mediante un'iniziativa parlamentare spetta anche alle commissioni. Vista la sua natura di commissione di vigilanza, la CdG-S non intende legiferare essa stessa, ma suggerire una modifica legislativa da parte della commissione competente. Nel presente caso la CdG-S reputa che lo strumento della mozione non porti all'obiettivo perseguito, dato che nel suo parere del 19 dicembre 2012 il Consiglio federale aveva dichiarato alla CdG-N di non discernere alcuna necessità di legiferare.

2. Accertamenti fatti dalla CdG-S nel quadro dell'alta vigilanza

2.1 Pareri delle autorità preposte al perseguimento penale

Nel quadro dell'alta vigilanza esercitata sulle autorità preposte al perseguimento penale, le sottocommissioni competenti delle due CdG hanno sentito più volte il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF). Il Procuratore generale della Confederazione e il direttore di fedpol hanno illustrato in modo convincente come, contrariamente agli intenti originari, nel suo tenore attuale l'articolo 260ter CP non sia sufficiente per perseguire con successo le organizzazioni mafiose veramente pericolose e in particolare chi ne regge le fila. Nel contempo la norma penale attuale pone spesso degli ostacoli al perseguimento delle associazioni criminali meno pericolose. Metaforicamente parlando, la fattispecie dell'articolo 260ter CP è una scarpa troppo stretta per la mafia e troppo larga per le associazioni criminali. Questo spiega la bassa quota di condanne pronunciate sinora. Secondo le indicazioni del MPC, oggi l'importanza pratica di tale articolo si riduce, sostanzialmente, a soddisfare il presupposto della punibilità reciproca nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale.

2.2 Parere del Consiglio federale

La CdG-N ha pure chiesto al Consiglio federale un parere sulle preoccupazioni delle autorità preposte al perseguimento penale. Il Governo ha ricordato di essere giunto nel 2010 alla conclusione che l'articolo 260ter CP non presentasse lacune tali da dover essere colmate in sede legislativa. Il Consiglio federale è del parere che i problemi con cui si è confrontati nella lotta contro le organizzazioni criminali siano piuttosto legati alla competenza procedurale o al coordinamento tra Confederazione e Cantoni. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni si sta attualmente occupando delle questioni inerenti alla ripartizione delle competenze nel settore delle associazioni criminali.

3. La CdG-S ritiene che si debba agire sul piano legislativo

La CdG-S è giunta alla conclusione che l'attuale tenore dell'articolo 260ter CP presenta lacune evidenti da colmare in sede legislativa. Tale problema sussiste indipendentemente dalla questione della ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni. Dapprima è necessario che il legislatore stabilisca quale comportamento sia punibile, dopodiché occorre configurare la norma materiale in modo tale da permettere che il comportamento punibile possa essere perseguito in modo efficace. Solo successivamente si deciderà in merito alla ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

La CdG-S invita pertanto il Consiglio federale a sostenere questa revisione e, se del caso, a farvi confluire le conclusioni tratte dai lavori del gruppo di lavoro Confederazione-Cantoni. La CdG-S chiede inoltre alla commissione legislativa competente di coinvolgere nella revisione anche l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC).

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