14.4022 · Interpellanza · 2014-11-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
UBS è una banca di rilevanza sistemica con garanzia statale indiretta. A causa di inaudite manchevolezze, anche negli ultimi mesi la banca si è trovata ripetutamente sulle prime pagine dei giornali e nel mirino delle autorità giudiziarie e di vigilanza. Secondo quanto riportato dai media, finora UBS avrebbe già versato più di tre miliardi di franchi per multe e accordi, senza contare i recenti pagamenti effettuati in seguito alla manipolazione del corso dei cambi. La manipolazione del tasso di interesse Libor e più recentemente le gravi manchevolezze attribuibili a collaboratori di UBS nell'ambito del commercio di divise e metalli preziosi hanno suscitato grandi polemiche.
Per quanto riguarda le manipolazioni delle divise, il procedimento della FINMA nei confronti di UBS SA è concluso. La FINMA ha constatato che la gestione dei rischi, i controlli e la "compliance" di UBS sono stati insufficienti. Secondo la FINMA la banca ha violato gravemente il principio che chiede di garantire un'attività irreprensibile. La FINMA ha confiscato a UBS 134 milioni di franchi di utili conseguiti in modo illecito. Ha inoltre avviato un procedimento di "enforcement" nei confronti di 11 persone coinvolte.
Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande, tenendo in considerazione la rilevanza sistemica della banca:
1. La FINMA constata presso UBS gravi violazioni dei requisiti posti all'organizzazione. Il governo condivide l'opinione secondo cui l'adeguata organizzazione e vigilanza dei settori di attività della banca compete agli organi direttivi strategici e operativi? Chi provvede affinché essi siano effettivamente chiamati a rispondere dei propri atti?
2. Il Consiglio federale è disposto a esaminare la possibilità di adire le vie legali nei confronti degli organi responsabili, eventualmente tramite la Confederazione quale azionista di UBS (azione di responsabilità, azione di risarcimento, ecc.)?
3. Nel caso della manipolazione di divise la FINMA confisca gli utili conseguiti in modo illecito. Il governo condivide il parere secondo cui alla FINMA devono essere accordati ulteriori strumenti di sanzione, di cui dispongono anche autorità di vigilanza estere? Quali strumenti entrano in considerazione?
4. La prospettiva di ingenti guadagni stimola comportamenti criminali nel settore. Il Consiglio federale è disposto a modificare le basi legali in modo tale da scongiurare in maniera più efficace il pericolo rappresentato dalle retribuzioni variabili?
5. In che modo il Consiglio federale intende assicurare che le banche di rilevanza sistemica (ad es. CS e UBS) offrano la garanzia di un'attività irreprensibile in tutti gli ambiti e i settori di attività?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge sulle banche (LBCR) statuisce che una banca debba prevedere un'organizzazione proporzionata all'importanza dei suoi affari. Se lo scopo aziendale o l'entità degli affari lo esige, è richiesta l'istituzione di particolari organi per le funzioni di direzione, vigilanza e controllo. Le loro singole attribuzioni vanno determinate in modo da garantire un'efficace vigilanza (interna) sulla gestione.
Nel quadro della sua vigilanza, la FINMA deve garantire l'osservanza delle leggi sui mercati finanziari e la loro applicazione. La legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) mette a disposizione della FINMA gli strumenti di vigilanza necessari per poter svolgere la sua funzione (cfr. art. 29 segg. LFINMA). Tra questi figurano ad esempio il divieto di esercizio della professione e la confisca degli utili realizzati violando gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 33 e 35 LFINMA).
La FINMA è tenuta a informare le competenti autorità di perseguimento penale se viene a conoscenza di infrazioni alla LFINMA e alle relative leggi sui mercati finanziari. La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa e coordinano le loro inchieste (art. 38 LFINMA). Nell'esercizio della sua attività di vigilanza la FINMA opera tuttavia in modo autonomo e indipendente (art. 21 cpv. 1 LFINMA). In questo ambito il Consiglio federale e il Parlamento non hanno la facoltà di impartire istruzioni alla FINMA.
2. La Confederazione svizzera non è azionista di UBS SA e pertanto non è legittimata a presentare nei confronti di organi della banca azioni di responsabilità fondate sulla normativa sulla società anonima.
3. La FINMA dispone di diversi strumenti di vigilanza. Tale strumentario è adeguato e sufficiente.
Nel 2014 a più riprese è stata esaminata la possibilità di introdurre una multa amministrativa quale strumento di vigilanza della FINMA, non da ultimo su raccomandazione del FMI. Si è tuttavia constatato che strumenti di sanzione più incisivi, come ad esempio severe multe amministrative, non riguardano più solo la normativa sulla vigilanza ma sono di natura penale. Accanto alle garanzie processuali generali, nelle relative procedure si dovrebbe quindi tener conto anche delle garanzie di carattere penale. La FINMA dovrebbe pertanto adeguare la sua organizzazione e la sua procedura e condurre due procedimenti di vigilanza distinti, suddivisi in un processo amministrativo e un processo penale amministrativo. Questa riorganizzazione non comporterebbe solo ingenti costi, ma sarebbe pure sproporzionata dal punto di vista dell'economicità del processo. Per queste ragioni si è rinunciato all'introduzione di ulteriori strumenti di sanzione (cfr. a questo proposito il rapporto del 18 dicembre 2014 in adempimento dei postulati Graber Konrad 12.4095, de Courten 12.4121, Schneeberger 12.4122 e de Buman 13.3282: L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA; n. 2.3, in particolare n. 2.3.3.4, pag. 19).
4. Nel quadro della revisione della legge sulle banche volta a rafforzare la stabilità nel settore finanziario ("too big to fail") è stata concessa al Consiglio federale la competenza di ordinare misure riguardanti le retribuzioni versate da banche di rilevanza sistemica e dalle loro società madri nel caso in cui ad esse siano stati accordati in modo diretto o indiretto aiuti statali provenienti da fondi della Confederazione (art. 10a LBCR).
Conformemente all'articolo 52 LBCR, il Consiglio federale è tenuto a esaminare regolarmente le disposizioni sulle banche di rilevanza sistemica e a presentare in un rapporto eventuali bisogni di modifica. L'analisi effettuata dal gruppo di esperti per l'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari rientra nel quadro di tale resoconto (gruppo di esperti Brunetti; cfr. a tale riguardo il rapporto finale del 1° dicembre 2014, in particolare n. 6, pag. 42 segg.). Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto finale il 5 dicembre 2014. Alla luce delle constatazioni e delle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti, il governo non ritiene necessario prevedere ulteriori misure nell'ambito delle retribuzioni versate dalle banche di rilevanza sistemica.
5. Conformemente alla LBCR, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è concessa solo se le persone incaricate dell'amministrazione e direzione della banca godono di ottima reputazione e garantiscono un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR). La vigilanza sull'osservanza e l'applicazione di questi requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione nonché sulla loro attuazione compete alla FINMA, che esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.
Risposta del Consiglio federale.