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14.4030 · Interpellanza · 2014-11-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Conformemente agli articoli 17 e 18 LPC, Pro Senectute (come Pro Juventute e Pro Infirmis) sostiene le persone che, pur beneficiando di prestazioni complementari e dell'AVS, incontrano difficoltà finanziarie temporanee. Per poter concedere questi aiuti finanziari mirati, le istituzioni "Pro" devono tassativamente basarsi sulle decisioni delle autorità cantonali competenti per le prestazioni complementari (PC).

A titolo di assistenza amministrativa e per un uso interno e strettamente confidenziale, fino al settembre 2014 il servizio competente del cantone di Neuchâtel ha concesso a Pro Senectute l'accesso elettronico ai dati relativi alle prestazioni complementari. Da allora però, sulla base dell'articolo 32 LPGA (assistenza amministrativa), l'accesso elettronico è stato vietato dall'UFAS.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Ritiene che l'articolo 32 LPGA escluda veramente in modo categorico qualsiasi forma di assistenza amministrativa semplificata tra i servizi cantonali competenti per le PC e le organizzazioni che offrono un sostegno finanziario individuale ai sensi degli articoli 17 e 18 LPC?

2. In caso affermativo, considerata la sua volontà di rafforzare la collaborazione interistituzionale allo scopo di ottimizzare i processi amministrativi, come intende agevolare lo scambio di informazioni tra i servizi cantonali competenti per le PC e le organizzazioni che offrono un sostegno finanziario individuale?

Quali adeguamenti delle basi legali sarebbero necessari per favorire tali scambi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'articolo 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) permette, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, di fornire informazioni in particolare alle istituzioni "Pro" (Pro Senectute, Pro Infirmis e Pro Juventute, che sono organi dell'assicurazione sociale ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPC; RS 831.30). In tal modo queste istituzioni possono ottenere tutte le informazioni utili per la loro attività. Le prestazioni complementari, versate in caso di bisogno, sono strettamente connesse alla situazione economica degli aventi diritto, ragion per cui gli incarti degli assicurati contengono informazioni molto dettagliate in merito. Poiché si tratta, ovviamente, di dati personali degni di particolare protezione, la concessione, ad esempio a Pro Senectute, di un accesso elettronico generalizzato agli incarti in questione sarebbe contraria al principio della proporzionalità fissato nella legge federale sulla protezione dei dati (v. art. 4 cpv. 2). Tanto più che la grande quantità di informazioni contenute in detti incarti supera nettamente quella di cui un'istituzione "Pro" potrebbe aver bisogno per svolgere i suoi compiti.

2. Finora la regolamentazione vigente ha dato ottimi risultati, sia per le istituzioni "Pro" in generale sia nel quadro degli scambi con altre istituzioni, quali le autorità competenti in materia di aiuto sociale o gli uffici dello stato civile. Pertanto, visti gli interessi in gioco, l'articolo 32 LPGA può essere considerato lo strumento di assistenza amministrativa più adeguato. Il Consiglio federale ritiene quindi che non sia necessario modificare né il sistema attuale né la LPC al fine di concedere un accesso elettronico alle istituzioni "Pro".

Risposta del Consiglio federale.