14.4042 · Interpellanza · 2014-12-01
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Attualmente, il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari vengono alimentati con un determinato importo per ogni chilowattora prodotto. Il calcolo di tale importo si basa su una durata di vita degli impianti di 50 anni. La BKW Energie SA ha annunciato che disattiverà la centrale nucleare di Mühleberg nel 2019, quando avrà 47 anni di vita. Non è nemmeno del tutto certo che le altre centrali nucleari raggiungano i 50 anni di esercizio.
Pongo quindi al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Perché non raccogliere il denaro su un periodo di 40 anni piuttosto che di 50, considerato che, a livello mondiale, la vita media delle centrali finora disattivate è di 24 anni?
2. Il Consiglio federale esigerà che l'esercente di Mühleberg paghi l'intera somma dovuta anche se la centrale non avrà ancora 50 di vita al momento della disattivazione? Come sarà effettuato il pagamento a saldo? Ci sarà un aggiustamento del costo per chilowattora o un pagamento in un'unica soluzione alla fine dell'esercizio?
3. Se nel 2020, cioè dopo la disattivazione prevista di Mühleberg, si constaterà che non vi è abbastanza denaro nel fondo di disattivazione e nel fondo di smaltimento per gli impianti nucleari, come si farà in modo che l'esercente della centrale paghi quanto dovuto?
Stellungnahme des Bundesrates
I costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la disattivazione delle centrali stesse, sono coperti da due fondi indipendenti. L'ordinanza del 7 dicembre 2007 sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento (OFDS; RS 732.17) disciplina il calcolo dei costi e la fissazione dei contributi in modo tale che al momento della messa fuori servizio di una centrale nucleare i contributi dovuti siano versati integralmente e i costi complessivi di disattivazione e di smaltimento risultino coperti, tenuto conto dell'interesse sul patrimonio dei fondi.
1. Dall'entrata in vigore dell'OFDS, nel 2007, i calcoli sono fondati su una durata d'esercizio presunta delle centrali nucleari di 50 anni. In linea di massima, questo parametro è stato fissato in modo indipendente dalla durata d'esercizio effettiva delle centrali nucleari, e serve da base per determinare i costi di disattivazione e di smaltimento, nonché i contributi da versare nei fondi. Al momento della sua definizione si era tuttavia tenuto conto del fatto che già nel 2012, in Svizzera, diverse centrali nucleari sarebbero state in esercizio da oltre 40 anni. Anche se una centrale venisse disattivata definitivamente prima della conclusione del cinquantesimo anno d'esercizio, il piano di pagamento si baserebbe sulle scadenze fissate nel caso di una durata d'esercizio di 50 anni. Ciò corrisponde alla volontà del Parlamento (cfr. mozione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, CAPTE-N, 13.3285). Se una centrale nucleare può essere mantenuta in esercizio più a lungo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) proroga la durata per la base di calcolo.
Del resto, gli esercenti devono comunque assumersi tutti i costi di disattivazione e di smaltimento da loro causati.
2. Anche se una centrale nucleare viene messa fuori servizio definitivamente prima che abbia raggiunto una durata d'esercizio di 50 anni, la riscossione dei contributi - come chiesto nella mozione della CAPTE-N 13.3285 - viene suddivisa su una durata d'esercizio presunta di 50 anni (art. 9c OFDS). Con i loro contributi, gli esercenti devono coprire gli interi costi di disattivazione e di smaltimento calcolati, indipendentemente dalla quantità d'energia prodotta. I contributi non sono quindi versati in funzione dei chilowattora prodotti.
3. Nel caso in cui, dopo un nuovo calcolo, i costi risultino superiori a quelli calcolati in precedenza, gli esercenti sono tenuti a versare contributi nei fondi anche dopo la messa fuori servizio. L'obbligo di contribuire al fondo di disattivazione e al fondo di smaltimento termina solo con la conclusione della disattivazione dell'impianto. L'esercente deve assumersi per intero anche i costi che dovessero risultare successivamente. Se l'esercente non è in grado di rispettare l'obbligo di assunzione dei costi, agli altri esercenti si applica l'obbligo di effettuare versamenti supplementari stabilito dalla legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), che equivale a una sorta di responsabilità solidale.
Risposta del Consiglio federale.