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Fino a quando il Consiglio federale intende danneggiare ed esasperare il Ticino?

14.4044 · Interpellanza · 2014-12-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale ha licenziato il messaggio per la modifica legislativa mirata ad accordare ai cosiddetti quasi residenti, tra cui la maggioranza dei frontalieri, le stesse deduzioni fiscali dei residenti. Tale proposta avrà - se attuata - conseguenze intollerabili per il Ticino.

Chiedo al Consiglio federale:

1. È consapevole che la modifica legislativa in questione comporterebbe ingenti perdite di introiti fiscali per il Ticino, a fronte di un aumento dei costi? Il danno provocato lo risarcisce la Confederazione?

2. Il Consiglio nazionale, votando a larga maggioranza nella scorsa sessione autunnale il postulato Quadri sulla tassazione dei frontalieri in base ad aliquote italiane, ha dato un chiaro segnale politico al Consiglio federale: i frontalieri devono pagare più imposte. Perché il Consiglio federale disattende il mandato parlamentare e addirittura fa l'esatto contrario?

3. Come si può pensare di parificare fiscalmente i frontalieri con i ticinesi quando i costi della vita in Ticino ed in Italia non sono nemmeno lontanamente paragonabili (vedi cassa malati, costi dell'alloggio, ecc.)?

4. Si rende conto il Consiglio federale che con la sua modifica legislativa introduce un privilegio fiscale per i frontalieri che potranno scegliere di anno in anno il regime fiscale più conveniente per loro, e quindi più svantaggioso per il Ticino? Si rende conto il Consiglio federale che in questo modo agevola semmai gli investimenti dei frontalieri in Italia, a vantaggio dell'economia italiana, ma a danno dell'erario ticinese?

5. Come verrebbe controllata la veridicità delle deduzioni fiscali indicate dai frontalieri specialmente in merito a spese effettuate in Italia?

6. Si rende conto che gli indebiti regali fiscali ai frontalieri aggraveranno l'assalto da sud al mercato del lavoro ticinese, il dumping salariale ed il soppiantamento di residenti con frontalieri, ossia quei fenomeni che hanno portato i ticinesi a plebiscitare l'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" lo scorso 9 febbraio?

7. Perché, invece di fare regali fiscali ai frontalieri, il Consiglio federale non denuncia l'obsoleta convenzione del 1974 sui ristorni dei frontalieri, i cui presupposti non sono più dati, a maggior ragione dall'inserimento della Svizzera in "black list" da parte dell'Italia?

8. Il Consiglio federale si attende che, con simili premesse, nel giugno 2015 il Ticino sarà disposto a versare i ristorni dei frontalieri?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel suo messaggio del 28 novembre 2014 (14.093), il Consiglio federale ha precisato che le ripercussioni finanziarie del progetto non sono quantificabili per mancanza di dati affidabili. Potenziali minori entrate risultano dalla possibilità di una tassazione ordinaria ulteriore per i residenti e i quasi residenti, in quanto l'opzione viene sfruttata unicamente se si rivela vantaggiosa sul piano fiscale. Tanto più elevate risultano le spese di pagamento dell'imposta, come ad esempio per la documentazione di fattori che riducono l'imposta, quanto più la procedura ordinaria può rivelarsi priva di attrattiva per le persone interessate. Inoltre le potenziali minori entrate dovrebbero in parte essere compensate grazie alla contemporanea soppressione delle correzioni della tariffa per la pretesa a posteriori di deduzioni supplementari nella base di calcolo.

2. Con l'adozione del postulato Quadri 12.4048 da parte del Consiglio nazionale, il 16 settembre 2014 il Consiglio federale ha ricevuto un mandato di verifica che concerne l'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (RS 0.642.045.43). Esso non ha alcuna relazione diretta con la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Questa riguarda esclusivamente adeguamenti del diritto interno. Da parte sua, la revisione dell'Accordo sull'imposizione dei frontalieri si svolge su due binari distinti (cfr. risposte ad 7 e 8).

3./4./6. Con la sentenza del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241), il Tribunale federale ha esaminato per la prima volta la compatibilità dell'attuale regime svizzero dell'imposizione alla fonte con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). In base alla giurisprudenza della Corte suprema sussiste una discriminazione inammissibile quando i contribuenti non residenti sono trattati diversamente dai contribuenti residenti che si trovano in una situazione analoga. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), si presuppone sempre una situazione comparabile quando i non residenti non conseguono proventi significativi nel loro Stato di domicilio e il loro reddito imponibile deriva essenzialmente da un'attività esercitata nello Stato in cui è situato il luogo di lavoro. Se questa quota supera il 90 per cento dei proventi mondiali, il contribuente non residente è trattato come "quasi residente". Con la revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, la citata sentenza viene concretizzata a livello legislativo e uniformata sul piano nazionale. In tal modo si intende eliminare le vigenti disparità di trattamento ingiustificate tra le persone tassate alla fonte e le persone tassate in via ordinaria e tenere conto del diritto internazionale sovraordinato. In questo ambito, si deve imperativamente tenere conto della giurisprudenza pertinente della CGUE precedente alla data della firma dell'accordo del 21 giugno 1999.

5. Chi adempie le condizioni per la qualifica di "quasi residente" deve poter far valere le stesse possibilità di deduzione di una persona tassata in via ordinaria in Svizzera. Di conseguenza la persona quasi residente, il cui reddito da attività lucrativa continua ad essere tassato alla fonte, può chiedere una tassazione ordinaria ulteriore. Ne risultano gli stessi diritti e obblighi delle persone tassate in via ordinaria in Svizzera. Per la pretesa di deduzioni il quasi residente deve compilare in modo veritiero e completo il modulo per la dichiarazione d'imposta e, se del caso, fornire all'autorità di tassazione competente altre attestazioni per comprovare le fattispecie che riducono l'imposta.

7./8. La questione della denuncia dell'Accordo del 3 ottobre 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri è già stata oggetto di una risposta dettagliata del Consiglio federale (cfr. interpellanza Quadri 14.3362). L'accordo è parte integrante della convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Italia (art. 15 par. 4 CDI-I). Ciò significa che i due accordi costituiscono formalmente un solo e unico accordo. La denuncia di singole parti di un accordo internazionale è possibile solo in casi limitati e a determinate condizione. L'articolo 5 capoverso 4 della Costituzione federale prevede inoltre che la Confederazione e i cantoni rispettino il diritto internazionale e quindi anche i loro impegni internazionali. Nel frattempo la Svizzera e l'Italia hanno raggiunto un'intesa di principio sulla futura cooperazione nelle questioni fiscali che è stata parafata il 19 dicembre 2014. La novità consiste nel fatto che i frontalieri saranno assoggettati a un'imposizione limitata nello Stato in cui esercitano la loro attività professionale e pure a un'imposizione ordinaria nello Stato di residenza. La nuova imposizione dei frontalieri sarà oggetto di un accordo, che dovrà essere negoziato nella prima metà del 2015.

Risposta del Consiglio federale.

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