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14.4048 · Interpellanza · 2014-12-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giustifica che non sia prevista una pena per l'esercizio di attività di intermediazione finanziaria senza affiliazione a un organismo di autodisciplina?

2. Non crede che occorra introdurre una pena analoga a quella prevista all'articolo 44 della legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA)?

Begründung

La legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD) impone agli intermediari finanziari tutta una serie di obblighi; in particolare gli articoli 3 a 11 e 14 LRD impongono loro la verifica periodica dell'identità della controparte, l'identificazione periodica dell'avente economicamente diritto (KYC), determinati obblighi di chiarimento, l'obbligo di allestire e conservare determinati documenti, determinati provvedimenti organizzativi, obblighi di comunicazione, blocco dei beni, segreto e collaborazione, l'ottenimento di un'autorizzazione e l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, salvo in caso di assoggettamento alla vigilanza della FINMA. Stranamente, però, la LRD contiene una sola disposizione penale all'articolo 47, che punisce con una multa sino a 500 000 franchi soltanto chi viola l'obbligo di comunicazione; nessuna disposizione di questo tipo punisce chi esercita attività di intermediazione finanziaria senza essere affiliato a un organismo di autodisciplina. La norma analoga (art. 44) della LFINMA punisce soltanto chi sottostà alle leggi sui mercati finanziari (art. 2 LFINMA), le quali non comprendono la LRD. L'esercizio di attività assoggettate alla vigilanza sui mercati finanziari praticato intenzionalmente senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione è dunque punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza di trattamento è inspiegabile, poiché l'assenza dell'affiliazione prevista dalla LRD è almeno altrettanto grave quanto l'assenza di affiliazione ai sensi della LFINMA. Si tratta indubbiamente di una lacuna che deve essere colmata al più presto.

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) gli intermediari finanziari devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA oppure devono chiedere alla FINMA un'autorizzazione per l'esercizio della loro attività (art. 14 cpv. 1 LRD). Se un intermediario finanziario svolge la propria attività senza soddisfare tale obbligo è perseguibile secondo l'articolo 44 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) poiché anche la LRD è una legge sui mercati finanziari ai sensi di questa disposizione (art. 1 cpv. 1 lett. f LFINMA). Prima dell'emanazione della LFINMA tutte le fattispecie penali sull'attività senza la necessaria autorizzazione erano disciplinate nelle singole leggi sui mercati finanziari. Per gli intermediari finanziari che operavano senza affiliazione a un OAD o senza autorizzazione della FINMA, la regolamentazione corrispondente si trovava all'articolo 36 della vecchia LRD (cfr. RU 1998 892) come contravvenzione (multa fino a 200 000 franchi). Con l'emanazione della LFINMA la fattispecie penale è stata trasposta all'articolo 41 LFINMA (cfr. FF 2006 2625, 2705). Ai sensi dell'autore dell'interpellanza non sussiste alcuna lacuna in ordine alla punibilità.

Risposta del Consiglio federale.