Lexipedia

14.4059 · Mozione · 2014-12-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione di modificare la legge sul collocamento e il personale a prestito per quanto riguarda i termini di disdetta aumentando i termini minimi elencati nell'articolo 19 capoverso 4 in modo da ridurre il ricorso a prestito del personale, in particolare frontaliero, tramite le agenzie di collocamento.

Begründung

Il 2,1 per cento delle persone attive svolge un lavoro temporaneo e il fenomeno è diffuso soprattutto nelle regioni di frontiera (dove negli ultimi dieci anni si è avuto l'aumento più marcato, in particolare nella regione ginevrina, in Ticino e nella Svizzera nord-occidentale). Come ha indicato lo stesso Consiglio federale nella sua risposta del 28 agosto 2013 all'interpellanza 13.3566 in Svizzera il prestito di personale ha fatto registrare una crescita del 90 per cento tra il 2002 e il 2012. Dal 1° gennaio 2012 è in vigore il contratto collettivo per il settore che ha permesso di fissare dei minimi per quanto riguarda i salari. Ciò nonostante questo settore mostra sempre più elementi di precarietà preoccupanti e l'introduzione di contingenti massimi nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 121a della Costituzione potrebbe esacerbare il fenomeno. Secondo un'inchiesta effettuata dall'isitituto Gsf di Zurigo su incarico di swissstaffing, se il 42 per cento ricerca nel lavoro temporaneo il carattere transitorio dell'impiego, il 58 per cento lavora in questo modo non per scelta e quasi la metà non ha trovato un impiego fisso dopo un anno. Se la maggiore flessibilità richiesta al lavoratore consente alle aziende di reperire celermente personale in casi di necessità, l'aumento del prestito di personale genera dei costi non indifferenti sulle assicurazioni sociali e una forte pressione sul mercato del lavoro in particolar modo nei cantoni di frontiera con agenzie che ricorrono a personale frontaliero. Potrebbe quindi essere utile modificare la legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) che attualmente prevede nei primi tre mesi un preavviso di due giorni lavorativi e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese, allineandola al Codice delle obbligazioni (CO). Infatti nei contratti a prestito i termini di disdetta sono molto più brevi rispetto a quelli minimi indicati nel CO (art. 335a e seg.: durante il periodo di prova il termine di disdetta è di sette giorni (civili), poi di un mese).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'assunzione di lavoratori dell'UE nel quadro del prestito di personale è soggetta alle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). Dalla sua entrata in vigore, questo settore si è molto sviluppato: nel 2013 sono state effettuate in Svizzera 176,9 milioni di ore di lavoro, contro 83,4 milioni nel 2002.

Il Consiglio federale ha già affrontato la questione della durata dei termini di disdetta in questo settore al punto 6 della risposta all'interpellanza Romano 13.3566, sostenendo che la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) prevede nei primi tre mesi un preavviso di due giorni lavorativi (di conseguenza non è possibile dare la disdetta durante il fine settimana) e di sette giorni civili dal quarto al sesto mese. Secondo il Codice delle obbligazioni (CO, RS 220), durante il periodo di prova (massimo tre mesi) il termine di disdetta è di sette giorni (civili), poi di un mese. Alla luce delle esigenze dell'economia e delle persone in cerca d'impiego, questa differenza di trattamento, riguardante esclusivamente i primi sei mesi, appare accettabile. Questa situazione è ancora attuale.

L'articolo 121a della Costituzione federale prevede che l'immigrazione in Svizzera dovrà essere gestita mediante tetti massimi e contingenti annuali, stabiliti - per quanto riguarda gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa - in funzione degli interessi globali dell'economia svizzera e nel rispetto del principio di preferenza agli svizzeri. Pertanto anche il settore del prestito di personale risulterà modificato dagli strumenti che attueranno questo quadro costituzionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Evitare abusi e distorsioni di mercato dovute al prestito del personale tramite le agenzie di collocamento | Lexipedia | Lexipedia