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Mantenere le finestre di programma regionali. Evitare una modifica dell'ordinanza sulla radiotelevisione durante il periodo di validità della concessione

14.4062 · Mozione · 2014-12-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a non apportare modifiche sostanziali all'ordinanza sulla radiotelevisione nel corso della durata dell'attuale concessione. Gli obblighi, come la finestra di programma regionale, che erano importanti per il rilascio della concessione e conformi alle raccomandazioni dei cantoni, devono essere mantenuti.

Begründung

Già durante il primo periodo di validità della concessione si assiste a una modifica sostanziale o meglio a un allentamento delle disposizioni della concessione. I concessionari non sono quindi più tenuti a produrre una finestra di programma regionale, sebbene questa fosse stata richiesta quale caratteristica decisiva al momento del rilascio della concessione nella zona di copertura Zurigo-Svizzera nord orientale.

Per il cantone di Sciaffusa la finestra cantonale di Tele Top è di capitale importanza. Tele Top, infatti, è finora l'unico canale televisivo che diffonde quotidianamente a livello sovraregionale, in una propria finestra di programma, notizie di attualità del cantone di Sciaffusa.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale, queste prestazioni informative regionali possono ora essere integrate anche nel programma principale dell'emittente. Di conseguenza i cantoni periferici e le aree discoste non otterranno certamente più le stesse prestazioni informative che avevano con le finestre di programma. L'abbandono delle finestre di programma quotidiane porterà a una riduzione del volume delle informazioni regionali e a una perdita di identità per la regione.

Secondo le spiegazioni del Consiglio federale occorre comunque fornire anche in futuro le prestazioni informative regionali. Senza finestre di programma regionali, per l'ufficio federale competente non sarà però più possibile controllare il rispetto di quest'obbligo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 38 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) disciplina il quadro relativo ai mandati di prestazioni delle emittenti radiotelevisive, locali e regionali. Il Consiglio federale ha definito i dettagli circa le prestazioni richieste in materia di programmi negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401). Per le singole zone di copertura sono state finora previste finestre informative destinate a regioni specifiche.

Quest'obbligo è stato introdotto all'epoca in cui l'attività degli studi locali e la diffusione, in un apposito spazio (finestre di programma), dei loro contributi prodotti sul posto erano la migliore garanzia per l'informazione locale. Con la digitalizzazione dei mezzi di produzione e la maggiore flessibilità tecnica delle reti di comunicazione, il mandato informativo può essere attualmente adempiuto anche senza disporre in loco di un'infrastruttura sofisticata.

Il Consiglio federale ha tenuto conto di questo sviluppo, apportando una modifica alla ORTV, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ed esonerando le emittenti radiotelevisive locali e regionali dall'obbligo formale di offrire finestre di programma. La soppressione di queste ultime non implica comunque un allentamento dell'obbligo di fornire notizie locali e regionali; queste prestazioni informative dovranno continuare a essere garantite in egual misura, ma non necessariamente in una propria finestra di programma. Le emittenti dispongono di maggiore flessibilità per quel che riguarda l'adempimento del loro mandato di prestazioni.

L'UFCOM fa regolarmente esaminare i programmi delle emittenti radiotelevisive locali e regionali da istituti di ricerca indipendenti e riconosciuti. Sono già attualmente oggetto di analisi le prestazioni informative relative specificatamente alla realtà regionale, a dimostrazione del fatto che le emittenti interessate dalla disposizione prendono sul serio l'obbligo di fornire informazioni regionali. Le autorità di vigilanza presteranno particolare attenzione, anche in futuro, all'adempimento del mandato informativo da parte delle emittenti locali.

L'integrazione di prestazioni informative in un programma unico ha inoltre un vantaggio. Oggigiorno le finestre di programma destinate a una regione specifica non sono accessibili nelle altre regioni della zona di copertura; per esempio, i telespettatori del cantone di Zurigo non possono captare l'informazione dei cantoni di Sciaffusa e Turgovia. Se invece la diffusione dell'informazione regionale raggiunge l'intera zona di copertura, questa può rafforzare la coesione tra le diverse regioni.

La modifica dell'ORTV non comporta dunque un allentamento dell'obbligo di prestazioni informative delle emittenti radiotelevisive in questione. Il Consiglio federale non ha pertanto motivo di riesaminare la decisione relativa alle finestre di programma.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.