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14.4063 · Interpellanza · 2014-12-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

1. Cosa ne pensa il Consiglio federale delle notevoli differenze cantonali fra le indennità dei periti d'esame?

2. Il Consiglio federale vede un nesso tra il fatto che spesso l'indennità è soltanto simbolica e la difficoltà di reperire un numero sufficiente di periti?

3. Il Consiglio federale ritiene giustificato concedere indennità differenziate per le procedure di qualificazione e per gli esami di maturità?

4. Il Consiglio federale è disposto a impegnarsi per armonizzare le indennità dei periti d'esame per le procedure di qualificazione e a finanziare l'indennizzo di questi periti?

Begründung

Secondo l'articolo 61a della Costituzione la Confederazione e i cantoni coordinano i propri sforzi in ambito formativo e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e gli uffici cantonali della formazione professionale si impegnano al massimo per consolidare il prestigio del sistema duale. La formazione professionale di base è un compito la cui responsabilità è condivisa e richiede quindi un forte impegno da parte di tutti: associazioni professionali, aziende di tirocinio e formatori.

Secondo la SEFRI la legge sulla formazione professionale offre "nuove e diversificate possibilità di formazione professionale", permette di stare al passo con i grandi cambiamenti nel mondo del lavoro e introduce il concetto di "finanziamento basato sulle prestazioni".

Per lo svolgimento degli esami intermedi e delle procedure di qualificazione previsti dalla legge è richiesto l'impiego di periti d'esame che, oltre alle competenze specialistiche, devono dar prova di buona volontà e spirito di abnegazione.

Ciò che stupisce è che le indennità versate ai periti, che svolgono il loro incarico sulla base di una legge nazionale, variano notevolmente da un cantone all'altro e in molti casi si tratta semplicemente di indennità simboliche, che non hanno niente a che vedere con il principio tanto decantato del "finanziamento basato sulle prestazioni".

La situazione è inaccettabile non solo per le disparità cantonali e per l'importo delle indennità, sproporzionato rispetto alle prestazioni fornite e al tempo impiegato, ma anche e soprattutto per la grande differenza rispetto all'indennizzo concesso ai periti degli esami di maturità. In questo modo vengono annullati gli sforzi per la modernizzazione e il rafforzamento della formazione professionale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'attuazione e la vigilanza della formazione professionale sono di competenza dei cantoni. Fra questi compiti rientra anche l'impiego dei periti d'esame per le procedure di qualificazione (art. 35 cpv. 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale OFPr, RS 412.101) e il calcolo delle indennità. Secondo l'articolo 50 OFPr, in collaborazione con i cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro la Confederazione garantisce un'offerta adeguata di corsi per preparare i periti d'esame ai loro compiti. In virtù della sovranità cantonale non esistono aliquote uniformi a livello svizzero per le indennità dei periti d'esame.

2. Attualmente la Confederazione non dispone di elementi che rivelino la presenza di un nesso generico tra l'importo delle indennità e l'eventuale difficoltà di reperire un numero sufficiente di periti.

3./4. Come già spiegato nella risposta alla domanda 1, il calcolo delle indennità dei periti d'esame per le procedure di qualificazione compete ai cantoni. Lo stesso discorso vale per le indennità dei periti degli esami di maturità. A questo riguardo la Confederazione non può imporre ai cantoni nessuna norma. Tuttavia, riconosce ampiamente l'impegno dei periti. La preparazione e lo svolgimento degli esami, infatti, sono compiti di grande responsabilità, che presuppongono esperienza e competenze professionali, metodologiche e sociali. Per questo la Confederazione ritiene importante che l'indennizzo sia proporzionato ai requisiti ed è disposta a esaminare la richiesta dell'autore dell'interpellanza e discutere l'armonizzazione delle indennità nel quadro dei colloqui periodici tra la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e la Conferenza degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP). Ad ogni modo, occorre tenere conto dello stretto legame tra la formazione professionale e il settore economico nel sistema duale. Pertanto, rispetto agli esami di maturità, i requisiti dei periti variano in base alle diverse strutture dei rami d'attività.

Risposta del Consiglio federale.