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Il successo della formazione musicale va preservato. I diplomati delle scuole universitarie svizzere devono poter rimanere nel nostro Paese

14.4064 · Interpellanza · 2014-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Quanti artisti provenienti da Stati terzi hanno ottenuto negli ultimi anni un permesso di dimora in Svizzera?

2. Quali sono le ripercussioni della riduzione dei contingenti per gli Stati terzi, recentemente decisa dal Consiglio federale, sugli artisti?

I diplomati di scuole universitarie svizzere con una carriera di successo e progetti artistici regolari in Svizzera possono prendere domicilio nel nostro Paese? Esiste eventualmente una lacuna normativa in questo settore?

Begründung

Numerosi centri svizzeri investono notevolmente nello sviluppo delle scuole universitarie artistiche, come in particolare Basilea con l'Accademia musicale, specializzata in musica moderna, e la Schola Cantorum Basiliensis, specializzata in musica antica e famosa in tutto il mondo. Non può essere che ora i diplomati di queste scuole debbano lasciare la Svizzera.

Pertanto occorrerebbe permettere il soggiorno ai musicisti professionisti diplomati presso scuole universitarie svizzere, che esercitano un'attività indipendente regolare partecipando a progetti artistici in Svizzera, il cui tasso di lavoro corrisponde in totale al 75 per cento e che grazie alla loro carriera (curriculum vitae) ottengono ruoli principali in spettacoli teatrali, assumono funzioni preponderanti in orchestre o sono membri di un ensemble attivo in Svizzera.

Il ruolo della cultura per la piazza economica svizzera nel quadro del cosiddetto "war of talents" viene perlopiù sottovalutato. Chi desidera attrarre in Svizzera i migliori dei migliori deve offrire tanto. È dimostrato che una scena musicale attiva costituisce una delle condizioni indispensabili per avere successo in questo campo. Pertanto i diplomati delle scuole universitarie artistiche devono poter rimanere in Svizzera.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale mira a istituire e mantenere condizioni quadro ottimali che consentano di preservare e promuovere la piazza culturale svizzera, rinomata a livello internazionale. In virtù del sistema duale di ammissione, il mercato svizzero del lavoro è per il momento aperto a tutti gli artisti provenienti dall'UE/AELS. Come per tutti gli altri settori, gli artisti provenienti da Paesi terzi possono essere ammessi soltanto a complemento dell'offerta esistente in Svizzera e nell'UE. Per tenere conto del carattere internazionale del settore culturale, la legge federale sugli stranieri prevede un disciplinamento speciale per gli artisti. A differenza di tutti gli altri settori professionali, le persone operanti in ambito culturale possono esercitare un'attività lucrativa fino a otto mesi all'anno senza essere computate sui contingenti applicabili ai lavoratori provenienti da Paesi terzi.

1. Nel corso di ciascuno degli ultimi tre anni, oltre 2000 persone operanti in ambito culturale hanno ottenuto un permesso di dimora di otto mesi. Sono stati inoltre rilasciati annualmente circa 130 permessi di lavoro, computati sui contingenti per Paesi terzi, in particolare per attori, musicisti di orchestre sinfoniche o professori di conservatorio.

2. I numerosi artisti operanti in Svizzera in virtù di un permesso non contingentato non sono interessati dalla decisione del Consiglio federale del 28 novembre 2014 di ridurre i contingenti. Al momento non è ancora possibile stimare le conseguenze della riduzione dei permessi contingentati per i diversi settori. La ripartizione dei contingenti compete in primo luogo ai cantoni. Secondo il Consiglio federale, la riduzione decisa dovrebbe essere controbilanciata sfruttando meglio il potenziale presente in Svizzera. Resta tuttavia possibile ammettere specialisti altamente qualificati urgentemente necessari e non disponibili né in Svizzera né nell'UE.

3. A parere del Consiglio federale, al momento non sussiste nessuna sostanziale lacuna normativa, come risulta dal numero di ammissioni relativamente elevato. Quattro anni fa il legislatore ha istituito condizioni di ammissione agevolate per le persone titolari di un diploma universitario svizzero. Per evitare un'offerta eccessiva rispetto ai lavoratori indigeni, ha parimenti deciso che l'ammissione deve rivestire un elevato interesse economico o scientifico. Nel caso dei musicisti si deve presupporre un elevato interesse scientifico se - analogamente ad altri settori - sono impiegati in un'università con un tasso d'occupazione che rispecchia un bisogno effettivo e garantisce la copertura del minimo vitale. Tale condizione di norma non è adempiuta se un musicista intende mettersi in proprio dopo il conseguimento di un diploma universitario in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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