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14.4068 · Mozione · 2014-12-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a creare i presupposti necessari affinché la FINMA possa pronunciare un divieto decennale di esercizio della professione nei confronti dei banchieri che violano le vigenti leggi sui mercati finanziari (favoreggiamento dell'evasione fiscale, manipolazione dei tassi ecc.). La stessa sanzione deve essere prevista anche per i superiori che violano il loro obbligo di controllo.

Begründung

Per proteggere l'economia svizzera e la piazza finanziaria, il Consiglio federale deve estendere il controllo sulle banche, inasprire le sanzioni ed evitare incentivi sbagliati.

Sin dal 2008, il Consiglio federale e il Parlamento tentano di ridurre i rischi sistemici connessi alle grandi banche svizzere. I controlli sinora istituiti non sono però sufficienti a impedire sviluppi sospetti e screditanti sulla piazza finanziaria. Così, la credibilità della Svizzera viene continuamente rimessa in questione. Pertanto, sussiste tuttora un'urgente necessità di intervento.

Le sanzioni previste nei confronti dei banchieri colpevoli, i "banchieri gangster", devono essere inasprite affinché esplichino un effetto deterrente. Nei casi gravi la durata massima di cinque anni prevista per la pena (art. 33 LFINMA) non è sufficiente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può tra l'altro, a titolo di strumento di vigilanza, comminare al responsabile il divieto di esercizio della professione per una durata massima di cinque anni (art. 33 legge sulla vigilanza dei mercati finanziari). Il Consiglio federale ritiene inopportuno raddoppiare a dieci anni la durata massima del divieto di esercizio della professione per i seguenti motivi:

- Già nel quadro della legislazione in vigore, la FINMA può imporre alle persone che non offrono la garanzia di un'attività irreprensibile di non essere più attive come organo o autorità di vigilanza (garanti) in modo permanente (cfr. in particolare art. 3 cpv. 2 lett. c legge sulle banche, art. 10 cpv. 2 lett. d legge sulle borse o art. 14 cpv. 2 lett. c legge sul riciclaggio di denaro). L'obiettivo della mozione (proteggere l'economia svizzera e la piazza finanziaria) può quindi essere raggiunto indipendentemente dal divieto di esercizio della professione. Se sussistono motivi sufficienti, la FINMA ha la possibilità di respingere una persona quale garante anche dopo la scadenza del divieto di esercizio della professione (messaggio Laufin, FF 2006 2677).

- Il divieto di esercizio della professione comprende aspetti repressivi che impediscono sia alla persona colpevole che ad altri operatori nel settore dei mercati finanziari di commettere future violazioni del diritto. L'effetto dissuasivo del divieto di esercizio della professione non risulta primariamente dalla durata massima della pena comminata, bensì dalle conseguenze economiche che incombono quando è ordinata una tale misura. A dissuadere è anzitutto il fatto che una persona cui è stato comminato il divieto di esercizio della professione difficilmente potrà essere riabilitata anche dopo la scadenza del divieto. Di conseguenza, la proroga della durata massima legale non rafforzerebbe l'effetto dissuasivo.

- Infine bisogna osservare che anche l'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 del Codice penale svizzero, la cui applicazione prevede condizioni più severe (condanna per un crimine o un delitto a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere), può essere pronunciata solo per una durata massima di cinque anni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.