14.4072 · Interpellanza · 2014-12-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
I media di tutta la Svizzera hanno riferito del fatto che nella clinica universitaria di anestesiologia e terapia del dolore presso l'Inselspital di Berna le condizioni di lavoro, soprattutto per il personale femminile, sono poco ottimali. Diverse leggi e norme disciplinano le condizioni di lavoro per le donne incinte.
L'articolo 35 capoverso 1 della legge sul lavoro (LL) prevede ad esempio che "il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata".
Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e - oltre alle pause previste dalla legge - di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di due ore di lavoro. A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere (art. 61 OLL 1).
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. È a conoscenza delle incoerenze rilevate presso l'Inselspital di Berna?
2. Intende effettuare degli accertamenti?
3. È a conoscenza di altri casi di mancato rispetto delle condizioni di lavoro previste per le donne incinte?
4. Che cosa possono fare le donne incinte per vedere riconosciuti i loro diritti sul posto di lavoro a tutela della propria salute e di quella del bambino?
5. In che misura gli ispettorati del lavoro sono sensibilizzati e informati in merito alle condizioni di lavoro durante la gravidanza? È necessario intervenire a questo livello?
6. In che modo il Consiglio federale garantisce la protezione della maternità prima del parto?
7. Quale ruolo svolgono le parti sociali nel rispetto delle disposizioni di legge riguardanti le lavoratrici incinte?
Stellungnahme des Bundesrates
L'esecuzione della legge sul lavoro (LL) negli ospedali soggetti a tale legge (e l'Inselspital è uno di questi) compete in linea di massima ai cantoni. Dal canto suo, la Confederazione ha una funzione di vigilanza, con l'obiettivo di assicurare un'esecuzione unitaria e conforme alla legge.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1.-3. Negli ospedali vigono condizioni di lavoro molto particolari (attività 24 ore su 24, mancanza di personale, emergenze, ecc.). Il Consiglio federale è quindi consapevole che l'esecuzione della legge sul lavoro risulti in questo caso molto complessa. Negli ultimi anni, però, cantoni e ospedali hanno fatto molto per migliorare la situazione. Secondo le disposizioni della LL i controlli nelle aziende sono di competenza degli ispettorari cantonali del lavoro.
La Confederazione vigila sull'esecuzione uniforme della legge. Le verifiche relative a un caso concreto esulano dalle competenze del Consiglio federale o delle autorità federali. Nell'ambito delle competenze sopra descritte, il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun abuso.
4. Il base all'articolo 6 LL "a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio. Deve inoltre prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell'integrità personale dei lavoratori". La SECO pubblica inotre vari opuscoli in cui sono descritti dettagliatamente i diritti e i doveri dei lavoratori. A questo proposito si rinvia all'opuscolo "Maternità - protezione delle lavoratrici". Le donne in gravidanza possono rivolgersi in qualsiasi momento all'ispettorato cantonale del lavoro se ritengono che i loro diritti non siano rispettati.
L'articolo 3 della legge federale sulla parità dei sessi vieta inoltre la discriminazione con riferimento alla situazione familiare o a una gravidanza. Ai sensi di questa legge, i lavoratori possono rivolgersi all'organo cantonale di conciliazione che ha il compito di fornire una consulenza gratuita alle parti coinvolte aiutandole a giungere a un accordo (art. 201 CPC).
5./6. Le legge sul lavoro pone un accento particolare sulla maternità. Per garantire un'esecuzione unitaria e conforme alla legge, la Confederazione organizza da un lato formazioni per gli ispettori cantonali e dall'altro audit periodici presso i cantoni. Gli ispettorati del lavoro sono pertanto sufficientemente informati e sensibilizzati. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire ulteriomente.
7. Le parti sociali non hanno compiti di esecuzione diretti in relazione alla legge sul lavoro; ciò non toglie che abbiano un compito importante, ossia informare i loro membri sui diritti e i doveri riguardo alle disposizioni della legge sul lavoro e sensibilizzarli in merito alla tematica della gravidanza sul posto di lavoro.
Risposta del Consiglio federale.