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14.4073 · Interpellanza · 2014-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A determinate condizioni, i richiedenti l'asilo e i rifugiati possono esercitare un'attività lavorativa. Questa possibilità è molto importante per la loro indipendenza economica e l'integrazione in Svizzera. In seguito all'iniziativa "contro l'immigrazione di massa" è parimenti importante utilizzare al meglio le forze lavoro disponibili.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È a conoscenza dei settori d'attività principali dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati? Se non lo è, è disposto a rilevarli?

2. Come è possibile alimentare il mercato del lavoro svizzero con l'eventuale know-how apportato dai richiedenti l'asilo?

3. I richiedenti l'asilo ricevono salari regolari conformi al mercato del lavoro primario e ai CCL in esso usuali?

4. Quali sono le possibilità di promuovere l'attività lavorativa dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito dell'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali sulla regolazione dell'immigrazione, s'intende anche impiegare meglio il potenziale di forza lavoro presente in Svizzera. L'iniziativa sul personale qualificato è incentrata su misure nel settore formativo nonché sul migliore sfruttamento del potenziale dei lavoratori a tempo parziale, soprattutto donne, e di quelli più anziani. Il Consiglio federale intende inoltre promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente. Esiste un potenziale per accelerare, tramite misure mirate, l'integrazione di questo gruppo nel mercato del lavoro.

Nel caso dei richiedenti l'asilo non è prioritaria l'integrazione nel mercato del lavoro, bensì l'esame dei motivi d'asilo. Essi possono essere autorizzati a esercitare un'attività lucrativa, dopo un termine d'attesa di tre mesi, se sono rispettate la priorità agli indigeni nonché le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nel settore, e se la situazione economica e del mercato del lavoro lo consente. In vari cantoni sono inoltre previste normative settoriali.

1. Sia i richiedenti l'asilo (oltre la metà) che le persone ammesse provvisoriamente (un terzo) esercitanti un'attività lucrativa lavorano perlopiù nel settore della ristorazione. Altri importanti settori d'attività sono quello delle pulizie e della sanità.

2./4. L'integrazione dei richiedenti nel mercato del lavoro durante la procedura d'asilo non costituisce un obiettivo prioritario. Conformemente al disegno di legge sul riassetto del settore dell'asilo, il divieto di lavoro di tre mesi deve essere tuttavia abolito nei confronti dei richiedenti l'asilo che sono stati attribuiti ai cantoni in quanto la loro procedura non può essere conclusa nei centri federali. In particolare occorre potenziare l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti, che rappresentano un potenziale di forza lavoro da impiegare. Nell'avamprogetto posto in consultazione relativo al disegno di modifica della legge federale sugli stranieri rinviato al Consiglio federale (integrazione; 13.030) si propone, per promuovere il potenziale presente in Svizzera, di sostituire l'obbligo di autorizzazione all'esercizio di un'attività lucrativa con una procedura di notifica per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente. Nel caso di queste ultime e dei richiedenti l'asilo si prevede inoltre di rinunciare al contributo speciale riscosso sul reddito da attività lucrativa.

Il dialogo in materia di integrazione lanciato a ottobre 2012 dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) pone l'accento tra l'altro sulla migliore integrazione nel mercato del lavoro delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti. I partecipanti al dialogo si sono prefissati l'obiettivo di aumentare di 2000 persone, entro il 2016, il numero di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati che esercitano un'attività lucrativa. All'inizio del 2014 Confederazione e cantoni hanno inoltre lanciato i programmi cantonali d'integrazione, volti tra l'altro a migliorare sensibilmente le opportunità lavorative di queste categorie di persone.

Nel maggio 2014 la Segreteria di Stato della migrazione ha inoltre pubblicato uno studio sull'attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati. Tale studio propone di discutere varie misure atte a migliorare l'integrazione professionale di questo gruppo, che includono tra l'altro una promozione precoce delle conoscenze linguistiche, una procedura agevolata per il rilascio di un permesso di lavoro, l'introduzione di maggiori incentivi allo svolgimento di un lavoro poco ambito e il miglioramento dello statuto giuridico delle persone ammesse provvisoriamente.

3. La legislazione svizzera mira in linea di principio a che tutti i lavoratori ottengano una retribuzione usuale nella località, nella professione e nel settore. Questo principio vale anche per i richiedenti l'asilo che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Prima di rilasciare un permesso di lavoro a un richiedente l'asilo, i servizi cantonali d'esecuzione verificano se le condizioni salariali e lavorative usuali nella località, nella professione e nel settore sono adempiute.

Risposta del Consiglio federale.