14.4087 · Interpellanza · 2014-12-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella sua risposta alla mia domanda 14.5488, il Consiglio federale afferma che le osservazioni delle associazioni professionali sono unicamente delle indicazioni per l'AFC. Questa non è tuttavia obbligata a tenerne conto come non è tenuta a prendere in considerazione la posizione delle associazioni professionali.
Le circolari future dovrebbero riflettere le osservazioni delle associazioni professionali; l'autorità fiscale le raccoglierà analogamente a quanto avviene in una procedura di consultazione o nell'organo di consultazione IVA.
Come bisogna procedere affinché in futuro l'AFC metta per scritto le considerazioni e renda conto pubblicamente le ragioni per le quali una richiesta di un'associazione professionale non è presa in considerazione? Inoltre, analogamente all'IVA sarebbe ipotizzabile istituire un organo di consultazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come già menzionato nella risposta alla domanda 14.5488, le circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fungono da istruzioni amministrative che rientrano tra le prescrizioni per la tassazione corretta e uniforme dell'imposta federale diretta. Le circolari dell'AFC non sono parificabili a leggi o ordinanze. Per questo motivo le circolari vincolano solo l'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, ma non le autorità giudiziarie o i contribuenti.
L'AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni definiscono la prassi comune coinvolgendo le cerchie interessate. Prima della loro approvazione, le circolari sono sottoposta a un'indagine conoscitiva. Preoccupazioni e differenti interpretazioni del diritto in vigore sono discusse con i partecipanti all'indagine. In questa occasione l'AFC motiva la sua interpretazione.
2. L'organo consultivo per l'IVA (art. 109 legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, LIVA; RS 641.20) è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010) i cui membri sono nominati dal Consiglio federale. Le deliberazioni e i documenti presentati all'organo consultivo o allestiti dal medesimo sono confidenziali (art. 162 cpv. 1 ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto, OIVA; RS 641.201). Solo previa autorizzazione del presidente è possibile informare il pubblico sull'operato dell'organo consultivo (art. 162 cpv. 3 OIVA).
In ambito di imposte federali dirette sussiste un fabbisogno di armonizzazione più ampio e più accentuato che per l'imposta sul valore aggiunto, la quale è riscossa e percepita esclusivamente dall'AFC. L'imposta federale diretta (IFD) è riscossa dai cantoni sotto la vigilanza della Confederazione (art. 2 della legge federale sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11). L'AFC provvede all'applicazione uniforme di questa legge. Emana le prescrizioni per la tassazione e la riscossione esatta e uniforme dell'imposta federale diretta (art. 102 cpv. 2 LIFD). Inoltre, nell'ambito formale, la Confederazione deve armonizzare sia gli ordinamenti fiscali cantonali tra di loro (armonizzazione orizzontale) sia l'ordinamento fiscale della Confederazione con i relativi ordinamenti dei cantoni (armonizzazione verticale) (art. 129 della Costituzione federale; RS 101). Importanti obiettivi dell'armonizzazione formale sono l'aumento della trasparenza e la semplificazione del diritto tributario svizzero. Il fulcro dell'armonizzazione formale è la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; 642.14). Con un organo consultivo analogo a quello per l'IVA, le cui sedute sono confidenziali, il maggior fabbisogno di armonizzazione per le imposte federali dirette non sarebbe soddisfatto e, in occasione dell'allestimento di circolari, la creazione di un organo supplementare rischierebbe di allungare la procedura. Per contro, la procedura di indagine conoscitiva con il coinvolgimento delle cerchie interessate permette di discutere apertamente sulle circolari. Inoltre, questo modo di procedere trasparente, che garantisce già oggi la partecipazione delle cerchie interessate, si applica anche alle circolari in materia di tasse di bollo e imposta preventiva. Infine, un organo consultivo che nel diritto fiscale armonizzato coinvolgerebbe sia l'AFC sia tutti i cantoni, non potrebbe essere istituito dal Consiglio federale, dato che in virtù del sistema federale la Confederazione non può imporre ai cantoni di collaborare in un simile organo.
Risposta del Consiglio federale.