14.4093 · Mozione · 2014-12-09
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 66 capoverso 2 e l'allegato 3 dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (ordinanza sui fondi propri, OFoP; RS 952.03) affinché la ponderazione del rischio delle ipoteche sugli immobili agricoli sia trattata allo stesso modo di quelle degli immobili d'abitazione, la cui quota d'indebitamento può ammontare fino ai due terzi del valore venale.
Il numero 3.1 dell'allegato dovrà essere modificato come segue:
3.1 Immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, fino a due terzi del valore venale e immobili agricoli fino a concorrenza del limite dell'aggravio: 35 per cento.
Begründung
La ponderazione del rischio esige dalle banche una copertura dei loro crediti con una quota adeguata di fondi propri e fondi propri di base.
Nonostante la legge preveda un limite massimo di finanziamento mediante capitale di terzi per gli immobili agricoli, nell'allegato 3 dell'ordinanza menzionata gli immobili agricoli non figurano in una categoria propria. Per gli immobili agricoli il limite dell'aggravio corrisponde al massimo al 50 per cento del valore venale e per singole particelle addirittura solo al 15-20 per cento.
Il rischio dei crediti ipotecari nel settore agricolo è molto piccolo. Negli ultimi anni e decenni, ad esempio, non si sono pressoché registrate realizzazioni di fondi per gli immobili agricoli e le perdite sono state insignificanti. Anche le casse di credito agricole cantonali, che concedono crediti d'investimento o aiuti per la conduzione aziendale al di sopra del limite dell'aggravio non hanno pressoché subito perdite negli ultimi anni in tutta la Svizzera.
Per gli immobili d'abitazione che non sono finanziati mediante capitale di terzi per più dei due terzi del valore venale, la ponderazione del rischio ammonta al 35 per cento. Per gli immobili agricoli si può presupporre che rientrano nella categoria "altri immobili" e quindi la ponderazione del rischio è del 100 per cento. Questa classificazione non rispecchia il rischio effettivo. L'effetto di questa sovraponderazione del rischio prescritta nell'ordinanza si ripercuoterà in tassi d'interesse delle ipoteche sugli immobili agricoli nettamente più elevati di quelli per gli immobili d'abitazione. Secondo i rappresentanti delle banche questa differenza sarà di almeno un quarto fino a mezzo punto percentuale. I costi più elevati provocano un peggioramento della competitività dell'agricoltura svizzera, cosa che non è accettabile.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), per impedire un indebitamento eccessivo, in linea di principio i fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza di un determinato limite dell'aggravio. Il limite corrisponde al 135 per cento del valore di reddito agricolo più il valore di reddito delle parti non agricole. La legge prevede diverse eccezioni al principio del cosiddetto limite dell'aggravio (art. 73 e segg. LDFR).
La ponderazione del rischio determinante per il calcolo delle esigenze sui fondi propri secondo l'ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) si basa sugli standard minimi di Basilea III del comitato di Basilea per la vigilanza sulle banche. Per i rischi di credito, essi prevedono un approccio standard (AS-BRI) e un approccio modello (Internal Rating-based Approach IRB). L'OFoP prevede entrambi gli approcci (art. 50 OFoP).
Secondo l'approccio standard, i crediti garantiti da immobili commerciali (inclusi gli immobili agricoli) devono essere ponderati uniformemente con un aliquota del 100 per cento. Finché il credito complessivo di un debitore non supera 1,5 milioni di franchi, nelle posizioni "retail" è inoltre possibile una ponderazione del 75 per cento (allegato 3 punto 1.1 OFoP). In questo contesto, per gli immobili commerciali la parità concorrenziale è rispettata. L'approccio standard, che volutamente è stato mantenuto semplice, non prevede alcuna ponderazione del rischio differenziata in base al tipo di attività commerciale, a una valutazione storica delle perdite ecc., che del resto sarebbe anche contraria agli standard minimi di Basilea III. Una ponderazione regolatoria del rischio più differenziata sulla base di una valutazione storica del rischio di perdita è invece offerta dall'approccio modello.
Quest'ultimo può essere scelto da una banca, ma deve essere approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. In questo caso la corrispondente ponderazione del rischio può scostarsi da quella dell'approccio standard.
Per quanto riguarda le condizioni di credito, le disposizioni relative ai fondi propri costituiscono soltanto un elemento tra i molti che determinano i tassi d'interesse del credito, sia nel caso dell'approccio standard che dell'approccio modello. Di principio è la solvibilità del mutuatario a essere decisiva per la concessione e le condizioni del credito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.