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14.4106 · Interpellanza · 2014-12-10

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'attuazione della mozione 14.3830 rende necessaria una revisione dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF). Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quali sono gli obiettivi fissati in relazione alla valorizzazione e alla revisione? E quali le scadenze previste?

2. Come e in che misura sono verificate anche le rettifiche dei perimetri?

3. In relazione alle rettifiche dei perimetri è considerata anche la questione delle competenze e dei rimedi giuridici?

4. Come e in che misura si tiene conto delle diverse peculiarità delle bandite, per esempio della varietà paesaggistica e topografica?

5. Come e in che misura si distinguono le attività estive da quelle invernali?

6. Quali gruppi d'interesse sono coinvolti? In base a quale tempistica e modalità?

7. Quali contributi da parte dei gruppi d'interesse coinvolti sono previsti nell'ambito dell'esecuzione da parte dei cantoni?

Begründung

In seguito alla raccomandazione del Consiglio federale di accogliere la mozione 14.3830, "Ribattezzare le bandite federali nei siti di protezione della fauna selvatica", occorrerà modificare le disposizioni esecutive corrispondenti. La revisione dell'OBAF, dovrebbe essere in discussione già da diverso tempo. Essa mira in modo assoluto a una soluzione più differenziata rispetto a quella attuale. Su questa base si può e si deve tenere conto anche delle diverse peculiarità delle zone coinvolte, così come delle differenze stagionali. Questo vale sia per la funzione di protezione sia per le possibilità d'impiego. Nel quadro delle molteplici esigenze di utilizzazione, che talvolta differiscono molto tra loro, una valorizzazione della funzione di protezione può essere per esempio raggiunta al pari di un utilizzo a fini turistici moderato. In questo contesto, tuttavia, occorre evitare per quanto possibile le regolamentazioni forfettarie. Inoltre è necessario coinvolgere gli specialisti di tutti i gruppi d'interesse rilevanti e rendere trasparenti le finalità, il procedimento e le scadenze della revisione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le bandite federali furono delimitate con l'obiettivo di creare delle zone di ritiro per la popolazione di ungulati selvatici, all'epoca decimata in Svizzera. Con l'entrata in vigore dell'OBAF (RS 922.31), nel 1991, l'obiettivo delle bandite federali, ossia vietare la caccia all'interno del relativo territorio, è stato ampliato in modo tale che ora dette zone servono in particolare anche alla protezione e alla conservazione di specie rare e minacciate di mammiferi e uccelli selvatici, nonché dei loro spazi vitali. La mozione 14.3830 ("Ribattezzare le bandite federali nei siti di protezione della fauna selvatica") si prefigge di modificare il termine "bandita federale", in quanto non più conforme ai tempi. In questo contesto, si tratta di tenere meglio conto dell'evoluzione dalla mera protezione contro interventi venatori alla protezione contro ulteriori disturbi e interventi.

Le bandite federali contribuiscono alla conservazione a lungo termine della biodiversità. In quanto parte dell'infrastruttura ecologica, il cambiamento di nome delle bandite federali consentirà anche di farle conoscere meglio a un pubblico più ampio.

1. Il cambiamento di nome delle bandite federali nelle disposizioni esecutive rende necessaria una revisione dell'OBAF, il cui obiettivo deve essere accrescere il potenziale delle zone di protezione della fauna selvatica in relazione alla conservazione e alla promozione di specie e spazi vitali prioritari a livello nazionale. Il calendario di detta revisione potrà essere definito soltanto dopo l'approvazione della revisione parziale della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0).

2. Ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 LCP, è già possibile rettificare perimetri ai fini di una sostituzione che sia almeno equivalente dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

3. Nell'ottica attuale, non si ritiene necessario né si prevede di modificare la ripartizione delle competenze tra Confederazione e cantoni o di adattare i rimedi giuridici vigenti. L'unica eccezione è costituita dall'attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio federale in relazione al nuovo sistema delle multe disciplinari.

4./5. Attualmente, le schede degli oggetti dell'inventario delle bandite federali di caccia (art. 2 cpv. 3 OBAF) consentono di tenere conto delle differenze paesaggistiche e topografiche nonché delle diverse condizioni stagionali. Il Consiglio federale ritiene che questa regolamentazione sia appropriata.

6./7. Attualmente, spetta ai cantoni coinvolgere gruppi d'interesse nelle rettifiche dei perimetri nonché nell'elaborazione di misure e obiettivi specifici ai singoli oggetti. Secondo il Consiglio federale è importante che nel quadro di questi processi partecipativi vengano coinvolti per tempo, oltre agli uffici federali competenti, i gruppi di popolazione direttamente interessati, i rappresentanti d'interessi e, soprattutto, anche i proprietari di fondi e le persone che gestiscono proprietà fondiarie.

Risposta del Consiglio federale.