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Diritto di regresso delle assicurazioni sociali in caso di danno causato dal datore di lavoro

14.4120 · Interpellanza · 2014-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Le assicurazioni sociali fanno valere ed esigono sistematicamente la realizzazione dei crediti di cui diventano titolari in virtù del diritto di regresso, in particolare in caso di infortuni, malattie professionali o disturbi lavoro-correlati (soprattutto burn-out) insorti a causa di terzi?

2. Come giudica l'applicazione pratica degli articoli 72 segg. LPGA e 34b LPP?

3. L'applicazione del privilegio del datore di lavoro secondo l'articolo 75 capoverso 2 LPGA e l'articolo 27c capoverso 2 OPP 2 priva le assicurazioni sociali di importi significativi?

4. Le basi legali obbligano le assicurazioni sociali a rivalersi sui datori di lavoro responsabili di danni arrecati ai lavoratori, soprattutto in caso di burn-out o di mobbing? Se così non fosse, il Consiglio federale è disposto a elaborare proposte per colmare questa lacuna?

5. Gli assicuratori privati che propongono polizze assicurative contro la perdita di guadagno per malattia beneficiano del diritto di regresso menzionato sopra in caso di danni alla salute degli assicurati causati dai datori di lavoro? Se sì, esercitano tale diritto? Se no, il Consiglio federale è disposto a elaborare proposte per colmare questa lacuna?

Begründung

Secondo gli articoli 72 segg. LPGA e 34b LPP, le assicurazioni sociali sono surrogate nei diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti contro i terzi responsabili. Attualmente, i disturbi lavoro-correlati registrano un boom preoccupante, dovuto soprattutto all'aumento dello stress. Per un dipendente affetto da un disturbo lavoro-correlato il rischio di perdere l'impiego è elevato. Spesso, la responsabilità dell'insorgere di tali disturbi ricade perlomeno in parte sul datore di lavoro, che non rispetta le misure legali di protezione della salute psicosociale dei suoi dipendenti (p. es. le misure di protezione della personalità menzionate nella sentenza del Tribunale federale del 9 maggio 2012, 2C_462/2011). In caso di disturbo lavoro-correlato causato dal mancato adempimento dei propri doveri da parte del datore di lavoro, in generale il lavoratore ha diritto a un'indennità (p. es. per torto morale o per licenziamento abusivo giusta gli articoli 328 e 336 segg. CO). Se le assicurazioni sociali diventano titolari della totalità o di una parte di questi crediti in virtù del diritto di regresso e ne fanno valere la realizzazione, vi sono maggiori probabilità che i danni menzionati vengano riparati dai responsabili e non vadano a carico degli assicurati, e soprattutto che i datori di lavoro proteggano meglio la salute dei propri dipendenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./4. Nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'evento assicurato, per legge le assicurazioni sociali sono surrogate fino all'ammontare delle loro prestazioni nei diritti contrattuali in materia di responsabilità civile dell'assicurato e dei suoi superstiti (surrogazione secondo gli articolo 72 segg. della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA; RS 830.1 e 34b della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. LPP; RS 831.40). Né le assicurazioni sociali né le assicurazioni d'indennità giornaliera in caso di malattia secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) hanno un obbligo legale di esercitare il diritto di regresso. Il regresso nei confronti di terzi responsabili costituisce tuttavia un compito amministrativo legale e genera entrate per molte assicurazioni sociali. Queste fanno quindi valere regolarmente i propri diritti di regresso nei confronti dei datori di lavoro, se e nella misura in cui questi ultimi sono responsabili dell'evento assicurato. Nella prassi, le disposizioni in materia di regresso degli articoli 72 segg. LPGA e 34b LPP si sono dimostrate valide, ragion per cui il Consiglio federale non ritiene necessario alcun intervento a livello legislativo.

3. Il fatto che, per l'esercizio del regresso da parte degli assicuratori nei confronti di un datore di lavoro, quest'ultimo è responsabile dell'infortunio professionale dei dipendenti unicamente se lo ha provocato intenzionalmente o per negligenza grave ed è quindi privilegiato si giustifica con il fatto che il datore di lavoro paga i premi assicurativi interamente o su base paritaria. Nell'assicurazione sociale malattie, conformemente all'articolo 79 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) la limitazione del regresso non è applicabile. Questa regolamentazione è stata giustificata con il fatto che la LAMal non obbliga il datore di lavoro a pagare i premi dei dipendenti.

Secondo le informazioni disponibili, il privilegio del datore di lavoro incide in misura poco significativa sulle entrate da regresso delle assicurazioni sociali.

5. Qualora sostituisca il proprio obbligo di continuare a versare il salario in caso di malattia stipulando un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera secondo la LCA, in virtù dell'articolo 72 capoverso 3 LCA il datore di lavoro gode di un privilegio analogo a quello previsto dagli articoli 75 capoverso 2 LPGA e 27c cpv. 2 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441). Se e nella misura in cui è comprovata una responsabilità del datore di lavoro e se questi ha commesso negligenza grave o addirittura agito intenzionalmente, in virtù dell'articolo 72 LCA un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia può esercitare il regresso nei suoi confronti per le prestazioni fornite per un evento assicurato. Non sussiste quindi alcuna lacuna da colmare. Il Consiglio federale non sa tuttavia se e in che misura gli assicuratori privati che propongono indennità giornaliere secondo la LCA esercitino il diritto di regresso nei confronti dei datori di lavoro. Dato che versano prestazioni mediamente molto inferiori a quelle dell'assicurazione invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, tali assicurazioni non hanno generalmente interesse a farsi carico dell'elevato onere necessario per far valere i propri diritti di regresso.

Risposta del Consiglio federale.