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14.4131 · Interpellanza · 2014-12-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il materiale didattico cartaceo non garantisce agli alunni affetti da disabilità quali dislessia, disprassia o miopatia di seguire le lezioni in maniera ottimale. Mettere a disposizione libri di testo elettronici consultabili tramite appositi computer permetterebbe a questi ragazzi di seguire meglio le attività in classe e di svolgere i compiti a casa in totale autonomia.

1. Alla luce di tutto questo, perché non è prevista l'esenzione dai diritti d'autore sui libri di testo elettronici per le persone con disabilità e le associazioni che li rappresentano, in possesso delle copie originali?

2. Perché gli editori non vengono incentivati a fornire gratuitamente le versioni elettroniche dei libri scolastici alle persone con disabilità e alle associazioni che li rappresentano, in possesso delle copie originali?

3. Il Consiglio federale è disposto a impegnarsi per rimediare a questa situazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'integrazione delle persone con disabilità. Le pari opportunità, la non discriminazione e la promozione della parità di trattamento per i disabili sono obiettivi fondamentali.

Scuola dell'obbligo: in questo settore la Confederazione non dispone di alcuna competenza. Spetta infatti ai cantoni garantire l'integrazione scolastica e applicare misure pedagogiche speciali. Inoltre, con l'entrata in vigore nel 2008 della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), la responsabilità delle scuole speciali è stata attribuita ai cantoni. Questi ultimi definiscono i programmi d'insegnamento e gli orari delle lezioni e garantiscono che il materiale impiegato sia moderno, conforme ai programmi e adeguato dal punto di vista dei contenuti e della didattica. L'utilizzo del materiale didattico durante le lezioni è disciplinato dalle autorità competenti dei singoli cantoni, mentre i libri di testo vengono acquistati presso editori privati o cantonali. Se necessario viene redatto materiale supplementare. Anche l'indennizzo dei diritti d'autore è di competenza cantonale e non vi sono costi a carico dei privati. Finora, la richiesta avanzata nella domanda 2 di incentivare gli editori a fornire gratuitamente le versioni elettroniche dei libri scolastici alle persone con disabilità non è stata ritenuta urgente.

Nell'ambito degli aiuti finanziari per promuovere l'integrazione dei disabili (art. 16 LDis), la Confederazione sostiene progetti volti a migliorare l'integrazione scolastica di queste persone con l'aiuto di strumenti didattici elettronici senza barriere.

Formazione professionale: in questo settore Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro si impegnano congiuntamente per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili (cfr. art. 3 legge sulla formazione professionale LFPr, RS 412.10). Tramite la promozione di progetti, la Confederazione può sostenere provvedimenti di promozione della formazione e della formazione professionale continua dei disabili (art. 55 LFPr), come ad esempio il progetto "Compensazione degli svantaggi per persone con handicap nella formazione professionale". Il rapporto finale pubblicato nel 2013 in tre lingue può essere acquistato presso il Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) e include anche un PDF accessibile per i portatori di handicap visivo. Il rapporto propone alcuni provvedimenti per compensare gli svantaggi dei disabili presentando anche esempi pratici. Le persone in formazione interessate hanno il diritto, sancito dalla legge, di richiedere tali provvedimenti. È inoltre previsto l'adeguamento dei processi formativi e delle procedure di qualificazione. Alla luce di queste considerazioni e nell'ambito delle sue competenze al momento il Consiglio federale non ritiene necessario alcun intervento.

Risposta del Consiglio federale.