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14.4134 · Mozione · 2014-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento le basi legali per l'istituzione di un registro dei certificati di formazione, che andrà collegato al registro degli assegni familiari già in uso. L'obiettivo è di eliminare processi burocratici inutili e dispendiosi e prevenire gli abusi grazie alla trasmissione elettronica dei dati. Le istituzioni di formazione (scuole professionali, scuole medie superiori e scuole universitarie) notificheranno automaticamente al registro gli aventi diritto. Occorre inoltre esaminare in che misura altre assicurazioni sociali che finanziano contributi di formazione potranno avere accesso al registro (in particolare AVS, secondo pilastro, AI e assicurazioni contro gli infortuni).

Begründung

I beneficiari di assegni di formazione devono fornire, semestralmente o annualmente, la prova che stanno seguendo una formazione. A questo scopo, i centri di formazione rilasciano agli studenti o apprendisti un certificato, che uno dei genitori inoltra al proprio datore di lavoro, il quale a sua volta lo trasmette alla competente cassa di compensazione per assegni familiari. Questo iter è gravoso, richiede molteplici interazioni e comporta oneri molto ingenti per i datori di lavoro e gli organi esecutivi competenti.

Il registro degli assegni familiari istituito nel 2011 costituisce la base necessaria per l'alimentazione di un registro dei certificati di formazione. I centri di formazione trasmetteranno i dati in forma elettronica direttamente all'Ufficio centrale di compensazione (UCC), che li confronterà con quelli del registro degli assegni familiari e inoltrerà automaticamente le informazioni ai competenti organi esecutivi.

Con una spesa iniziale relativamente contenuta si potranno ridurre durevolmente i gravosi iter burocratici che incombono a cittadini e datori di lavoro. A medio termine l'onere diminuirà presumibilmente anche per gli organi notificanti.

Il registro consentirebbe anche ad altre assicurazioni sociali di ottimizzare i loro processi, il che snellirebbe la burocrazia per i cittadini e i datori di lavoro. Permetterebbe inoltre di contrastare più efficacemente gli abusi anche in quegli ambiti, poiché l'interruzione di una formazione sarebbe individuata rapidamente e si potrebbe dunque impedire la riscossione indebita di prestazioni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli articoli 28, 31 e 43 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) prevedono un obbligo d'informare e di collaborare per gli assicurati, che sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie affinché i competenti organi esecutivi possano accertare, stabilire e verificare il diritto a prestazioni assicurative. Di conseguenza, nell'ambito degli assegni familiari, i genitori aventi diritto ad assegni di formazione devono fornire regolarmente alle casse di compensazione per assegni familiari (CAF) i certificati di formazione, di norma tramite il datore di lavoro.

Quanto chiesto dall'autore della mozione, ossia l'introduzione per le istituzioni di formazione dell'obbligo legale di trasmettere in forma elettronica a un registro le prove della formazione, comporterebbe un sostanziale cambiamento di sistema nell'esecuzione delle assicurazioni sociali. L'obbligo della prova passerebbe dagli assicurati a terzi esclusivamente per quanto concerne i certificati di formazione. Inoltre vi sarebbero seri problemi a livello di attuazione pratica.

Tra le formazioni riconosciute secondo gli articoli 49bis e 49ter dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) non rientrano infatti soltanto quelle proposte da istituzioni di formazione in senso stretto in Svizzera, ma in parte anche praticantati, corsi linguistici e formazioni all'estero. Solo in Svizzera esistono oltre mille istituzioni di formazione tra livello secondario II e terziario (scuole professionali, scuole medie superiori, scuole universitarie, ecc.), cui si aggiungono numerosi altri tipi di formazione (p. es. corsi in scuole di lingue o praticantati in strutture di custodia collettiva diurna). Considerati l'elevato numero di offerte e l'instabilità sul mercato della formazione, già il semplice fatto d'individuare le istituzioni e gli organizzatori di formazione soggetti all'obbligo di notifica implicherebbe notevoli difficoltà. Inoltre, occorrerebbe prevedere eccezioni per i piccoli organizzatori di formazione e alternative all'obbligo di notifica elettronica per le formazioni all'estero.

Il rispetto di quest'obbligo è un elemento indispensabile se si vuole garantire la qualità di un registro. In caso di notifica tardiva da parte di un'istituzione di formazione, gli assicurati correrebbero il rischio di non vedersi versare gli assegni di formazione per un certo periodo a causa dell'inadempienza dell'istituzione.

Infine, le esperienze maturate in passato (p. es. nell'ambito degli assegni familiari) mostrano che l'allestimento e la gestione di un tale registro generano costi ingenti, che andrebbero principalmente a carico della Confederazione. Le istituzioni di formazione dovrebbero inoltre essere collegate a una rete informatica nazionale e i nuovi obblighi causerebbero loro un onere amministrativo supplementare non trascurabile.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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