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14.4135 · Postulato · 2014-12-10

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a commissionare uno studio che analizzi dettagliatamente in quale misura il collegio governativo tenga conto delle risposte presentate nell'ambito della procedura di consultazione.

Begründung

In Svizzera la procedura di consultazione è un importante pilastro del processo di legislazione democratico, poiché permette agli ambienti interessati di prendere posizione sulle modifiche legislative previste (siano esse a livello di legge o di ordinanza) o su nuovi atti normativi, di spiegare i propri interessi e presentare proposte. Garantisce inoltre che tutti i pareri sulla tematica in questione siano raccolti per tempo, consentendo così nei dibattiti parlamentari di trovare un maggior consenso e di minimizzare il pericolo di referendum. In generale si ritiene che, quando elabora progetti di legge, il Consiglio federale non tenga conto dei pareri espressi dai partecipanti alle consultazioni o lo faccia solo limitatamente. La procedura di consultazione fa parte del processo legislativo. L'analisi chiesta è quindi indispensabile per:1. conservare la fiducia nei confronti del Consiglio federale;2. continuare a motivare i partecipanti a presentare il proprio parere per tempo;3. evitare di sminuire il processo democratico di formazione delle opinioni;4. strutturare in modo efficiente il processo legislativo;5. eludere tempestivamente il pericolo di un referendum.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'importanza della procedura di consultazione nel processo di legislazione svizzero a livello federale è indubbia. Il Consiglio federale ritiene altresì di avere finora sempre tenuto nella debita considerazione i pareri pervenuti nell'ambito delle varie procedure di consultazione.Non corrisponde al vero il fatto che il Consiglio federale non tenga conto, o ne tenga conto soltanto con riserva, delle opinioni e delle richieste dei partecipanti alle consultazioni. È vero il contrario: esso prende molto sul serio i pareri espressi in procedura di consultazione, tanto che gli adeguamenti degli avamprogetti in virtù dei risultati della consultazione costituiscono la normalità. Nel caso dei disegni di legge il Consiglio federale spiega nei propri messaggi in che misura ha tenuto conto delle obiezioni e delle richieste giunte nell'ambito della procedura di consultazione. E poi già successo anche che il Consiglio federale rinunci a un disegno in ragione del risultato della consultazione, come è ad esempio successo con il disegno di legge sulla cosiddetta penalizzazione del matrimonio (consultazione sulla modifica della LF sull'imposta federale diretta riguardante la "equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie"; FF 2012 7093).La scienza conferma che, in linea di massima, gli argomenti addotti nell'ambito della procedura di consultazione trovano ascolto (cfr. Marcel Kägi, Die Rolle von Argumenten im Vernehmlassungsverfahren; LeGes 2011/2; pag. 161 segg.; in partic. n. 5.; Martin Senti/Martina Schläpfer, Die Wirksamkeit von Vernehmlassungseingaben; LeGes 2004/2; pag. 59). Sarebbe indubbiamente possibile approfondire queste risultanze includendo un maggior numero di casi esemplificativi e utilizzando un metodo più rigoroso. C'è tuttavia da chiedersi se l'onere necessario porterebbe un effettivo valore aggiunto.Nella sua valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive del 9 giugno 2011 (FF 2012 2031) il Controllo parlamentare dell'amministrazione non ha, del resto, rilevato che i pareri dei partecipanti alle consultazioni in generale non fossero considerati abbastanza. Praticamente tutti gli attori politici che oggi partecipano alle consultazioni sono passati a pubblicare i propri pareri elettronicamente e a portarli al pubblico mediante comunicati stampa; osservano molto attentamente se e in che misura si tiene conto delle loro richieste e, a tale scopo, si coordinano tra loro.Con la revisione parziale della legge sulla consultazione, approvata il 26 settembre 2014 (FF 2014 6249) si è insistito ancora maggiormente sul fatto che i risultati della consultazione debbano essere trasparenti e resi di dominio pubblico. Già la legge vigente prevede che il rapporto sui risultati informi sui pareri pervenuti e ne riassuma i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza sulla consultazione; RS 172.061.1). La modifica della LCo e i relativi adeguamenti delle ordinanze viene ulteriormente rafforzato questo obbligo, che vale per tutti i servizi impegnati nello svolgimento di procedure di consultazione. Vengono così eliminati i difetti, constatati dal CPA e dal CdG, nella trasparenza dei risultati della consultazione.Considerate le ragioni di cui sopra, il Consiglio federale giunge alla conclusione che al momento attuale non abbia alcun senso svolgere un'analisi retroattiva.