14.4143 · Interpellanza · 2014-12-10
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:
1. Come intende risolvere il problema delle particelle contaminate da mercurio che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg terreno?
2. Ritiene che i proprietari fondiari, che non hanno colpe per l'inquinamento dei loro terreni, debbano farsi carico delle conseguenze negative di una relativa iscrizione al catasto?
3. Quali possibilità vede per fare in modo che le particelle che presentano un tenore di mercurio compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg terreno non debbano essere iscritte al catasto?
4. I proprietari fondiari possono eventualmente intentare un'azione civile contro i responsabili dell'inquinamento da mercurio?
Begründung
L'Alto Vallese è colpito da un grave inquinamento da mercurio. Per decenni l'azienda chimica Lonza ha sversato mercurio in un canale, i cui sedimenti, altamente contaminati, sono stati trasferiti su particelle adiacenti senza che la popolazione fosse stata informata della pericolosità del materiale. Il materiale contaminato da mercurio è però stato usato anche per effettuare riempimenti e lavori simili. Di conseguenza, si registrano concentrazioni elevate di mercurio (75 mg Hg/kg terreno) per esempio nel centro di Visp e lontano dal canale.
Un suolo i cui valori di mercurio sono inferiori a 0,5 mg Hg/kg terreno non è considerato contaminato. Inoltre, il Consiglio federale è in procinto di abbassare il valore di risanamento da 5 a 2 mg Hg/kg terreno, una decisione da accogliere con favore. Sono le particelle che presentano valori compresi tra 0,5 e 2 mg Hg/kg terreno a porre problemi. Secondo la legislazione vigente queste non devono essere risanate. Restano tuttavia iscritte in un catasto dei siti inquinati. Ciò comporta tutta una serie di conseguenze: un fondo iscritto nel catasto può essere alienato soltanto con l'autorizzazione dell'autorità competente. Senza l'accordo delle autorità, non si può nemmeno effettuare una parcellizzazione. Inoltre, il fatto che un terreno sia iscritto in un catasto di questo genere costituisce un danno economico rilevante e riduce considerevolmente il valore del bene immobile. Questo danno non deve ripercuotersi sui proprietari, che non hanno colpe per l'inquinamento da mercurio dei loro terreni. Occorre trovare una soluzione, affinché i beni immobili che presentano un inquinamento tra 0,5 e 2 mg Hg/kg terreno non siano iscritti in un catasto o vengano anch'essi risanati.
Stellungnahme des Bundesrates
L'interesse generale del Consiglio federale è che, nel quadro della gestione dei siti contaminati in Svizzera, anche i terreni inquinati da mercurio nel cantone del Vallese vengano risanati nei casi in cui, secondo la legislazione sulla protezione dell'ambiente, costituiscono un pericolo per l'uomo e l'ambiente. A tale scopo la Confederazione collabora attivamente con il cantone del Vallese, responsabile per l'attuazione. Con l'entrata in vigore della revisione dell'ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (ordinanza sui siti contaminati, OSiti; RS 814.680), attualmente in corso, gli orti e i giardini privati come pure i parchi giochi che presentano concentrazioni superiori a 2 mg Hg/kg dovranno essere risanati.
1. I suoli che presentano un inquinamento compreso tra 0,5 e 2 mg Hg/kg non costituiscono un pericolo per l'uomo e l'ambiente e non necessitano quindi di ulteriori misure. Tuttavia, trattandosi di siti inquinati, devono essere iscritti al relativo catasto.
2. La legislazione in materia di protezione dell'ambiente, quindi il diritto pubblico, disciplina la questione dell'onere delle spese dei provvedimenti d'indagine, di sorveglianza e di risanamento necessari per garantire la protezione dell'uomo e dell'ambiente. Le spese per provvedimenti aggiuntivi o le richieste di indennizzo possono in linea di principio essere fatte valere con gli strumenti previsti dal diritto privato o civile.
3. L'ordinanza sui siti contaminati stabilisce che in tutta la Svizzera i siti inquinati devono essere iscritti al relativo catasto (art. 5 OSiti). L'iscrizione dei suoli inquinati - che sono dunque da considerare siti inquinati - avviene secondo le modalità pratiche illustrate nell'aiuto all'esecuzione sulla compilazione del catasto dei siti inquinati ("Erstellung des Katasters der belasteten Standorte", UFAM, 2001; disponibile in tedesco e francese) e, in caso di superamento dei valori limite per il materiale di scavo e di sgombero, secondo l'allegato 3 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (RS 814.600). Per il mercurio il valore limite è di 0,5 mg/kg Hg. Lo scopo generale dell'iscrizione al catasto è garantire che lo stato di contaminazione di un sito rimanga un'informazione di pubblico dominio, e che quindi nessuno si trovi ad acquistare un terreno inquinato a sua insaputa o trasferisca involontariamente materiale contaminato su aree pulite. Per i motivi illustrati, il Consiglio federale ritiene quindi che su questo punto non vi siano margini di manovra.
4. Come indicato nella risposta alla seconda domanda, i proprietari fondiari sono liberi di adire le vie civili per ottenere risarcimenti.
Risposta del Consiglio federale.