Lotta al contrabbando di sigarette, alla fabbricazione illegale e alla falsificazione di prodotti del tabacco. Sistema di controllo indipendente
14.4145 · Interpellanza · 2014-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Non ritiene che, contrariamente al numero 4 della sua risposta del 21 maggio 2014 all'interpellanza Diener Lenz 14.3062, le esigenze poste dall'articolo 15 della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la limitazione del consumo di tabacco non vengano ancora adempiute nella legislazione svizzera in vigore per quanto concerne la lotta al contrabbando di sigarette, la fabbricazione illegale e la falsificazione di prodotti del tabacco? Come intende soddisfare le condizioni di ratifica della convenzione dell'OMS sul tabacco, sottoscritta dalla Svizzera il 25 giugno 2004?
2. Come valuta le conclusioni dei professori Krista Nadakavukaren Schefer e Mark Pieth nella loro perizia del 6 giugno 2014 sulla necessità di impedire il commercio illecito di prodotti del tabacco ("Den unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen unterbinden"), secondo cui la Svizzera, per rispettare la regolamentazione di diritto internazionale, non può delegare all'industria del tabacco il compito di controllare se tali prodotti sono autentici e sono stati imposti?
3. In occasione dell'ora delle domande del 15 settembre 2014, il consigliere federale Alain Berset, nella sua risposta alla domanda Feller 14.5319, ha proposto di esaminare se la regolamentazione relativa a un sistema di tracciabilità indipendente possa essere inserita nella legge sui prodotti del tabacco anziché nella legge sull'imposizione del tabacco. Questo esame è stato fatto? Con quali risultati?
4. Qualora non fosse possibile inserire la regolamentazione nella legge sui prodotti del tabacco, in che modo e con quale procedura sarebbero integrate queste norme nella legge sull'imposizione del tabacco?
Begründung
La procedura di consultazione relativa alla nuova legge sui prodotti del tabacco è terminata il 12 settembre 2014. Le dichiarazioni delle associazioni e dei media fanno presagire risultati molto controversi. Diversi partecipanti alla consultazione sottolineano la necessità di ancorare nella legge sui prodotti del tabacco l'acquisto di un sistema di tracciabilità indipendente dall'industria del tabacco, come richiesto e/o prescritto dall'OMS e dall'UE. Nell'avamprogetto posto in consultazione dal Consiglio federale tale questione non è stata trattata. Di conseguenza è importante sapere qual è la posizione del Consiglio federale in merito, quale necessità di intervento constata e come intende agire.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Già in occasione della decisione del Consiglio federale del 18 maggio 2004 sulla firma della convenzione quadro dell'OMS per la limitazione del consumo di tabacco (Framework Convention on Tobacco Control; FCTC) era chiaro che nell'ambito della legislazione in materia di imposizione del tabacco non è necessario adeguare le basi legali. Le condizioni dell'articolo 15 della convenzione (commercio illecito dei prodotti del tabacco) erano già allora soddisfatte e lo sono tuttora. Un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco non è quindi indispensabile. Questo è stato specificato solo nel protocollo dell'OMS sul commercio illecito dei prodotti del tabacco, approvato il 12 novembre 2012. Tale protocollo non è ancora entrato in vigore né è stato sottoscritto dalla Svizzera. Pertanto, in questa sede il Consiglio federale riconferma la sua risposta all'interpellanza Diener Lenz 14.3062, "La legge sui prodotti del tabacco come base per la lotta al contrabbando e alla contraffazione", del'11 marzo 2014.
2. Il controllo per determinare se i prodotti del tabacco sono imposti correttamente o meno compete all'Amministrazione federale delle dogane (AFD), che si occupa dell'esecuzione della legge sull'imposizione del tabacco. In linea di massima l'AFD decide quali mezzi sono necessari e appropriati all'attività di controllo nonché esamina l'autenticità dei prodotti nel quadro delle domande per la protezione dei marchi o nei casi di contrabbando (accertamento della provenienza). Non si limita dunque a delegare ciò esclusivamente all'industria del tabacco. Tuttavia, per esprimere un giudizio esaustivo l'AFD necessita delle informazioni sul prodotto del titolare del marchio. Anche in questo punto, il Consiglio federale non condivide le conclusioni della perizia summenzionata.
3./4. La legge sull'imposizione del tabacco e la relativa esecuzione hanno come obiettivo la riscossione possibilmente completa dell'imposta e la prevenzione del contrabbando. È opportuno che le regolamentazioni sui sistemi informatici volte a promuovere questo obiettivo siano ancorate nella legge sull'imposizione del tabacco, anch'essa in corso di revisione. Come già esposto nella risposta all'interpellanza 14.3062, l'UE introdurrà un sistema di tracciabilità sulla base della nuova direttiva sui prodotti del tabacco (2014/40/UE). Per la determinazione delle disposizioni tecniche d'esecuzione, la Commissione europea sta esaminando le soluzioni esistenti. Entro la prima metà del 2015 seguiranno informazioni su questa procedura. Perciò, prima di adottare eventuali misure in Svizzera è imperativo attendere gli sviluppi e l'attuazione all'interno dell'UE. Una soluzione ad hoc per la Svizzera non è opportuna, visti i collegamenti commerciali a livello internazionale, né rientra nell'obiettivo dell'OMS.
Risposta del Consiglio federale.