14.4150 · Postulato · 2014-12-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare le possibilità di sancire nella legge sul diritto d'autore (LDA) la rimunerazione in caso di prestito di un esemplare analogico o digitale di un'opera. Nel contesto della prassi di digitalizzazione in rapida evoluzione occorre illustrare le normative applicate in altri Paesi e i presupposti necessari per creare, nel quadro della prossima revisione della LDA, le basi legali per tale rimunerazione, nonché i vantaggi che ne trarrebbero gli autori e le biblioteche. In particolare vanno pure esposte le conseguenze finanziarie per le biblioteche.
Begründung
Il libero accesso ai libri, sia digitali che cartacei, nelle biblioteche è fondamentale per la trasmissione dei contenuti. La sempre maggiore digitalizzazione contribuisce ad ampliare ancor più questa offerta e a moltiplicare l'accessibilità delle opere. L'ente pubblico finanzia l'infrastruttura, i progetti di digitalizzazione, eccetera. Finora gli autori delle opere che le biblioteche rendono (più volte) accessibili non sono indennizzati. Contrariamente alla maggior parte degli altri Paesi europei, la Svizzera non ha ancora sancito in una legge la rimunerazione per l'utilizzo ossia il diritto di prestito.
Nel 1992 l'Unione europea ha emanato una direttiva concernente il diritto di noleggio e di prestito per opere stampate, mentre la Svizzera ha rinunciato a introdurre il diritto di prestito nel quadro della revisione del 1992 della legge sul diritto d'autore.
Nel frattempo la direttiva europea è stata attuata in 23 Stati (tra cui Germania, Francia, Austria e Liechtenstein). Grazie ad essa gli autori svizzeri ricevono una rimunerazione per il prestito delle loro opere in altri Paesi, mentre in Svizzera non ottengono alcun indennizzo.
La rapida evoluzione della digitalizzazione rende urgente l'introduzione di una normativa sul diritto d'autore, poiché gli autori devono essere rimunerati adeguatamente per il prestito analogico e digitale delle loro opere. Dato che la Svizzera non ha ancora disciplinato la questione, la prevista revisione del diritto d'autore offre l'opportunità di introdurre una normativa completa e adeguata alle sfide del futuro. Il diritto di prestito analogico e digitale deve essere considerato nel quadro del progetto di revisione parziale della LDA, che il Consiglio federale intende porre in consultazione entro la fine del 2015. Il Consiglio federale è pure incaricato di illustrare le conseguenze finanziarie per le biblioteche e le possibili soluzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.