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14.4156 · Mozione · 2014-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Al fine di ridurre gli ostacoli logistici e finanziari che incontrano le PMI operanti nel settore della macellazione, il Consiglio federale è incaricato di:

1. autorizzare al controllo degli animali da macello altre figure professionali oltre ai veterinari ufficiali (art. 55 e 56), analogamente al regolamento (CE) n. 854/2004;

2. limitare gli emolumenti di base riscossi dai cantoni per ogni visita al macello ad un solo importo forfettario per giorno di macellazione (art. 63 cpv. 3 OMCC).

Begründung

Nell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190) sono disciplinate anche le condizioni quadro per il controllo delle carni e degli animali da macello (detto anche controllo degli animali vivi) prescritto per ragioni di sicurezza alimentare. L'OMCC fissa inoltre gli emolumenti per visita al macello sotto forma di importi forfettari massimi, e gli emolumenti per i controlli di ogni singola specie animale, sotto forma di margine di oscillazione.

1. Mentre il controllo giornaliero delle mezzene appese e delle frattaglie è generalmente eseguito in una volta sola, il controllo del bestiame vivo spesso pone notevoli difficoltà logistiche. Queste sono dovute soprattutto al fatto che, per svariati motivi (come la posizione al centro del paese, la mancanza di spazio, ecc.), le PMI del settore non hanno la possibilità di stabulare gli animali da macello. La consegna del bestiame dalle varie aziende di provenienza al macello è quindi effettuata in tempi diversi e di conseguenza la presenza del veterinario ufficiale di turno è richiesta più volte nell'arco della giornata. I ritmi di lavoro, inoltre, possono essere molto serrati, dato che spesso il veterinario deve occuparsi di più aziende di macellazione contemporaneamente. Questo si ripercuote anche sui macelli interessati, che vedono sovente limitata la loro flessibilità e la loro capacità produttiva a breve termine. Dando uno sguardo oltre confine, emerge che nei Paesi dell'UE (regolamento n. 854/2004, allegato I), il veterinario ufficiale non è necessariamente obbligato a essere presente al momento della consegna del bestiame ai macelli che sono stati sottoposti a un'analisi del rischio. Questo è possibile solo se il veterinario ufficiale si accerta regolarmente che l'assistente specializzato ufficiale, qualificato a svolgere la funzione di controllo conformemente alle disposizioni regolamentari, adempia correttamente i compiti che gli sono stati assegnati. Nonostante si continui a perseguire l'equivalenza con l'UE, di fatto in Svizzera questa possibilità non è più data da quando nel 2007 la figura del controllore delle carni senza titolo di veterinario è stata sostituita da quella dell'assistente specializzato ufficiale. Questo perché il compito di dirigere e svolgere il controllo degli animali da macello e delle carni spetta esclusivamente ai veterinari ufficiali (art. 56 OMCC). Nel loro lavoro, i veterinari si occupano sempre più di animali di piccola taglia e sempre meno di animali di grossa taglia. È anche per questo motivo che diventa sempre più difficile reclutarli per attività ufficiali nell'ambito della macellazione, il che logicamente ha ripercussioni negative sulle prospettive dei macelli. Ai sensi dell'articolo 57 capoverso 1b OMCC gli assistenti specializzati ufficiali possono procedere ad un primo controllo degli animali in occasione del controllo degli animali da macello. Nella prassi odierna, tuttavia, questo non avviene in tutti i controlli, come invece sarebbe necessario.

2. Inoltre, i macelli che chiedono la presenza del veterinario ufficiale più volte nello stesso giorno sono ancora più svantaggiati sul piano finanziario. Per questi macelli, infatti, l'importo forfettario per visita al macello è computato più volte, cioè una volta per ogni visita del veterinario. Per le imprese con una bassa frequenza di macellazione, spesso situate in zone periferiche, questo comporta un aumento spropositato dei costi di controllo per specie animale e l'impossibilità di competere ad armi pari con aziende più grandi o meglio attrezzate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC, RS 817.190), il controllo delle carni nei macelli è compito dei veterinari ufficiali. Tale controllo riguarda sia gli animali da macello sia le carni (art. 56 OMCC). Al momento della consegna degli animali al macello la presenza del veterinario ufficiale non è obbligatoria, visto che il controllo deve avere luogo entro 24 ore dall'arrivo degli animali (art. 27 cpv. 3 OMCC). Il veterinario ufficiale non deve nemmeno svolgere personalmente tutti i controlli sugli animali da macello, ma è coadiuvato dagli assistenti specializzati ufficiali (art. 57 cpv. 1 OMCC). Se ha già controllato gli animali da macello nell'azienda di provenienza e ha già comunicato i risultati del controllo agli assistenti specializzati ufficiali nello stabilimento, il veterinario ufficiale non deve essere presente prima della macellazione. Gli assistenti specializzati ufficiali possono infatti effettuare i controlli necessari (art. 57 cpv. 1 lett. b OMCC), come avviene anche nell'UE (allegato I sezione III capo II punto 2 del regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004; regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30 aprile 2004, pag. 206). Né la legislazione svizzera né quella europea prevedono un trasferimento generale e completo della funzione ufficiale di controllo degli animali da macello a veterinari non appositamente formati o agli assistenti specializzati. La legislazione svizzera corrisponde dunque a quella dell'UE. Infatti, nell'allegato 11 appendice 6 dell'Accordo bilaterale sull'agricoltura tra la Svizzera e l'UE (RS 0.916.026.81) le disposizioni dell'OMCC e quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 sono riconosciute equivalenti.

Il controllo degli animali da macello è un fattore molto importante per la sicurezza alimentare ed è subordinato per certi aspetti al diritto in materia di epizoozie e alla protezione degli animali. La padronanza di questa materia molto complessa e differenziata richiede, oltre a una formazione veterinaria di base, anche un perfezionamento completo come veterinario ufficiale conformemente all'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico (RS 916.402). La responsabilità per le decisioni che riguardano il controllo delle carni spetta perciò sempre al veterinario ufficiale competente.

Il Consiglio federale è consapevole che le disposizioni legali sono più semplici da attuare nelle grandi aziende, che hanno capacità sufficienti per ricoverare adeguatamente gli animali da macello in recinti di attesa, che nelle aziende più piccole, che non sempre dispongono di queste infrastrutture. Tuttavia, è convinto che, in collaborazione con l'ufficio veterinario cantonale competente, anche per le aziende con spazi limitati si possano trovare soluzioni praticabili che consentano di evitare la suddivisione in più tappe delle visite.

2. Secondo l'articolo 45 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) l'ispezione delle carni e degli animali da macello è soggetta a emolumenti nella misura in cui serva allo scopo della legge. L'articolo 63 capoverso 1 OMCC prevede che i cantoni stabiliscano gli emolumenti in funzione del lavoro necessario per il controllo ed entro i limiti sanciti dall'articolo 63 capoverso 2 OMCC. Secondo l'articolo 63 capoverso 3 OMCC i cantoni possono fissare inoltre un emolumento di base di al massimo 20 franchi per ogni visita del macello. Spetta dunque ai cantoni decidere se utilizzare o meno l'importo massimo dell'emolumento di base di 20 franchi per ogni visita del macello. Nel complesso gli emolumenti per il controllo degli animali da macello e delle carni devono essere calcolati in funzione del lavoro necessario ai cantoni per controllare le derrate alimentari. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene corretto che siano i cantoni a stabilire gli emolumenti, nel quadro dei limiti previsti dalle disposizioni federali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.