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Situazione giuridica delle persone LGBTI in Svizzera. Criticità segnalate dal rapporto ECRI

14.4159 · Interpellanza · 2014-12-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Cosa intende fare per migliorare la situazione giuridica delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (LGBTI) come previsto dalla Costituzione federale e con particolare attenzione alle criticità segnalate dal rapporto ECRI?

2. Cosa intende fare per eliminare gli svantaggi giuridici delle unioni registrate nei confronti delle coppe sposate, in particolare in caso di adozione o quando uno dei partner è straniero?

3. Cosa intende fare contro i provvedimenti medici (che possono comprendere la sterilizzazione) tuttora richiesti per il cambiamento del nome e dello stato civile dei transessuali?

4. Come intende gestire in futuro la non inequivocabile giurisprudenza in materia di parità sul posto di lavoro? L'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo non ha il mandato esplicito di impegnarsi anche per le persone LGBTI. Gli sarà conferito?

5. Cosa intende fare contro la discriminazione degli omosessuali e dei transessuali nel settore della scuola e della formazione?

Begründung

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha pubblicato il suo rapporto sulla Svizzera. Il rapporto rileva incoraggianti miglioramenti, ma non manca di segnalare che, soprattutto per quanto riguarda i diritti delle persone LGBTI, permangono gravi lacune. Diverse associazioni LGBTI svizzere chiedono una rapida attuazione delle raccomandazioni formulate in proposito e auspicano in particolare che sia svolto uno studio di base sulle condizioni di vita delle persone LGBTI nel nostro Paese. Un tale studio fornirebbe infatti dati indispensabili per la rilevazione delle discriminazioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Contestualmente all'adempimento del postulato Naef 12.3543, "Rapporto sul diritto in materia di protezione dalla discriminazione", il Consiglio federale esaminerà anche la situazione giuridica delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuate (LGBTI) secondo il diritto federale vigente (cfr. anche interpellanza Rossini 13.4229, "Persone LGBTI. Pari opportunità in materia di salute"). La discussione sarà basata sullo studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) concernente l'accesso alla giustizia in caso di discriminazioni. I risultati dello studio, commissionato dall'Ufficio federale di giustizia, dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) , dall'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità e dal Servizio per la lotta al razzismo, sono attesi per fine luglio 2015. Nelle sue conclusioni, il Consiglio federale prenderà in considerazione anche le criticità segnalate dal rapporto ECRI.

2. Le disposizioni pertinenti (art. 28 LUD e art. 45 cpv. 3 LDIP) sono frutto di decisioni del legislatore. La loro revisione compete quindi solo al Parlamento. Nel messaggio concernente la revisione del diritto di adozione, approvato il 28 novembre 2014, il Consiglio federale ha proposto di estendere il diritto di adottare figliastri anche a coppie omosessuali (in adempimento del mandato conferitogli dal Parlamento in relazione alla mozione della CAG-S 11.4046, "Diritto in materia di adozione. Pari opportunità per tutte le famiglie").

3. Secondo le raccomandazioni della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (cfr. parere n. 20/2012 "Prassi in materia di varianti dello sviluppo sessuale. Aspetti etici dell'approccio 'all'intersessualità'"), l'indicazione del sesso negli atti di stato civile deve poter essere modificata senza ostacoli burocratici. Questo parere è in linea con la Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membro sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Per altro l'Ufficio federale dello stato civile ha emanato, su incarico del Consiglio federale, una comunicazione ufficiale all'attenzione degli uffici dello stato civile, la quale concerne esclusivamente la modifica di dati anagrafici in caso di intersessualità. In relazione al postulato Naef 12.3543 (cfr. risposta 1), dovrà essere valutato se, e in caso positivo, come estendere le direttive in esso contenute anche alla transessualità.

Per quanto concerne la transessualità l'UFSC ha inoltre esaminato, alla luce delle recenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa, la condizione di irreversibilità del cambiamento di sesso avallata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e si è detto contrario all'obbligo per i transessuali di sottoporsi a interventi chirurgici irreversibili (sterilizzazione, ricostruzione degli organi genitali) quale requisito per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e la relativa rettifica nel registro di stato civile.

4. Il Tribunale federale non ha ancora avuto occasione di stabilire esplicitamente se il divieto di discriminazione per ragioni di sesso sancito dalla legge federale sulla parità dei sessi (art. 3 LPar) sia applicabile anche alle discriminazioni dovute all'identità di genere o all'orientamento sessuale. Tuttavia il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che, in svariate occasioni, le autorità cantonali di conciliazione competenti in materia hanno ritenuto che le discriminazioni fondate sull'identità di genere costituissero una violazione ai sensi della LPar (cfr. in particolare nella banca dati www.gleichstellungsgesetz.ch le sintesi dei seguenti casi: Zurigo, casi 165/2008 e 226/2011, Turgovia, caso 17/2009).

In effetti, l'UFU non ha il mandato esplicito di difendere anche i diritti delle persone LGBTI. Tuttavia, nel quadro delle competenze conferitegli dall'articolo 16 LPar, informa la collettività e gli ambienti professionali sulla protezione offerta dalla legge alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (cfr. soprattutto la risposta a una FAQ sull'argomento, disponibile sul sito dell'UFU www.parita-svizzera.ch). Inoltre, gli aiuti finanziari erogati dall'UFU in favore di progetti dal carattere innovativo, orientati alla pratica e con un impatto a lungo termine sulla realizzazione della parità nella vita professionale (art. 14 LPar), possono essere destinati anche a progetti promossi da associazioni che difendono i diritti delle persone LGBTI. L'UFU finanzia, ad esempio, il progetto Trans-Fair condotto dalla Transgender Network Switzerland, che mira a fare il punto della situazione sulla vita professionale delle persone transessuali.

Nel 2014, il CSDU ha pubblicato uno studio, commissionato dal Dipartimento federale degli affari esteri e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sull'"istituzionalizzazione" del tema delle persone LGBTI in Svizzera. Lo studio rivela se e in che misura le esigenze delle minoranze sessuali vengono trattate in Svizzera e quali sono le autorità e gli organismi pubblici preposti. Questo studio, unitamente a quello di cui alla risposta 1, permetterà al Consiglio federale di individuare eventuali lacune nella protezione dalle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e di prendere i dovuti provvedimenti.

5. Il 1° dicembre 2010 il consigliere federale Didier Burkhalter ha presentato alla stampa e al pubblico il "Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 2011-2017". Uno degli assi di intervento definiti nel programma è rivolto a tutte le persone che vivono in Svizzera; il suo primo obiettivo generale è sensibilizzare (pag. 77): "Le persone in Svizzera sono informate e capaci di difendere i loro diritti in materia di sessualità". Questo vale espressamente anche per gli adolescenti. Secondo il Consiglio federale, l'educazione sessuale a scuola è indispensabile e deve consistere nella trasmissione adeguata all'età e al livello scolastico di informazioni e competenze di base finalizzate alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e alla promozione dello sviluppo dell'identità sessuale.

Il settore scolastico rientra nella sfera di competenze dei cantoni. Nel 2014, in due programmi di insegnamento linguistico-regionali per la scuola dell'obbligo (il quadro di riferimento per l'educazione sessuale nella Svizzera romanda e il piano di studio 21) sono state incluse anche tematiche quali l'orientamento sessuale, il rispetto, l'uguaglianza e la parità di diritti. Nel suo messaggio del 28 novembre 2014, Il Consiglio federale ha proposto di respingere l'iniziativa popolare "Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare" citata nel rapporto ECRI senza presentare un controprogetto.

Per quanto concerne il settore della formazione professionale, la Confederazione si limita a stabilire le condizioni quadro legali e a stanziare contributi a favore di progetti per gruppi sfavoriti e di provvedimenti per integrare nella formazione professionale giovani con difficoltà sociali (art. 55 LFPr). Attuazione e organizzazione competono invece ai cantoni. In concreto, la scuola professionale ha il compito di promuovere lo sviluppo della personalità e delle competenze sociali degli apprendisti (art. 21 cpv. 2 lett. a LFPr): l'aspetto "identità e socializzazione", incluso nel programma per l'insegnamento della cultura generale nelle scuole professionali, contribuisce alla formazione della personalità e alla tolleranza. La sessualità è una delle tematiche d'insegnamento proposte.

Risposta del Consiglio federale.