14.417 · Iniziativa parlamentare · 2014-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Ausgangslage
Comunicato stampa della commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati dei 22.03.2016
Con 10 voti contro 0 e 3 astensioni la Commissione ha deciso di sottoporre al Consiglio degli Stati il proprio progetto relativo alla Iv. Pa. Correttivi da apportare al finanziamento delle cure (14.417 Egerszegi-Obrist). Con la proposta modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) le attuali differenti regole cantonali verrebbero armonizzate come segue: il Cantone di domicilio è tenuto ad assumere i costi residui delle cure della persona che è ricoverata in una casa di cura o è curata ambulatorialmente in un altro Cantone. Con questa soluzione, che si rifà al modello delle prestazioni complementari ed è già praticata da un'esigua maggioranza di Cantoni, la Commissione vuole garantire la certezza del diritto e facilitare una pianificazione intercantonale delle case di cura. Durante la consultazione, del cui esito la Commissione ha preso atto, questo nuovo disciplinamento è stato accolto per lo più favorevolmente.1 La Commissione ha discusso diversi aspetti emersi durante la consultazione, mantenendo tuttavia invariato il suo progetto. Spetta ora al Consiglio federale esprimere il suo parere sul progetto che verrà verosimilmente trattato nel Plenum durante la sessione autunnale 2016.
Comunicato stampa del Consiglio federale del 03.06.2016
Le spese per il trattamento in una casa di cura sono sostenute per una determinata parte dall'assicurazione malattie e dal paziente stesso, mentre i costi non ancora coperti sono assunti dal Cantone di domicilio. In futuro, qualora il paziente sia assistito in una casa di cura situata in un altro Cantone, sarà il Cantone in cui risiedeva in precedenza a farsi carico di questo finanziamento residuo. Il Consiglio federale sostiene la relativa modifica di legge nella forma proposta dalla commissione parlamentare competente.
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Nella legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure occorre assicurare che:
1. venga disciplinata la competenza per il finanziamento residuo delle cure prestate ai pazienti extra-cantonali in ambito stazionario e ambulatoriale;
2. sia garantito il libero passaggio tra fornitori di prestazioni riconosciuti;
3. le spese di cura siano separate in modo migliore e trasparente da quelle di assistenza.
Begründung
Il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure è in vigore dal 1° gennaio 2011 e da allora si è visto che il legislatore non ha disciplinato in modo chiaro diversi settori. La lacuna maggiore consiste nella mancanza di disciplinamento del finanziamento residuo delle spese di cura nel caso di degenze in case di cura extracantonali o di prestazioni ambulatoriali Spitex. In vari rapporti riguardanti l'attuazione del nuovo ordinamento del finanziamento delle cure e in numerosi postulati e mozioni (p. es. Heim 12.4051, Leutenegger Oberholzer 12.4181, Bruderer Wyss 12.4099, ecc.) è stata affrontata questa problematica. Il Consiglio federale ha accolto ogni intervento, aggiungendo di essere consapevole del problema del finanziamento residuo e che tratterà la questione con i cantoni.
Per trovare una soluzione a questo tema scottante, nell'estate del 2012 la CSSS-S ha chiesto alla CDG di mettersi finalmente d'accordo tra cantoni se questi costi residui vadano assunti dal cantone in cui era domiciliato il paziente prima di entrare nella casa di cura (modello LPC) oppure se sarà quel-lo in cui sarà domiciliato dopo essere nella casa a doversi assumere suddetti costi. La CDG si è quindi occupata dell'assunzione dei costi residui, ma non ha trovato l'accordo su una delle opzioni. Ora occorre istituire la necessaria base legale, includendovi anche la libera scelta tra fornitori di prestazioni riconosciuti.
Un ulteriore problema risiede nelle dodici varianti, a livello nazionale, di partecipazione ai costi dei pazienti nell'ambito delle prestazioni di cura ambulatoriali. Questa mancanza di uniformità aumenta l'onere per i conteggi e rende impossibile un raffronto delle prestazioni.
Il legislatore voleva che nessun paziente diventi dipendente dall'aiuto sociale a causa della necessità di cure, per cui è stata limitata la quota percentuale di partecipazione ai costi delle cure nelle case di cura. Ora, però, spese di assistenza (un nuovo concetto!), in parte esorbitanti, gravano in maniera molto più pesante sui pazienti, poiché in esse si infila di tutto. Qui ci vuole assolutamente trasparenza.
È ora di porre mano a questi correttivi da apportare al finanziamento delle cure!
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 21.09.2016
Cantoni di domicilio devono assumere costi residui in istituti
(ats) Sarà il cantone di domicilio a dover finanziare le cure dei suoi cittadini in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. L'assicurato potrebbe pure passare alla cassa. Il Consiglio degli Stati ha adottato oggi con 40 voti senza opposizioni un progetto in tal senso. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi.
Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di domicilio. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.
Non si sa infatti più chi deve pagare i cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie. Uno dei problemi consiste nella distinzione tra un'entrata volontaria in un istituto e un collocamento (considerato come un "ingresso forzato"). Le pratiche divergono da un luogo all'altro, ha spiegato Pascale Bruderer (PS/AG) a nome della commissione. Da qui scaturisce il conflitto tra i cantoni sul pagamento della fattura.
La legge prevede che l'assicurazione malattie si assuma un importo a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale.
Nel 2013, il numero di soggiorni extracantonali ammontava a 5339, ovvero il 3,6% del totale dei clienti delle case di cura. Ma la proporzione varia fortemente da un luogo all'altro. Soltanto l'1% dei pensionati vodesi risiedono in un istituto fuori dal cantone. A Soletta, invece, questa quota è del 10%.
Cantone di domicilio
In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).
La revisione della legge sull'assicurazione malattie prevede che i "costi residui" siano sempre coperti dal cantone di domicilio, così come avviene per le prestazioni complementari. La nuova regolamentazione si applicherà alle cure ambulatoriali prodigate in un altro cantone.
Altro problema: taluni pazienti di strutture medicalizzate devono sobbarcarsi "spese di assistenza" talvolta esorbitanti oppure riescono a farsi rimborsare soltanto molto più tardi.
Semplificazione
Nel presentare il suo atto parlamentare, la Egerszegi si era inoltre stizzita di fronte alla complessità di un sistema che fa coesistere dodici modelli di partecipazione per l'assicurato ai costi dei servizi di assistenza e cura a domicilio. La revisione della legge ha il merito di semplificare le cose, ha rilevato Pascale Bruderer.
Essa consente inoltre ai cantoni che offrono un numero di posti in istituti superiore ai bisogni della popolazione di non essere penalizzati sul piano finanziario.
Altri vantaggi: le autorità cantonali non hanno più interesse a influire su un cambiamento di domicilio e i costi sono presi a carico dal cantone in cui il paziente ha generalmente pagato le sue imposte durante diversi anni.
E l'assicurato?
Ogni cantone potrà inoltre definire l'importo del finanziamento residuo, secondo la propria regolamentazione. Questa libertà comprende tuttavia il rischio che i soldi versati non coprano sempre i costi effettivamente praticati.
Potrebbero essere più bassi di quelli fissati dal cantone in cui si trova la casa di cura. L'assicurato potrebbe quindi passare alla cassa. Vi potrebbero essere trasferimenti finanziari tra i cantoni ma l'ampiezza è impossibile da quantificare.
La soluzione perfetta non esiste, ha spiegato il ministro della sanità Alain Berset, ma - a suo dire - i vantaggi sono superiori agli sconvenienti.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 08.12.2016
CN: cure fuori cantone, costi residui a carico cantone di domicilio
(ats) In futuro dovrà essere il cantone di domicilio a finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Con 165 voti senza opposizioni, il Consiglio nazionale ha adottato oggi un progetto di legge in tal senso.
Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.
La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi è una regolamentazione chiara in merito.
In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).
La revisione della legge sull'assicurazione malattie prevede che i "costi residui" siano sempre coperti dal cantone di domicilio, così come avviene per le prestazioni complementari. La nuova regolamentazione si applicherà alle cure ambulatoriali prodigate in un altro cantone.
Il Consiglio degli Stati, al quale il dossier ritorna, ha previsto che ogni cantone possa definire l'importo del finanziamento residuo a seconda della propria regolamentazione. Questa libertà comprende tuttavia il rischio che i soldi versati non coprano sempre i costi effettivamente fatturati.
Potrebbero in effetti essere più bassi di quelli fissati dal cantone in cui si trova la casa di cura. L'assicurato potrebbe quindi passare alla cassa. Per questo motivo il Nazionale ha deciso che sarà il cantone di residenza a doversi fare carico di questi costi. Il ministro della sanità Alain Berset si è detto scettico circa questa precisazione.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 01.03.2017
Il Consiglio degli Stat ha mantenuto la divergenza che l'oppone al Nazionale in merito al progetto di legge, secondo cui in futuro dovrebbe essere il cantone di domicilio a finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Nella versione approvata oggi, il cantone di domicilio dovrà assicurare il finanziamento residuo solo se all'assicurato non può essere messo a disposizione un posto in una casa di cura del suo cantone di domicilio. Il dossier ritorna dunque alla Camera del popolo.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 07.06.2017
Cure fuori cantone, non c'è ancora intesa su costi residui
Tocca al cantone di domicilio finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattie. Nell'ambito di questo progetto di legge, il Consiglio nazionale ha proposto oggi un compromesso con gli Stati.
Seguendo la sua commissione preparatoria ha deciso che per stabilire i costi residui devono essere applicate le regole del cantone di ubicazione dell'istituto, ma solo in caso di assenza di convenzioni tra cantoni.
Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.
La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi è una regolamentazione chiara in merito.
In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali. Ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 13.06.2017
Cure fuori cantone, si cerca il compromesso
Tocca al cantone di domicilio finanziare le cure dei suoi residenti in istituti situati fuori dai suoi confini e non coperti dall'assicurazione malattia. Ci sono ancora però divergenze fra le due Camere per quel che riguarda i costi residui. Oggi il Consiglio degli Stati ha lanciato una nuova proposta di compromesso.
La Camera dei Cantoni aveva inizialmente proposto che il cantone di domicilio si prendesse carico dei costi nel caso in cui sia stato incapace di fornire all'assicurato un posto in uno dei suoi istituti. Il Nazionale ha però respinto tale proposta, sostenendo che alcuni pazienti vedrebbero la loro scelta limitata dalle disponibilità economiche.
Ora gli Stati tornano alla carica e completano la loro posizione precisando che la presa a carico del cantone di domicilio si applica solo "se al momento dell'ammissione" nessun posto può essere messo a disposizione.
Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.
La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei cantoni, ma non vi è una regolamentazione chiara in merito.
In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali, ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).
Notizia ATS, 14.09.2017
CSt+CN: cure fuori cantone, approvato compromesso su costi residui
È stato trovato un compromesso in Parlamento in merito al finanziamento dei costi residui delle persone residenti in istituti situati fuori dal Cantone di domicilio. Le proposte della Conferenza di conciliazione sono state infatti tacitamente approvate sia dal Consiglio degli Stati che dal Nazionale.
Concretamente, il Cantone di domicilio si assume il finanziamento residuo secondo le regole di quello di ubicazione del fornitore di prestazioni se, al momento dell'ammissione, non è stato in grado di mettere a disposizione dell'assicurato un posto in una casa di cura situata nel Cantone e nelle vicinanze della sua abitazione. Questo finanziamento e il diritto del paziente alla degenza nell'istituto in questione sono garantiti per una durata indeterminata.
Il compromesso adottato oggi precisa anche le condizioni nel settore delle cure ambulatoriali. Qui per calcolare i costi residui si devono applicare unicamente le normative del cantone di ubicazione del fornitore di prestazione.
Dall'entrata in vigore del nuovo regime di finanziamento nel 2011, sussistono problemi concernenti le cure fornite durante un soggiorno in una struttura medicalizzata situata al di fuori del cantone di residenza. Lo stesso dicasi per i servizi di assistenza e cura a domicilio.
La legge prevede che la cassa malattia si assuma una quota di spesa a seconda del bisogno di cure. L'assicurato versa fino al 20% di un importo massimo fissato dal Consiglio federale. I cosiddetti "costi residui", ovvero quelli non coperti dall'assicurazione malattie, sono invece di competenza dei Cantoni, ma non vi è una regolamentazione chiara in merito.
In un primo momento, il Consiglio federale avrebbe voluto risolvere il problema d'intesa con le autorità cantonali, ma queste ultime non sono riuscite a trovare una soluzione soddisfacente. Allora le Camere hanno elaborato un progetto sulla base di un'iniziativa parlamentare dell'ex consigliera agli Stati Christine Egerszegi (PLR/AG).